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Document 32009D0417

2009/417/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna

GU L 135 del 30.5.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2019; abrogato da 32019D1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/417/oj

30.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna

(2009/417/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Spagna,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa e sostenibile che promuova l’occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Ulteriori disposizioni sull’attuazione della procedura in questione sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 si è cercato di migliorare l’efficacia e i fondamenti economici del patto di stabilità e crescita, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. La riforma era intesa in particolare a garantire che il contesto economico e di bilancio nel suo complesso fosse tenuto presente in ogni fase della procedura. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro in cui iscrivere le politiche governative per un rapido risanamento delle finanze pubbliche tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Tenuto conto della relazione adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, e del parere del comitato economico e finanziario, di cui all’articolo 104, paragrafo 4, del trattato la Commissione è giunta alla conclusione che in Spagna esista un disavanzo eccessivo. Il 24 marzo 2009 (3), la Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio un siffatto parere concernente la Spagna.

(6)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio dovrebbe prendere in esame le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esista un disavanzo eccessivo. Nel caso della Spagna, tale valutazione globale conduce alle seguenti conclusioni.

(7)

In base al programma di stabilità aggiornato del gennaio 2009, il disavanzo pubblico della Spagna dovrebbe aver raggiunto nel 2008 il 3,4 % del PIL, superando pertanto il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il disavanzo era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, ma il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, con la crescita reale del PIL in Spagna stimata al raggiungimento dell’1,2 % del PIL nel 2008, dopo il 3,7 % nel 2007, e con il margine di potenziale restante positivo. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo.

(8)

Secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il disavanzo nominale della pubblica amministrazione raggiungerà nel 2009 il 6,2 % del PIL, comprese le misure una tantum a incremento del disavanzo per un valore di oltre ½ punto percentuale. Le previsioni erano basate su una contrazione del PIL stimata al 2 % e su una valutazione prudente tanto della legge finanziaria 2009 quanto del pacchetto di misure di bilancio annunciato dalle autorità spagnole il 27 novembre 2008. Sulla base dell’ipotesi consueta che non intervengano cambiamenti nelle politiche, le proiezioni per il 2010 danno il disavanzo al 5,7 % del PIL. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito nel trattato non risulta soddisfatto.

(9)

Il debito lordo della pubblica amministrazione rimane notevolmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e nel programma di stabilità del gennaio 2009 è stimato al 39,5 % del PIL per il 2008. Tuttavia, secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il rapporto tra debito pubblico e PIL dovrebbe aumentare in modo significativo e raggiungere il 53 % nel 2010.

(10)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, è possibile tener conto dei «fattori significativi» nelle fasi che conducono alla decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, adottata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, soltanto se è soddisfatta la duplice condizione che il disavanzo è vicino al valore di riferimento e che il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Spagna tale duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto nelle fasi che conducono all’adozione della presente decisione non si tiene conto dei fattori significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione generale risulta che in Spagna esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per disavanzi eccessivi per la Spagna sono disponibili sul sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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