Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0910

    2008/910/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008 , recante modifica delle parti 1 e 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

    GU L 328 del 6.12.2008, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/910/oj

    6.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 328/38


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2008

    recante modifica delle parti 1 e 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

    (2008/910/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2,

    vista l’iniziativa della Repubblica di Slovenia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La rete VISION è stata istituita al fine di permettere la consultazione tra autorità centrali degli Stati partner per quanto riguarda le domande di visto presentate da cittadini provenienti da paesi sensibili.

    (2)

    Al fine di adottare un approccio pragmatico ed evitare il sovraccarico della rete di consultazione Schengen dovuto all’invio di un elevato numero di messaggi di errore quando l’agente di trasferimento di messaggio (Message Transfer Agent, MTA) di uno Stato membro sembra temporaneamente indisponibile, è opportuno modificare la procedura di reinvio.

    (3)

    Onde evitare l’uso incoerente dei codici dei vari tipi di visto, che potrebbe portare ad interpretazioni errate nel quadro della procedura di consultazione Schengen, occorre un approccio comune quando la procedura di consultazione ha per oggetto i visti D + C.

    (4)

    Tenuto conto dei contributi di vari Stati membri e al fine di semplificare la procedura di consultazione Schengen, si dovrebbe utilizzare un unico codice per ogni tipo di visto.

    (5)

    È necessario aggiornare le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen per garantire che esse rispecchino tali cambiamenti.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

    (7)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3), relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

    (8)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, (4) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (5), relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.

    (9)

    Per quanto riguarda il Liechtestein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (6), sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo.

    (10)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

    (11)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (12)

    Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003.

    (13)

    La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è modificata come indicato nell’allegato I.

    Articolo 2

    La parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è modificata come indicato nell’allegato II.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. ALLIOT-MARIE


    (1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

    (2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (4)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

    (6)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

    (7)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (8)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


    ALLEGATO I

    La parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è così modificata:

    1)

    Il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

    «1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

    As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

    In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.»;

    2)

    il punto 1.2.1. è sostituito dal seguente:

    «1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

    If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

    The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

    The Schengen States are required to have a backup system.

    The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions

    The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

    The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

    The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

    Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

    In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

    store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes;

    send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

    receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

    In addition, each Schengen State must distinguish between “retransmitting” and “resending as a new message”. The term “re-send” in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

    “retransmitting” means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again;

    “resending as a new message” means that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

    Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.»


    ALLEGATO II

    La parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è così modificata:

    1)

    nel punto 2.1.4, la voce n. 026 è sostituita dalla seguente:

    «Heading No 026: Type of visa format: code (2)

    Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

    “B”

    transit visas

    “C”

    short -stay visas

    “DC”

    long-stay visas valid concurrently as short-stay visas»;

    2)

    nei punti 2.1.4. (Form A), 2.1.6. (Form C), 2.1.7. (Form F), il contenuto della riga 026 nella quinta colonna della tabella («Examples/Comments») è sostituito dal seguente:

    «C {′B|′C′|′DC′}».


    Top