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Document 22008D0619
2008/619/EC: Decision No 2/2008 of the EU-Mexico Joint Council of 25 July 2008 amending Joint Council Decision No 2/2000, as amended by Joint Council Decision No 3/2004
2008/619/CE: Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico del 25 luglio 2008 , che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto
2008/619/CE: Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico del 25 luglio 2008 , che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto
GU L 198 del 26.7.2008, p. 55–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/55 |
DECISIONE N. 2/2008 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO
del 25 luglio 2008,
che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto
(2008/619/CE)
IL CONSIGLIO CONGIUNTO,
visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (1) (in appresso «l'accordo»), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 5 e 10 in combinato disposto con gli articoli 47 e 56,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (in appresso «i nuovi Stati membri») il 1o gennaio 2007, è stato firmato in Messico, il 29 novembre 2006, un secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo, entrato in vigore il 1o marzo 2007 (2). |
(2) |
In queste circostanze è necessario adeguare, con effetto dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all'accordo, alcune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (3), modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (4), per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto è modificato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I della presente decisione.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all'articolo 10 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.
Articolo 2
L'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 2, dell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto sono modificati conformemente alle disposizioni dell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
1. Gli enti dei nuovi Stati membri elencati nell'allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle sezioni pertinenti dell'allegato VI, parte B della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.
2. Le pubblicazioni dei nuovi Stati membri elencate nell'allegato IV della presente decisione sono aggiunte nella parte B dell'allegato XIII della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica con effetto dalla data in cui i nuovi Stati membri hanno aderito all'accordo.
Fatto a Bruxelles, addi 25 luglio 2008.
Per il Consiglio congiunto
La presidente
P. ESPINOSA CANTELLANO
(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.
(2) Per chiarire questo punto, è stato firmato, dalle parti a Bruxelles il 21 febbraio 2007 il secondo protocollo aggiuntivo, dopo che il testo era stato siglato ufficialmente a Città del Messico il 29 novembre 2006. Si applica a decorrere dal 1o marzo 2007 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008 una volta completate le procedure interne necessarie effettuate dalle Parti.
(3) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.
(4) GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15.
ALLEGATO I
Calendario di smantellamento tariffario della Comunità
Codice NC |
Designazione |
Quantità del contingente tariffario annuale |
Dazio del contingente |
«0803 00 19 |
Banane, fresche (esclusi i plantani) |
2 000 tonnellate (1) |
70 EUR/tonnellata |
(1) Tale contingente tariffario annuale è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno civile. Tuttavia, si applica a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
ALLEGATO II
Nuove versioni linguistiche delle osservazioni amministrative e della «dichiarazione su fattura» contenute nell'allegato III della decisione n. 2/2000
1. |
L'articolo 17, paragrafo 4 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue: «4. I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
|
2. |
L'articolo 18, paragrafo 2 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue: «2. I duplicati rilasciati in questa procedura devono recare una delle seguenti diciture:
|
3. |
Nell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 viene aggiunto quanto segue: «Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … или разрешение на компетентен държавен орган (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход. Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ... (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2). |
(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.»
ALLEGATO III
ENTI DEI GOVERNI CENTRALI
1. |
Nell'allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 vengono aggiunti i seguenti enti dei governi centrali: «AA — Repubblica di Bulgaria
AB — Romania
|
2. |
Gli enti e le categorie di enti seguenti di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX della direttiva 93/38/CEE sono aggiunti nell'appendice dell'allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:
|
(1) Solo materiali non bellici elencati nella parte B dell'allegato VII.»
ALLEGATO IV
PUBBLICAZIONI
«Repubblica di Bulgaria
Avvisi:
— |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
— |
Gazzetta statale (http://dv.parliament.bg) |
— |
Registro degli appalti pubblici (www.aop.bg) |
Leggi e regolamenti:
— |
Gazzetta statale |
Decisioni dell'autorità giudiziaria:
— |
Corte Suprema Amministrativa (www.sac.government.bg) |
Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:
— |
Agenzia per gli appalti pubblici (www.aop.bg) |
— |
Commissione per la tutela della concorrenza (www.cpc.bg) |
Romania
— |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
— |
Gazzetta ufficiale della Romania |
— |
Sistema elettronico di appalti pubblici (www.e-licitatie.ro)» |