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Document 32008D0142

2008/142/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2007 , riguardante l’aiuto di Stato C 32/2006 (ex N 179/2006) eseguito dalla Polonia a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [notificata con il numero C(2007) 4310] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 44 del 20.2.2008, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/142/oj

20.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2007

riguardante l’aiuto di Stato C 32/2006 (ex N 179/2006) eseguito dalla Polonia a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA

[notificata con il numero C(2007) 4310]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1), a norma dei suddetti articoli, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 17 marzo 2006 la Polonia ha notificato un aiuto alla ristrutturazione a favore di Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (in appresso: «HCM»). La notifica è avvenuta a seguito della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto al salvataggio a favore di HCM sotto forma di garanzia per un prestito di 11,8 milioni di PLN [3,12 milioni di euro (2)].

(2)

Il 19 luglio 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito all'aiuto notificato dal momento che nutriva dei dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione della Commissione di avvio del procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 agosto 2006 (3). La Commissione ha chiesto agli interessati di presentare le loro osservazioni sull'aiuto. Non è stata ricevuta alcuna osservazione.

(3)

Il 18 settembre 2006 la Polonia ha inviato una risposta incompleta in merito all'avvio del procedimento. Con lettera del 23 maggio 2007, le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che ritiravano la notificazione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

1.   Il beneficiario

(4)

HCM è un'impresa statale, creata nel 1966, attiva sul mercato della produzione e del trattamento metallurgico dei metalli non ferrosi (produzione di zinco e di piombo). Nel 2004 l'impresa possedeva il 51 % delle quote del mercato polacco dello zinco raffinato e il 3 % di quello europeo. L'impresa dà lavoro a circa 1 100 dipendenti ed è ubicata in una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

2.   Le misure di aiuto

(5)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che l'Agenzia polacca per lo sviluppo dell’industria (Agencja Rozwoju Przemysłu sa, in appresso «ARP»), intendeva concedere all'impresa un prestito della durata di cinque anni dell'importo di 21,8 milioni di PLN (5,76 milioni di euro). Il rimborso doveva avere inizio un anno dopo la data della concessione del prestito. Il prestito doveva basarsi su un tasso di interesse variabile, pari al tasso di riferimento della Commissione. 10 milioni di PLN (2,64 milioni di euro) dovevano essere destinati ad investimenti connessi alla ristrutturazione tecnologica e i rimanenti 11,8 milioni di PNL (3,11 milioni di euro) dovevano essere destinati a finanziare il rimborso dell'aiuto al salvataggio dell'impresa, vale a dire il prestito garantito dall'ARP.

(6)

Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di negoziare un concordato con i creditori che permettesse all'impresa di ridiventare solvibile. A tal fine, i creditori, che avevano crediti nei confronti di HCM per un importo di 65,3 milioni di PLN (15,9 milioni di euro), sono stati divisi in gruppi sulla base dell'importo esigibile e delle garanzie di cui disponevano. Il concordato con i creditori prevede prima di tutto il rinvio del rimborso dei crediti privati e istituzionali di qualche anno. A tal fine, sono stati creati diversi gruppi in funzione delle garanzie. Per ogni gruppo di creditori il rimborso del credito è stato rinviato ad una determinata data.

3.   Motivazioni per l’avvio del procedimento

(7)

Le autorità polacche hanno notificato il prestito di cui sopra come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(8)

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE poiché aveva dei dubbi in merito al fatto che fossero state soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'approvazione degli aiuti alla ristrutturazione dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso «gli orientamenti») applicabili all'epoca e, segnatamente:

a)

che il piano di ristrutturazione portasse al ripristino della redditività a lungo termine del beneficiario, tenuto conto che la ristrutturazione consisteva principalmente in una ristrutturazione finanziaria e che si basava su un concordato con i creditori che ancora non era stato firmato alla data dell'avvio del procedimento; inoltre, non erano stati studiati in maniera sufficiente i problemi derivanti dalla relazione esistente tra la variazione del tasso di cambio e i risultati finanziari dell'impresa;

b)

che il contributo proprio del beneficiario ai costi di ristrutturazione fossesignificativo;

c)

che le misure compensatorie fossero sufficienti dal momento che consistevano in una diminuzione della capacità produttiva di soltanto lo 0,7 %.

(9)

Inoltre, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che il concordato con i creditori non contenesse elementi di aiuti di Stato.

III.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(10)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che, dopo l'avvio del procedimento, HCM è riuscita a portare a termine con successo il concordato con i creditori.

(11)

Inoltre, le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che, nel frattempo, l'impresa ha ripristinato la sua redditività (con utili netti pari ad un importo di 10,3 milioni di PLN — circa 2,72 milioni di euro — nella prima metà del 2006); che la situazione, per quanto riguarda la liquidità finanziaria, è migliorata e che l'impresa è in grado di ottenere un finanziamento sul mercato. Dal momento che il prestito garantito non costituisce più un vantaggio per l'impresa, la Polonia ha ritirato la notificazione della misura di cui al punto 6. Inoltre, l'impresa ha rimborsato il credito per il quale era stata concessa la garanzia nell'ambito degli aiuti di Stato al salvataggio dell'impresa. Pertanto, la garanzia concessa come aiuto ai fini del salvataggio dell'impresa è diventata priva di oggetto.

IV.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(12)

Conformemente all'articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (5), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica dopo l'avvio del procedimento di indagine formale prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all'aiuto. In tali casi, la Commissione chiude il procedimento con una decisione senza effettuare una valutazione.

(13)

La Polonia ha ritirato la notificazione relativa alla misura di aiuto di Stato di cui al punto 6. Tuttavia, ai fini della chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione deve valutare se il concordato con i creditori di cui al punto 6 non contenga elementi di aiuto di Stato.

(14)

La Commissione ritiene che il concordato con i creditori non costituisca un aiuto di Stato dal momento che soddisfa il test del creditore privato e che concerne un rinvio del rimborso dei crediti che per i creditori è più vantaggioso della liquidazione di HCM. Secondo una giurisprudenza consolidata, un creditore pubblico confronterà l'importo propostogli nell'ambito della ristrutturazione con quello che potrebbe ottenere in caso di liquidazione dell'impresa; non si può dunque parlare di vantaggi né, di conseguenza, di aiuto di Stato qualora la ristrutturazione porti ad entrate superiori rispetto alla liquidazione (6). Da uno studio presentato dalle autorità polacche risulta che, persino qualora il rinvio avesse comportato delle perdite sulla base del valore netto aggiornato, nel tempo esso avrebbe rappresentato per i creditori pubblici una soluzione migliore della liquidazione dell'impresa. Grazie al concordato, i creditori potranno ottenere in media il 75,7 % dei loro crediti e i meno favoriti otterranno il 72,9 %, che rappresenta una percentuale comunque superiore a quella che avrebbero potuto ottenere in caso di liquidazione che equivarrebbe, secondo quanto calcolato dallo studio, al 64,8 %. Inoltre, la Commissione non vede motivi per affermare che i creditori pubblici abbiano ricevuto un trattamento meno favorevole di quello dei privati, dal momento che i creditori appartenenti alla stessa categoria sono stati trattati nello stesso modo.

(15)

La notificazione del piano di ristrutturazione ha reso possibile prolungare la durata dell'aiuto al salvataggio dell'impresa al di là di sei mesi. Tuttavia, la Polonia ha successivamente ritirato la notificazione. Il punto 26 degli orientamenti stabilisce che la notificazione del piano di ristrutturazione è una condizione indispensabile (conditio sine qua non) per la proroga dell'aiuto al salvataggio dell'impresa. Pertanto, quando un piano di ristrutturazione precedentemente notificato viene ritirato, deve essere messa fine alla proroga dell'aiuto ai fini del salvataggio dell'impresa (7). Nel caso in esame, tale condizione è stata rispettata dal momento che l'impresa ha rimborsato il credito per il quale lo Stato aveva concesso la garanzia.

V.   CONCLUSIONI

(16)

La Commissione decide di chiudere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito alla misura di aiuto notificata dal momento che la Polonia ha ritirato la sua notificazione e non ha concesso alcun aiuto illegale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Polonia intendeva concedere a favore di HCM, consistente in un prestito dell'importo di 21,8 milioni di PLN (circa 5,76 milioni di euro), è stato ritirato dopo l'avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione. Pertanto, il procedimento di indagine formale nei confronti di tale misura è diventato privo di oggetto.

Articolo 2

Per quanto riguarda il concordato con i creditori, la Commissione ritiene che esso non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 3

La Repubblica polacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles il 25 settembre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 207 del 30.8.2006, pag. 5.

(2)  Tutti gli importi comunicati dalle autorità polacche in zloty polacchi (PLN) sono stati convertiti in euro al tasso di cambio del 22 giugno 2007, pari a 1 euro = 3,7865 PLN.

(3)  Si veda la nota 1.

(4)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(5)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(6)  Causa C-342/96 Spagna contro Commissione europea, motivazione 46; causa C-256/97 DMT, motivazione 24; causa T-152/99 Hamsa, motivazione 168.

(7)  C(2007) 1405 versione definitiva disponibile all'indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2005_0030.html#32


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