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Document 32007D0878
Decision No 878/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 2007 amending and extending Decision No 804/2004/EC establishing a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule II programme)
Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ( Programma Hercule II )
Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007 , che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ( Programma Hercule II )
GU L 193 del 25.7.2007, p. 18–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0250
25.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/18 |
DECISIONE N. 878/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007
che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II»)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Corte dei conti (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare questo obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello comunitario. |
(2) |
Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità. |
(3) |
Il sostegno dato a tali iniziative mediante la concessione di sovvenzioni ha permesso, in passato, di rafforzare l'azione della Comunità e degli Stati membri nella lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari comunitari e di realizzare gli obiettivi previsti nel programma Hercule per il periodo 2004-2006. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'attuazione del programma Hercule e sull'opportunità del suo proseguimento. Nelle conclusioni della relazione si sottolinea che gli obiettivi fissati dal programma Hercule sono stati conseguiti. La relazione raccomanda altresì che il programma sia prorogato per il periodo 2007-2013. |
(5) |
Al fine di consolidare l'azione della Comunità e degli Stati membri nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, compresa in particolare la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, il nuovo programma dovrebbe riunire tutte le spese operative relative alle azioni generali di lotta antifrode della Commissione (OLAF) in un unico atto di base. |
(6) |
La concessione di sovvenzioni a favore di azioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici per la promozione e l'attuazione del programma devono avvenire in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e alle relative modalità di applicazione. Si ritiene opportuno escludere le sovvenzioni di funzionamento, poiché non sono state utilizzate in passato per il sostegno di iniziative. |
(7) |
I paesi in via d'adesione e i paesi candidati dovrebbero poter partecipare al programma Hercule II secondo un memorandum d'intesa da stabilire conformemente ai rispettivi accordi quadro. |
(8) |
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5), |
DECIDONO:
Articolo 1
Modifiche
La decisione n. 804/2004/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Obiettivi del programma 1. La presente decisione stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato “programma Hercule II” (in seguito denominato “il programma”). 2. Il programma promuove azioni secondo i criteri generali che figurano nella presente decisione. Esso si concentra in particolare sui seguenti obiettivi:
|
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Azioni Il programma è attuato attraverso le seguenti azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette:
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3) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Finanziamento comunitario 1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:
2. Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni di cui alla presente decisione. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nella presente decisione. 3. Il finanziamento comunitario copre, tramite l'aggiudicazione di appalti pubblici o la concessione di sovvenzioni, le spese operative relative alle azioni attuate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. 4. Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere un finanziamento comunitario (aggiudicazione di appalti pubblici o sovvenzioni) ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari che perseguano obiettivi di interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.»; |
4) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis Enti che possono ricevere un finanziamento comunitario I seguenti enti hanno accesso al finanziamento comunitario ai sensi del programma:
Articolo 2 ter Selezione dei beneficiari Gli organismi beneficiari a norma dell'articolo 2 bis di una sovvenzione per un'azione sono scelti mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale che specifica i criteri generali contenuti nella presente decisione. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del programma si applicano i criteri generali precisati nella presente decisione. Articolo 2 quater Criteri di selezione delle domande di sovvenzione Le domande di sovvenzione per azioni sono valutate secondo i seguenti criteri:
Articolo 2 quinquies Costi ammissibili Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata. Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione dei rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale (6), della Federazione russa, dei paesi facenti parte della politica europea di vicinato (7), nonché di alcuni paesi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di reciproca assistenza nel settore doganale. |
5) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
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6) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Attuazione Il finanziamento comunitario è effettuato a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.»; |
7) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
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8) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Controlli e audit 1. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione. 2. La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite un altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione. 3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di diritti di accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit di cui al paragrafo 2. 4. La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti di accesso dei soggetti di cui al paragrafo 3, in particolare del diritto di accesso. 5. Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (8). Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
9) |
l'articolo 6 è modificato come segue:
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10) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Monitoraggio e valutazione La Commissione (OLAF) riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione europea. Entro il 31 dicembre 2010 viene effettuata una valutazione indipendente dell'attuazione del programma, comprendente un esame delle prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione (OLAF) presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del programma.»; |
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis Gestione del programma In base a un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma di assistenza tecnica e amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, essa può finanziarie studi e organizzare riunioni di esperti suscettibili di facilitare l'attuazione del programma e intraprendere azioni di informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento degli obiettivi del programma.»; |
12) |
l'allegato è soppresso. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU C 302 del 12.12.2006, pag. 41.
(2) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2007.
(3) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia.
(7) Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Moldova, Siria, Tunisia e Ucraina.»;
(8) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(9) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.»;