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Document 32007R0586

    Regolamento (CE) n. 586/2007 della Commissione, del 30 maggio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 139 del 31.5.2007, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/586/oj

    31.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 586/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 30 maggio 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), ha precisato le modalità di funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine.

    (2)

    Le esportazioni nel settore bovino registrano un calo costante a partire dall’inizio degli anni 2000. Le domande di titoli per le esportazioni con e senza restituzione sono state utilizzate, fra l’altro, per monitorare le esportazioni comunitarie. Nel contesto attuale, ai fini di una corretta gestione, è indispensabile continuare a seguire l’andamento delle domande di titoli per le esportazioni con restituzione. Non è più necessario, invece, effettuare lo stesso monitoraggio per le esportazioni senza restituzione. Pertanto, a fini di semplificazione, è opportuno limitare l’obbligo di presentazione del titolo di esportazione alle esportazioni per le quali è chiesta una restituzione.

    (3)

    In seguito all’ultima modifica del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo (3), il contingente annuale di 5 000 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate all’esportazione, a destinazione degli Stati Uniti d’America, non è più suddiviso per trimestri. È quindi opportuno adeguare di conseguenza le modalità attualmente in vigore per la richiesta e il rilascio dei titoli di esportazione.

    (4)

    Per motivi di coerenza, è inoltre utile adeguare in modo analogo le modalità di richiesta e rilascio dei titoli di esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in Canada.

    (5)

    Gli Stati membri devono comunicare settimanalmente alla Commissione, il lunedì entro le ore 13.00, le domande di titoli presentate dagli operatori nel corso della settimana precedente. Per coerenza con le norme in vigore negli altri settori delle carni, è inoltre opportuno prevedere che per le carni bovine gli Stati membri comunichino le domande di titolo presentate dagli operatori dal lunedì al venerdì di una determinata settimana a partire dal venerdì pomeriggio della settimana di cui trattasi.

    (6)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/95.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

    1)

    L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’esportazione di prodotti nel settore delle carni bovine per i quali è chiesta una restituzione all’esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in conformità alle disposizioni degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento.»

    2)

    L’allegato 7 bis è soppresso.

    3)

    All’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso.

    4)

    All’articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso.

    5)

    L’articolo 12 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 6 è soppresso;

    b)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande,

    entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti»;

    c)

    il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.»

    6)

    L’articolo 12 bis è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande,

    entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti»;

    b)

    il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.»

    7)

    All’articolo 13, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a)

    ogni venerdì a partire dalle ore 13.00:

    i)

    le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;

    ii)

    le domande di titoli di cui all’articolo 49, del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;

    iii)

    i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;

    iv)

    i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

    v)

    i quantitativi per i quali nel corso della settimana in corso sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento;

    b)

    entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:

    i)

    le domande di titoli di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

    ii)

    i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e che non sono stati utilizzati.

    2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:

    a)

    il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

    b)

    il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.

    Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è precisato l’importo della restituzione, per categoria.»

    8)

    L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    I titoli di esportazione relativi alle esportazioni per le quali non è chiesta una restituzione, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e la cui validità scade dopo l'entrata in vigore dello stesso, possono essere restituiti all'autorità nazionale competente. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il quantitativo esportato è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nel titolo, la cauzione corrispondente ai suddetti titoli non è incamerata.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

    (3)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2006 (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 21).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IV

    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore delle carni bovine

    Comunicazioni relative ai titoli di esportazione — carni bovine

     

    Mittente:

     

    Data:

     

    Stato membro:

     

    Responsabile da contattare:

     

    Telefono:

     

    Fax:

     

    Destinatario

    :

    DG AGRI/D/2;

    FAX: (322) 292 17 22

    Indirizzo di posta elettronica: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

    Parte A —   Comunicazioni del venerdì

    Periodo dal… al …

    1)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i)

    Categoria

    Quantitativi richiesti

    Destinazione (1)

     

     

     

    2)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

    Categoria

    Quantitativi richiesti

    Destinazione (2)

     

     

     

    3)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

    Categoria

    Quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

    Data di presentazione della domanda

    Destinazione (3)

     

     

     

     

    4)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

    Categoria

    Quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli

    Data di presentazione della domanda

    Destinazione (4)

     

     

     

     

    5)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto v)

    Categoria

    Quantitativi richiesti

    Destinazione (5)

     

     

     

    Parte B —   Comunicazioni mensili

    1)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i)

    Categoria

    Quantitativi richiesti

    Destinazione (6)

     

     

     

    2)

    Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

    Categoria

    Quantitativi non utilizzati

    Destinazione (7)

    Importo della restituzione

     

     

     

     


    (1)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

    (2)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

    (3)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

    (4)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

    (5)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

    (6)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.

    (7)  Utilizzare il codice di destinazione riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU L 317 del 18.12.1993, pag. 32). Se non è riportato alcun codice corrispondente alla destinazione, quest’ultima deve essere indicata per esteso.»


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