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Document 32006R1916

Regolamento (CE) n. 1916/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Albania

GU L 365 del 21.12.2006, p. 78–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 824–829 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1916/oj

21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/78


REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell’Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2006, è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (2), dall'altra (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), attualmente in fase di ratificazione.

(2)

Il 12 giugno 2006, il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania (3), dall’altra (in appresso «l'accordo interinale»), volto ad attuare il più rapidamente possibile le disposizioni relative agli scambi e alle questioni commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, che entrerà in vigore il 1o dicembre 2006.

(3)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale statuiscono che determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Albania beneficino all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.

(4)

I contingenti tariffari comunitari contemplati dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale sono annuali e la loro durata è illimitata nel tempo. Occorre pertanto disciplinare la loro apertura e la loro gestione.

(5)

In ottemperanza all'articolo 308 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4) si deve disporre l’applicazione del sistema di gestione contemplato dal regolamento medesimo.

(6)

Gli Stati membri devono garantire l'accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Al fine di assicurare un’efficiente gestione comune di detti contingenti, occorre che gli Stati membri possano prelevare dai volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive e che i contingenti siano gestiti in stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Quest’ultima deve poter monitorare il tasso di utilizzo dei contingenti e informare gli Stati membri in merito. Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione comunichino, nei limiti del possibile, per via telematica.

(7)

Conformemente alle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, i volumi dei contingenti relativi all’esercizio 2006 devono essere fissati in base al quantitativo totale dei volumi contingentali di base indicati all'allegato III dei predetti accordi.

(8)

Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I prodotti originari dell’Albania e figuranti all’allegato, che sono immessi in libera pratica all’interno della Comunità, beneficiano di un'aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.

Tali prodotti sono accompagnati da una prova dell’origine, conformemente a quanto stabilito nel Protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e nell'accordo interinale.

2.   I singoli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui al paragrafo 1 un accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari, finché consentito dal saldo del volume del contingente considerato.

Articolo 2

1.   I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 3

1.   Il volume del contingente tariffario specifico delle preparazioni e delle conserve di acciughe, figurante all’allegato con il numero d’ordine 09.1505, può essere aumentato ogni anno, a partire dal 2007, fino al raggiungimento di un volume annuo di 1 600 tonnellate o finché le parti non converranno di applicare altre disposizioni.

2.   L'incremento annuo, di cui al paragrafo 1, può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del volume aperto nel corso dell’anno precedente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine:

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume contingentale

Aliquota del dazio

09.1500

0301 91 10

 

Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 50 tonnellate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 50 tonnellate

esenzione

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 10 15

 

0304 10 17

 

ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

10

0304 20 15

 

0304 20 17

 

ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1501

0301 93 00

 

Carpa: viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate

esenzione

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1502

ex 0301 99 90

80

Orata di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.) viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate

esenzione

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 94

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1503

ex 0301 99 90

22

Spigola (Dicentrarchus labrax) viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate

esenzione

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 94

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1504

1604 13 11

 

Preparazioni e conserve di sardine

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 100 tonnellate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 100 tonnellate

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1505

1604 16 00

 

Preparazioni e conserve di acciughe

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 1 000 tonnellate

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 1 000 tonnellate (1)

esenzione

1604 20 40

 


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2007, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.


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