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Document 32006R1799

    Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

    GU L 341 del 7.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, p. 406–408 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2017; abrog. impl. da 32017R0218

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1799/oj

    7.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/26


    REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (2), fissa, tra l'altro, le date del censimento della flotta, la codificazione degli attrezzi da pesca e la codificazione degli aiuti pubblici.

    (2)

    È necessario fissare le date del censimento per i nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea, affinché i medesimi possano conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.

    (3)

    Al fine di agevolare l'identificazione delle imbarcazioni che esercitano attività di pesca artigianale o di piccola pesca, è necessario introdurre una distinzione più precisa tra gli attrezzi da pesca.

    (4)

    Al fine di controllare l'applicazione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3), è necessario introdurre nuovi codici per comunicare le sostituzioni di motore effettuate grazie agli aiuti pubblici.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

    (3)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato come segue:

    1)

    la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 2

    Data del censimento per ogni paese

    BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

    1.1.1989

    NLD

    1.9.1989

    DEU, ESP

    1.1.1990

    IRL

    1.10.1990

    ITA

    1.1.1991

    GRC

    1.7.1991

    SWE, FIN

    1.1.1995

    CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

    1.5.2004

    Stati membri che aderiranno dopo il 1o maggio 2004

    Data di adesione»

    2)

    la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 3

    Codificazione degli attrezzi da pesca

    Categoria di attrezzo

    Attrezzo

    Codice

    Attrezzo fisso (S) o trainato (T) o mobile (M)

    Pelagico (P) o demersale (D)

    Reti da circuizione

    Ciancioli

    PS

    M

    P

    Lampare

    LA

    M

    P

    Sciabiche

    Sciabiche da spiaggia

    SB

    T

    D/P

    Sciabiche danesi

    SDN

    T

    D/P

    Sciabiche scozzesi

    SSC

    T

    D/P

    Sciabiche a due natanti

    SPR

    T

    D/P

    Reti da traino

    Sfogliare

    TBB

    T

    D

    Reti a strascico a divergenti

    OTB

    T

    D

    Reti a strascico a coppia

    PTB

    T

    D

    Reti da traino pelagiche a divergenti

    OTM

    T

    D/P

    Reti da traino pelagiche a coppia

    PTM

    T

    D/P

    Reti gemelle a divergenti

    OTT

    T

    D/P

    Draghe

    Draghe tirate da natanti

    DRB

    T

    D

    Draghe a mano usate a bordo

    DRH

    T

    D

    Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

    HMD

    T

    D

    Reti da raccolta

    Reti da raccolta manovrate da natanti

    LNB

    M

    P

    Quadre

    LNS

    M

    P

    Reti da imbrocco e da posta impiglianti

    Reti da posta calate (ancorate)

    GNS

    S

    D

    Reti da posta derivanti

    GND

    S

    D/P

    Reti da posta circuitanti

    GNC

    S

    D/P

    Reti a tremaglio

    GTR

    S

    D/P

    Incasellate

    GTN

    S

    D/P

    Trappole

    Nasse

    FPO

    S

    D

    Lenze e ami

    Lenze a mano e a canna (manovrate a mano)

    LHP

    S

    D/P

    Lenze a mano e a canna (meccanizzate)

    LHM

    S

    D/P

    Palangari fissi

    LLS

    S

    D

    Palangari derivanti

    LLD

    S

    P

    Lenze trainate

    LTL

    M

    P

    Attrezzo non conosciuto (1)

     

    NK

     

     

    Nessun attrezzo (2)

     

    NO

     

     

    3)

    la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 7

    Codificazione degli aiuti pubblici

    Aiuto non cofinanziato dalla Comunità

    AE

    Aiuto cofinanziato dalla Comunità

    AC

    Nessun aiuto pubblico

    PA

    Aiuto per la sostituzione del motore, subordinato alla riduzione della potenza motrice (opzione individuale)

    EI

    Aiuto per la sostituzione del motore, subordinato alla riduzione della potenza motrice (opzione di gruppo)

    EG»


    (1)  Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1o gennaio 2003.

    (2)  Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.»


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