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Document 32006F0783

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006 , relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

GU L 328 del 24.11.2006, p. 59–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 239M del 10.9.2010, p. 340–359 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/783/oj

24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/59


DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2006

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolo 31, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo chiede al riguardo, al punto 55 delle conclusioni, un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali).

(3)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (di seguito «convenzione del 1990»). Tale convenzione impone alle parti che la sottoscrivono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca prese da un'altra parte o la promozione di un'azione dinanzi alle autorità del proprio paese al fine di ottenere un'ordinanza di confisca e la relativa esecuzione. Le parti possono tra l'altro rifiutare le richieste di confisca allorché il reato non è un reato nella legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta o se il reato cui la richiesta si riferisce non può costituire il fondamento per una confisca secondo la legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta.

(4)

Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali che dà la massima priorità (misure n. 6 e n. 7) all'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di beni ed elementi di prova. Inoltre, dal punto 3.3 del programma risulta che l'obiettivo è migliorare, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, presa in un altro Stato membro, tra l'altro ai fini della restituzione alla vittima di un reato, tenuto conto dell'esistenza della convenzione del 1990. Per raggiungere tale obiettivo, la presente decisione quadro, entro i limiti del suo campo d’applicazione, riduce le cause di rifiuto di esecuzione ed elimina, tra gli Stati membri, i sistemi di conversione delle decisioni di confisca in decisioni nazionali.

(5)

La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio (3) contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base alla decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o mantenere alcuna riserva riguardo all'articolo 2 della convenzione del 1990, se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.

(6)

Infine il 22 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (4).

(7)

La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.

(8)

Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (5). Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.

(9)

La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede. In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all'esigenza di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste.

(10)

Il corretto funzionamento pratico della presente decisione quadro presuppone uno stretto collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di una decisione di confisca in più di uno Stato membro.

(11)

I termini «provento» e «strumento» nella presente decisione quadro sono definiti in modo sufficientemente ampio da comprendere oggetti di reato ogniqualvolta necessario.

(12)

In caso di dubbi circa l'ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi d'informazione disponibili.

(13)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di confiscare un bene che forma oggetto di una decisione di confisca, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la decisione suddetta sia stata emessa al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(14)

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(15)

La presente decisione quadro non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario.

(16)

La presente decisione quadro lascia impregiudicati i fini cui gli Stati membri destinano le somme ottenute in conseguenza della sua applicazione.

(17)

La presente decisione quadro non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Scopo

1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.

2.   L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a)

«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;

b)

«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;

c)

«decisione di confisca»: una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;

d)

«bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:

i)

che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto;

ii)

che sia lo strumento di tale reato;

iii)

che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI;

iv)

che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione;

e)

«provento»: ogni vantaggio economico derivato da reati. Il vantaggio può consistere in qualsiasi bene;

f)

«strumenti»: qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

g)

«beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: quelli definiti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (6);

h)

«reato» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f): un reato presupposto, se l'azione penale che porta ad una decisione di confisca implica un reato presupposto e il riciclaggio di denaro.

Articolo 3

Determinazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, secondo la propria legislazione, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro allorché detto Stato membro è:

lo Stato di emissione,

o

lo Stato di esecuzione.

2.   Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

3.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 4

Trasmissione delle decisioni di confisca

1.   Una decisione di confisca, corredata del certificato di cui al paragrafo 2, il cui modello figura nell'allegato può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro.

Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa e il certificato possono essere trasmessi all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca.

Se non sussistono fondati motivi che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest'ultima può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

2.   La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l’esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3.   Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

4.   Se l'autorità competente per l’esecuzione della confisca non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

5.   Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, la decisione all'autorità competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 5

Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione

1.   Fatti salvi i paragrafi seguenti, una decisione di confisca può essere trasmessa ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta.

2.   Una decisione di confisca concernente beni specifici può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

l'autorità competente nello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che beni diversi oggetto della decisione siano ubicati in Stati di esecuzione diversi,

la confisca di un bene specifico contemplato nella decisione di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione,

o

l'autorità competente dello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nella decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.

3.   Una decisione di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità competente dello Stato di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, ad esempio quando:

i beni non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI,

o

il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

Articolo 6

Figure di reato

1.   Se i fatti che danno luogo alla decisione di confisca costituiscono uno o più dei seguenti reati come definiti dalla legge dello Stato di emissione e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, la decisione di confisca dà luogo all’esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti:

partecipazione a un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furti organizzati o con l'uso di armi,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket ed estorsioni,

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

stupro,

incendio volontario,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio.

2.   Il Consiglio può decidere, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato UE, di inserire in qualsiasi momento altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 22, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.

Articolo 7

Riconoscimento ed esecuzione

1.   Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 8 ovvero uno dei motivi di rinvio dell'esecuzione previsti all'articolo 10.

2.   Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione nazionale di tali Stati, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

3.   Se una decisione di confisca riguarda una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione, in caso di non pagamento, eseguono la decisione di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

4.   Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione convertono, se necessario, l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

5.   Ciascuno Stato membro può depositare presso il segretariato generale una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv). Una siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 8

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.

2.   L’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto di tale Stato, può altresì rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato accertato che:

a)

l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del «ne bis in idem»;

b)

in uno dei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

c)

vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l’esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

d)

i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell'articolo 9;

e)

in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un consulente legale nel procedimento che si conclude con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca;

f)

la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che:

a norma del diritto dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio,

oppure

sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il diritto dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano commessi al di fuori del suo territorio;

g)

appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv);

h)

la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, sempre che l'atto rientri nella competenza di tale Stato secondo la legislazione penale di quest'ultimo.

3.   Se appare all’autorità competente dello Stato di esecuzione che:

la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iii),

e

la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell'opzione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/212/GAI,

essa esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno.

4.   Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2, o di limitarne l'esecuzione conformemente al paragrafo 3. La consultazione è obbligatoria nei casi in cui la decisione sia probabilmente basata sul:

paragrafo 1,

paragrafo 2, lettere a), e), f) o g),

paragrafo 2, lettera d), e le informazioni non siano fornite ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3,

oppure

paragrafo 3.

5.   È notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione l'impossibilità di eseguire la decisione di confisca qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.

Articolo 9

Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione

1.   Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell'articolo 7 a tutela dei propri diritti. L'azione è promossa dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.

2.   Le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impugnate dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

3.   Se l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l'autorità competente dello Stato di emissione ne è informata.

Articolo 10

Rinvio dell'esecuzione

1.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5:

a)

nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro,

b)

nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all'articolo 9,

c)

qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole,

d)

nei casi in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta, a spese dello Stato di esecuzione, per il tempo necessario a ottenerne la traduzione,

e)

nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione.

2.   L'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta, per il periodo del rinvio, tutte le misure che adotterebbero a livello nazionale in caso analogo, per evitare che i beni non siano più disponibili allo scopo dell'esecuzione della decisione di confisca.

3.   In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e l'autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

4.   Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 11

Concorso di decisioni di confisca

Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando:

due o più decisioni di confisca concernenti una somma di denaro emesse contro la stessa persona fisica o giuridica e l'interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni,

o

due o più decisioni di confisca concernenti lo stesso bene specifico,

spetta all'autorità competente dello Stato di esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato, decidere quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, tenuto debito conto di tutte le circostanze, che possono includere la presenza di attivi congelati, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto, le date delle rispettive decisioni e le date di trasmissione delle stesse.

Articolo 12

Legge applicabile all'esecuzione

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

2.   Qualora la persona interessata possa fornire la prova di una confisca eseguita, integralmente o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione. In caso di confisca di proventi, ogni parte dell'importo recuperata in forza della decisione di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.

3.   Una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

4.   Lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative alla decisione di confisca, comprese pene privative della libertà o altre misure che limitano la libertà personale in seguito a una trasmissione ai sensi degli articoli 4 e 5, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito.

Articolo 13

Amnistia, grazia, riesame della decisione di confisca

1.   L'amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di esecuzione.

2.   Solo lo Stato di emissione può decidere in merito ad un'eventuale domanda di riesame della decisione di confisca.

Articolo 14

Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca

1.   La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 4 e 5 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa.

2.   Nel caso della trasmissione a uno o più Stati di esecuzione di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

3.   L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta:

a)

se ritiene che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, ad esempio in base alle informazioni notificatele da uno Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di emissione comunica il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere;

b)

se una decisione di confisca è stata eseguita in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo la decisione stessa deve essere ancora eseguita;

c)

se, dopo la trasmissione di una decisione di confisca conformemente agli articoli 4 e 5, l'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla persona interessata in relazione alla decisione di confisca. L'articolo 12, paragrafo 2, è d'applicazione.

Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 16

Destinazione dei beni confiscati

1.   Le somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca sono destinate come segue dallo Stato di esecuzione:

a)

se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione;

b)

in tutti gli altri casi, il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

2.   Il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione:

a)

il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1;

b)

il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito;

c)

qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.

3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca che costituisce oggetto culturale facente parte del patrimonio nazionale di tale Stato.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione.

Articolo 17

Informazioni sull'esito dell'esecuzione

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a)

della trasmissione della decisione di confisca all'autorità competente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5;

b)

di eventuali decisioni che rifiutano il riconoscimento della decisione di confisca debitamente motivate;

c)

della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi indicati all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 13, paragrafo 1;

d)

dell'esecuzione della decisione non appena questa è conclusa;

e)

dell'applicazione di misure alternative conformemente all'articolo 12, paragrafo 4.

Articolo 18

Risarcimento

1.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti interessate di cui all'articolo 9 dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

Articolo 19

Lingue

1.   Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

Articolo 20

Spese

1.   Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente decisione quadro.

2.   Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, può formulare una proposta allo Stato di emissione sulla loro ripartizione. Lo Stato di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dallo Stato di esecuzione.

Articolo 21

Relazioni con altri accordi o intese

La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri sempreché tali accordi o intese servano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di confisca.

Articolo 22

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 24 novembre 2008.

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro. Entro il 24 novembre 2009 il Consiglio valuta, sulla scorta di una relazione elaborata dalla Commissione sulla base di dette informazioni, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

3.   Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 19, paragrafo 2.

4.   Uno Stato membro che abbia ripetutamente riscontrato difficoltà o inazioni da parte di un altro Stato membro nel riconoscimento reciproco e nell'esecuzione di decisioni di confisca, che non sono state risolte attraverso consultazioni bilaterali, può informarne il Consiglio ai fini della valutazione dell'attuazione della presente decisione quadro a livello di Stati membri.

5.   Gli Stati membri, che agiscono in qualità di Stati di esecuzione, comunicano al Consiglio e alla Commissione, all’inizio dell’anno civile, il numero di casi in cui è stato applicato l’articolo 17, lettera b), insieme a una sintesi delle motivazioni.

Entro il 24 novembre 2013 la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l'opportunità.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8.

(2)  Parere espresso il 20 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205).

(3)  GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

(4)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(5)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(6)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).


ALLEGATO

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca

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