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Dokument 32006R1731

Regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006 , recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

GU L 325 del 24.11.2006, S. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, S. 614–618 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1731/oj

24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1731/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (2) ha stabilito le condizioni alle quali può essere concessa una restituzione particolare per le conserve di carni bovine di cui ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39 esportate nei paesi terzi.

(2)

Tale regolamento prevede, in particolare, che le conserve devono essere fabbricate nell’ambito del regime istituito dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3).

(3)

Le modalità e le condizioni di esecuzione del pagamento anticipato della restituzione per i prodotti trasformati nell’ambito del regime previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono state precisate nel titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (4).

(4)

Le misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 565/80 e le corrispondenti modalità di applicazione stabilite dal titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché il regolamento (CEE) n. 2388/84 sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione.

(5)

D’altro canto, per poter beneficiare di una restituzione all’esportazione le conserve in esame devono essere fabbricate a partire da carni bovine di origine comunitaria e contenere una percentuale minima di carne bovina, escluse le frattaglie e il grasso.

(6)

Per garantire che le conserve ammissibili al beneficio di restituzioni all’esportazione siano prodotte esclusivamente a partire da carni bovine e che tali carni siano di origine comunitaria è essenziale mantenere tale produzione sotto il controllo dell’autorità doganale, a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5) e continuare a subordinare il pagamento della restituzione al rispetto di questa condizione.

(7)

Per una maggiore trasparenza ed efficacia dei controlli, in particolare qualora il controllo sia effettuato a posteriori, occorre disporre che gli operatori registrino e tengano aggiornate le informazioni che permettono di conservare traccia dell’uso delle carni bovine per la produzione di conserve, in funzione delle partite di produzione delle medesime.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, il pagamento di una restituzione all’esportazione per le conserve di cui ai codici NC 1602 50 31 9125, NC 1602 50 31 9325, NC 1602 50 39 9125 e NC 1602 50 39 9325 (di seguito «le conserve») è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Condizioni generali

1.   Le conserve possono beneficiare di una restituzione all’esportazione soltanto se sono prodotte sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   La produzione e l’esportazione devono avvenire nel corso del periodo di validità del titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 3

Condizioni specifiche per la produzione

1.   L’operatore presenta all’autorità doganale una dichiarazione con cui esprime la volontà di porre le carni sotto controllo doganale ai fini della produzione di conserve e della loro esportazione con il beneficio di una restituzione.

La dichiarazione reca, in particolare, l’indicazione delle quantità, dell’identificazione e della natura delle carni che saranno utilizzate come materie prime, nonché l’indicazione dei luoghi di magazzinaggio.

Le carni sono presentate in cartoni ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.

2.   Non appena accettata la dichiarazione di cui al paragrafo 1, le carni e il corrispondente procedimento di trasformazione sono posti sotto controllo doganale. Il controllo si basa su controlli documentali e fisici, che possono essere realizzati sulle carni al momento in cui sono assoggettate al regime di controllo doganale, oppure durante il magazzinaggio o durante il processo di produzione, nonché sui corrispondenti documenti, in particolare quelli di cui ai paragrafi 7 e 8.

Si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (6) e l’articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5 e 6, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, l’articolo 11, primo comma, e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione (7).

3.   In attesa dell’avvio della produzione le carni di cui al paragrafo 1 sono mantenute separate in permanenza da tutte le altre carni bovine.

4.   L’operatore tiene un registro separato delle entrate di carni bovine destinate alla produzione di conserve.

5.   L’operatore informa l’autorità doganale dei luoghi e delle date di produzione delle conserve e comunica anche la quantità, l’identificazione e la natura delle carni bovine che saranno utilizzate a tale scopo.

6.   Al momento della produzione delle conserve nella sala di produzione possono essere presenti esclusivamente le carni di cui al paragrafo 1.

7.   Per ogni partita di conserve prodotta gli operatori tengono aggiornato un registro che riporta:

a)

la natura, l’identificazione e le quantità di carni utilizzate come materia prima; e

b)

il numero, l’identificazione, la quantità e il tipo di conserve prodotte a partire da tali carni.

L’informazione di cui alla lettera b) è riportata rispettivamente su ognuna delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sotto controllo doganale.

Ai fini del presente paragrafo per «partita di conserve» si intendono tutte le conserve prodotte insieme e in circostanze praticamente identiche.

8.   Sul luogo di produzione sono conservate le ricette dettagliate delle diverse produzioni per le quali sono chieste restituzioni nell’ambito del presente regolamento. Gli operatori conservano tali documenti e i registri di cui al paragrafo 7 per almeno i tre anni civili successivi all’anno di produzione. Se necessario, le autorità doganali hanno accesso a tali documenti per motivi di controllo.

9.   Le conserve prodotte restano sotto controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una delle destinazioni previste dall’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 4

Caratteristiche delle conserve

Le conserve devono:

essere fabbricate a partire da carni bovine di origine comunitaria, e

contenere 80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie e il grasso, e

essere condizionate in scatole metalliche di peso unitario netto pari o inferiore a 2 500 g.

Inoltre, su ogni scatola è stampigliato in rilievo e per esteso il nome dello Stato membro nel quale è stato fabbricato il prodotto, in modo da essere chiaramente leggibile in una delle lingue ufficiali dello Stato membro medesimo.

Articolo 5

Misure di controllo supplementari

Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e ne informano la Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.

Articolo 6

Formalità per l’esportazione

1.   All’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione delle conserve, l’autorità doganale indica il numero della o delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l’identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.

2.   Dopo l’espletamento delle formalità doganali di esportazione la o le dichiarazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, completate a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, e la copia della o delle dichiarazioni di esportazione sono trasmesse per via amministrativa all’organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(6)  GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

(7)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).


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