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Document 32005R1967
Commission Regulation (EC) No 1967/2005 of 1 December 2005 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1967/2005 della Commissione, del 1 o dicembre 2005 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1967/2005 della Commissione, del 1 o dicembre 2005 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 316 del 2.12.2005, p. 7–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 321M del 21.11.2006, p. 309–311
(MT)
In force
2.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2203 00 01 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2203 00 e 2203 00 01. Il prodotto è una bevanda che può essere considerata birra di malto della voce 2203. Il prodotto non può essere escluso dalla voce 2203 in quanto l’alcole aggiunto attraverso le sostanze aromatizzanti produce solo un titolo alcolometrico volumico dello 0,04 %. Di conseguenza, il prodotto non può essere classificato nella voce 2208. La nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 2203 indica che possono essere aggiunti zucchero, coloranti, anidride carbonica e altre sostanze. Di conseguenza, la birra di cui alla voce 2203 può, tra le altre cose, essere aromatizzata. |
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3917 31 90 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 8 del capitolo 39 nonché del testo dei codici NC 3917, 3917 31 e 3917 31 90. Poiché il prodotto può essere utilizzato, insieme ad articoli del capitolo 90, per usi diversi da quelli specificatamente medicali, questo non può essere considerato come uno strumento od un apparecchio per la medicina della voce 9018. La classificazione si basa sulla presentazione e sulla materia costitutiva del prodotto. Esso deve essere classificato, ai sensi della nota 8 del capitolo 39, alla voce 3917. |
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3917 32 39 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 8 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3917, 3917 32 e 3917 32 39. Per la classificazione si è tenuto conto della materia costitutiva del prodotto. I tubi in questione non possono essere considerati isolatori della voce 8546. Conformemente alle note esplicative del SA per la voce 8546, gli isolatori sono dispositivi che servono a fissare, sostenere o guidare i conduttori elettrici e, al contempo, ad isolarli elettricamente gli uni dagli altri e dalla terra. I tubi in questione non possono essere considerati tubi isolatori della voce 8547. Ai sensi delle note esplicative del SA per la voce 8547 lettera B), i tubi ed altre canalizzazioni, costituiti interamente di materie isolanti (es. gomma, materie plastiche, tessili intrecciati, fili di fibre di vetro) senza guaina metallica, sono esclusi e sono classificati in base alla loro materia costitutiva. |
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2008 99 67 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, delle note complementari 2, lettera a), e 3 del capitolo 20 e del testo dei codici NC 2008, 2008 99 e 2008 99 67. La preparazione non può essere considerata come una salsa o un condimento composto della voce 2103 (vedi la nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 2103) in quanto non contiene quantità significative di condimenti. Dal momento che la preparazione è più complessa rispetto a quelle che figurano nel capitolo 8, essa è classificabile alla voce 2008. Il prodotto è considerato come «contenente aggiunta di zuccheri», ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 20. |