Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1967

Regolamento (CE) n. 1967/2005 della Commissione, del 1 o dicembre 2005 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 316 del 2.12.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 321M del 21.11.2006, p. 309–311 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1967/oj

2.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto costituito da un liquido chiaro, leggermente spumoso, di colore tra il giallo e l’ambra. Il suo titolo alcolometrico volumico è del 5,9 %.

Il prodotto è ottenuto dalla fermentazione di mosto di 15,3 gradi Plato. La soluzione fermentata è sottoposta a chiarificazione e filtrazione. A questa soluzione sono aggiunti 3,34 % di sciroppo di zucchero, 0,14 % di sostanze aromatizzanti (di cui il 75 % provenienti dalla Tequila), 0,11 % di acido citrico e 0,002 % di acido ascorbico. Il prodotto presenta un odore e un sapore di birra.

Il prodotto è atto al consumo direttamente come tale. Si presenta in forma di birra in bottiglie di 330 ml/0,33 l, etichettate in conformità.

2203 00 01

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2203 00 e 2203 00 01.

Il prodotto è una bevanda che può essere considerata birra di malto della voce 2203. Il prodotto non può essere escluso dalla voce 2203 in quanto l’alcole aggiunto attraverso le sostanze aromatizzanti produce solo un titolo alcolometrico volumico dello 0,04 %. Di conseguenza, il prodotto non può essere classificato nella voce 2208.

La nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 2203 indica che possono essere aggiunti zucchero, coloranti, anidride carbonica e altre sostanze. Di conseguenza, la birra di cui alla voce 2203 può, tra le altre cose, essere aromatizzata.

2.

Tubo flessibile, di materia plastica, senza saldatura, anche per uso medico, ottenuto da cloruro di polivinile (PVC) glassato, avente uno spessore della parete di circa 0,6 mm e un diametro esterno di 5,7 mm. Resiste ad una pressione minima di 27,6 MPa. È importato in rotoli di una lunghezza di circa 1 200 m.

Il prodotto è del tipo in genere utilizzato per trasportare, convogliare o distribuire gas o liquidi.

Anche se questo tubo di plastica, tagliato a lunghezza appropriata, può essere utilizzato come una parte destinata a strumenti ed apparecchi per la medicina, incluso il suo utilizzo per le anestesie, cure intensive, come catetere, esploratore arteriale, cannule, il suo uso non è di tipo specifico e non può essere considerato come parte essenziale dell’attrezzatura medica.

3917 31 90

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 8 del capitolo 39 nonché del testo dei codici NC 3917, 3917 31 e 3917 31 90.

Poiché il prodotto può essere utilizzato, insieme ad articoli del capitolo 90, per usi diversi da quelli specificatamente medicali, questo non può essere considerato come uno strumento od un apparecchio per la medicina della voce 9018.

La classificazione si basa sulla presentazione e sulla materia costitutiva del prodotto. Esso deve essere classificato, ai sensi della nota 8 del capitolo 39, alla voce 3917.

3.

Tubi di plastica termoretraibile (PVDF polivinilidene fluorato), flessibili, senza saldatura, non rinforzati, della misura di 25 mm di lunghezza e 9 mm di diametro e che non sopportano una pressione superiore a 27,6 MPa.

Quando tali tubi sono sottoposti a calore, si restringono aderendo perfettamente a qualsiasi oggetto inserito al loro interno.

Il prodotto è in genere utilizzato per la protezione dei fili elettrici.

3917 32 39

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 8 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3917, 3917 32 e 3917 32 39.

Per la classificazione si è tenuto conto della materia costitutiva del prodotto.

I tubi in questione non possono essere considerati isolatori della voce 8546. Conformemente alle note esplicative del SA per la voce 8546, gli isolatori sono dispositivi che servono a fissare, sostenere o guidare i conduttori elettrici e, al contempo, ad isolarli elettricamente gli uni dagli altri e dalla terra. I tubi in questione non possono essere considerati tubi isolatori della voce 8547.

Ai sensi delle note esplicative del SA per la voce 8547 lettera B), i tubi ed altre canalizzazioni, costituiti interamente di materie isolanti (es. gomma, materie plastiche, tessili intrecciati, fili di fibre di vetro) senza guaina metallica, sono esclusi e sono classificati in base alla loro materia costitutiva.

4.

Polpa di avocado frantumato di colore verde (guacamole) che presenta la seguente composizione (% del peso):

avocado

90,5

altri ingredienti (es. sale, spezie, acido citrico, antiossidante, stabilizzante, conservante) pari a meno di

1

tenore di zuccheri diversi ai sensi della nota complementare 2 a) del capitolo 20

9,6

Il prodotto è confezionato in imballaggi di contenuto netto non superiore a 1 kg.

2008 99 67

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, delle note complementari 2, lettera a), e 3 del capitolo 20 e del testo dei codici NC 2008, 2008 99 e 2008 99 67.

La preparazione non può essere considerata come una salsa o un condimento composto della voce 2103 (vedi la nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 2103) in quanto non contiene quantità significative di condimenti.

Dal momento che la preparazione è più complessa rispetto a quelle che figurano nel capitolo 8, essa è classificabile alla voce 2008.

Il prodotto è considerato come «contenente aggiunta di zuccheri», ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 20.


Top