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Document 32005R1609

Regolamento (CE) n. 1609/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante riduzione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito all’interno delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito delle importazioni preferenziali

GU L 256 del 1.10.2005, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1609/oj

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante riduzione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito all’interno delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito delle importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, e l’articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il quantitativo garantito nell’ambito del regime delle quote di produzione deve essere ridotto anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall’accordo agricolo concluso in conformità dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(2)

Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2005/2006 mostrano l’esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall’accordo agricolo. È pertanto necessario stabilire la riduzione globale del quantitativo garantito e precisarne la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall’altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro relativo al prodotto in questione.

(4)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, una riduzione del quantitativo garantito comporta una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di cui trattasi. Occorre pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(5)

Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, delle riduzioni applicabili a ciascuna impresa stabilita sul loro territorio.

(6)

Tenuto conto dei termini imposti dal regolamento (CE) n. 1260/2001, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 il quantitativo garantito nell’ambito delle quote di produzione è ridotto di 1 891 747,7 tonnellate, espresse in zucchero bianco.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 nonché i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, figurano nella parte A dell’allegato, ripartiti per prodotto e per regione.

3.   Anteriormente al 1o novembre 2005 gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all’applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 2

1.   In applicazione dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 14 676 tonnellate, espresse in zucchero bianco.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi secondo quanto indicato nella parte B dell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A: ripartizione per prodotto e per regione delle riduzioni dei quantitativi garantiti e dei quantitativi di base da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione A e B, previa riduzione del quantitativo garantito

1.   Per lo zucchero (in tonnellate di zucchero bianco)

Regioni

Riduzione per lo zucchero

Quantitativi di base per lo zucchero

A

B

A

B

Repubblica ceca

18 207,7

563,5

423 001,3

13 089,5

Danimarca

45 264,6

13 335,2

279 735,4

82 410,3

Germania

374 034,5

115 090,3

2 238 878,8

688 891,9

Grecia

20 550,0

2 055,2

268 088,0

26 808,6

Spagna

44 022,1

1 833,1

913 060,3

38 045,4

Francia (metropolitana) (1)

354 766,7

105 215,3

2 181 720,7

647 044,2

Francia (DOM) (1)

32 108,2

3 433,1

401 763,8

42 939,4

Irlanda

12 898,2

1 289,5

168 247,0

16 825,0

Italia

137 245,8

25 812,6

1 173 658,1

220 726,7

Lettonia

1 806,0

3,6

64 594,0

101,4

Lituania

2 719,8

100 290,2

Ungheria

11 182,5

34,3

389 271,5

1 195,7

Paesi Bassi

88 833,4

23 430,5

595 279,0

157 016,6

Austria

37 722,9

8 804,1

276 306,0

64 493,4

Polonia

84 735,7

4 930,3

1 495 264,3

86 995,7

Portogallo (continentale)

3 864,8

386,5

59 515,4

5 951,5

Portogallo (regione autonoma delle Azzorre)

644,7

65,0

8 403,5

839,8

Slovenia

3 438,6

343,1

44 718,4

4 472,9

Slovacchia

13 015,6

1 211,8

176 744,4

16 460,2

Finlandia

9 456,0

944,5

123 350,3

12 335,9

Svezia

23 836,9

2 383,9

310 947,3

31 094,1

UEBL (2)

76 867,1

16 504,7

598 038,4

128 401,4

Regno Unito

73 699,5

7 370,1

961 415,9

96 141,4


2.   Per l’isoglucosio (in tonnellate di materia secca)

Regioni

Riduzione per l’isoglucosio

Quantitativi di base per l’isoglucosio

A

B

A

B

Germania

3 868,6

911,1

24 774,7

5 834,4

Grecia

1 409,4

331,9

9 025,6

2 125,6

Spagna

6 165,4

657,7

68 454,2

7 301,7

Francia (metropolitana)

2 266,7

590,0

13 480,4

3 508,6

Italia

2 219,3

522,6

14 212,8

3 347,2

Ungheria

8 899,9

697,3

118 727,1

9 302,7

Paesi Bassi

994,7

234,3

6 369,9

1 500,2

Polonia

1 698,1

127,5

23 212,9

1 742,5

Portogallo (continentale)

1 084,1

255,3

6 942,9

1 635,0

Slovacchia

3 560,3

476,8

33 961,7

4 548,2

Finlandia

859,2

86,0

9 932,8

993,7

UEBL (3)

8 370,1

2 301,7

47 780,5

13 139,3

Regno Unito

3 143,7

838,5

18 358,3

4 896,8


3.   Per lo sciroppo di inulina (in tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio)

Regioni

Riduzione per lo sciroppo di inulina

Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina

A

B

A

B

Francia (metropolitana)

1 956,8

459,9

17 890,3

4 214,3

Paesi Bassi

6 454,9

1 515,9

59 064,5

13 914,6

UEBL (4)

18 473,7

4 349,0

155 744,9

36 679,2

PARTE B: ripartizione per Stato membro della riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie

(Unità: tonnellate di zucchero bianco)

 

Riduzioni

Fabbisogni massimi presunti previa applicazione della riduzione

Francia (metropolitana)

2 423

294 204

Portogallo continentale

2 383

289 250

Slovenia

160

19 425

Finlandia

490

59 435

Regno Unito

9 220

1 119 361


(1)  Tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)  Unione economica belgo-lussemburghese.

(3)  Unione economica belgo-lussemburghese.

(4)  Unione economica belgo-lussemburghese.


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