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Document 32005R1575

Regolamento (CE) n. 1575/2005 della Commissione, del 28 settembre 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

GU L 253 del 29.9.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1575/oj

29.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2005

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 951/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio 2005 al 15 settembre 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 951/2005 dal 1o luglio 2005 al 15 settembre 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1078/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio 2005 al 15 settembre 2005 (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

35

100 %

Arance

38

100 %

Uve da tavola

25

100 %

Mele

36

100 %

Pesche

13

100 %


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