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Document 32005R1575
Commission Regulation (EC) No 1575/2005 of 28 September 2005 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches)
Regolamento (CE) n. 1575/2005 della Commissione, del 28 settembre 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
Regolamento (CE) n. 1575/2005 della Commissione, del 28 settembre 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
GU L 253 del 29.9.2005, p. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2005
che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B. |
(2) |
Per i titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio 2005 al 15 settembre 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 951/2005 dal 1o luglio 2005 al 15 settembre 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1078/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 3).
ALLEGATO
Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio 2005 al 15 settembre 2005 (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
Prodotto |
Tasso di restituzione (EUR/t peso netto) |
Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti |
Pomodori |
35 |
100 % |
Arance |
38 |
100 % |
Uve da tavola |
25 |
100 % |
Mele |
36 |
100 % |
Pesche |
13 |
100 % |