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Document 32005R0718R(01)
Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 718/2005 of 12 May 2005 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds (This text cancels and replaces the text published in Official Journal L 121 of 13 May 2005, p. 64)
Rettifica al regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo al sistema di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 121 del 13 maggio 2005, pag. 64)
Rettifica al regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo al sistema di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 121 del 13 maggio 2005, pag. 64)
GU L 126 del 19.5.2005, p. 68–70
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/718/corrigendum/2005-05-19/oj
19.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/68 |
Rettifica al regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo al sistema di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 121 del 13 maggio 2005, pag. 64 )
REGOLAMENTO (CE) N. 718/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
La Repubblica ceca ha designato un’autorità comunitaria, informandone la Commissione. Quest’ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. |
(2) |
Il Regno Unito ha fornito alla Commissione nuove informazioni in merito all’indirizzo della propria autorità comunitaria. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
ALLEGATO
“ALLEGATO III
Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19
BELGIO
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In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
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REPUBBLICA CECA
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Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
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GERMANIA
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In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:
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Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:
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REGNO UNITO
Government Diamond Office |
Global Business Group |
Room W 3.111.B |
Foreign and Commonwealth Office |
King Charles Street |
London SW1A 2AH |
Tel. (44-20) 70 08 69 03 |
Fax (44-20) 70 08 3905 |
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk” |
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/2005 della Commissione (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 8).