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Document 32005R0387
Commission Regulation (EC) No 387/2005 of 8 March 2005 amending (EC) Regulation No 831/97 laying down marketing standards applicable to avocados
Regolamento (CE) n. 387/2005 della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi
Regolamento (CE) n. 387/2005 della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi
GU L 62 del 9.3.2005, p. 5-6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Altre edizioni speciali
(BG)
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 063 pag. 43 - 44
care nu mai este în vigoare, Data încetării: 01/07/2009
9.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 387/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente modificato la norma FFV-42 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadi. A fini di chiarezza e di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione (2) tenga conto di tali modifiche. |
(2) |
Il grado di maturazione e di sviluppo degli avocadi può essere valutato in base al loro tenore di sostanza secca. Per escludere i frutti che non sono in grado di giungere a maturazione, occorre introdurre un requisito relativo al tenore minimo di sostanza secca. |
(3) |
Il commercio di avocadi Hass di piccolo calibro è in aumento e soddisfa la domanda di taluni consumatori. Pertanto è necessario ridurre il calibro minimo degli avocadi di questa varietà. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/97. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 119 dell’8.5.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.
1. |
Il titolo II (Disposizioni concernenti la qualità) è così modificato:
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2. |
Il titolo III (Disposizioni concernenti la calibratura) è così modificato:
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(1) La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.