Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0181

    2005/181/CE: Decisione n. 2/2005 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 1o marzo 2005, che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

    GU L 61 del 8.3.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/181/oj

    8.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/48


    DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

    del 1o marzo 2005

    che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

    (2005/181/CE)

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

    visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 38 del protocollo I dell’allegato V,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

    (2)

    L'articolo 38, paragrafo 8, del suddetto protocollo prevede che tali deroghe siano concesse automaticamente entro un contingente annuo di 8 000 t per le conserve e di 2 000 t per i filetti di tonno.

    (3)

    Il 28 ottobre 2002 è stata adottata la decisione n. 2/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04). La deroga di cui all’articolo 1 della decisione si applica dal 1o ottobre 2002 al 28 febbraio 2005.

    (4)

    In previsione della scadenza di questa disposizione, l'8 novembre 2004 gli Stati ACP hanno presentato una richiesta di nuova deroga globale alle norme di origine contenute nell’accordo di partenariato ACP-CE per le conserve e i filetti di tonno, valida per tutti gli Stati ACP e riguardante gli interi quantitativi annui, vale a dire 8 000 t per le conserve e 2 000 t per i filetti di tonno, importati nella Comunità dal 1o marzo 2005 in poi.

    (5)

    La deroga viene richiesta ai sensi delle disposizioni pertinenti del protocollo I, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 8, e i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo concesso automaticamente su domanda degli Stati ACP.

    (6)

    La presente decisione si applica dal 1o marzo 2005 alla fine del 2007 in attesa dell’adozione dei nuovi accordi commerciali che entreranno in vigore al più tardi il 1o gennaio 2008 a norma dell’articolo 37 dell’accordo di partenariato ACP-CE.

    (7)

    Pur facendo riferimento alle conserve di tonno, la decisione n. 2/2002 si applica solo al tonno in scatola. In realtà, il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sotto vuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. La nomenclatura combinata delle Comunità europee usa il termine «conserve di tonno» che comprende, tra l’altro, il tonno in scatola. Nella presente decisione si deve riprendere la stessa terminologia.

    (8)

    I quantitativi per i quali viene concessa una deroga devono essere gestiti dalla Commissione in collaborazione con le autorità doganali degli Stati membri e degli Stati ACP. A tal fine occorre adottate norme dettagliate,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell’allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, le conserve e i filetti di tonno della voce SA ex 16.04, prodotti negli Stati ACP utilizzando tonno non originario, sono considerati originari di tali Stati alle condizioni precisate nella presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dagli Stati ACP tra il 1o marzo 2005 e il 31 dicembre 2007.

    Articolo 3

    I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1) relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.

    Articolo 4

    1.   Le autorità doganali degli Stati ACP adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati ai sensi della presente decisione devono farvi riferimento.

    2.   Ogni tre mesi, le autorità competenti di tali Stati inviano alla Commissione, tramite il segretariato del gruppo ACP, un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

    «Derogation — Decision No 2/2005»,

    «Dérogation — Décision no 2/2005».

    Articolo 6

    Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2005.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2005.

    Per il comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    I presidenti

    Robert VERRUE

    Isabelle BASSONG


    (1)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    N. d’ordine

    Voce SA

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativi

    (in tonnellate)

    09.1632

    ex 16.04

    Conserve di tonno (1)

    1.3.2005-28.2.2006

    8 000

    1.3.2006-28.2.2007

    8 000

    1.3.2007-31.12.2007

    6 666

    09.1637

    ex 16.04

    Filetti di tonno

    1.3.2005-28.2.2006

    2 000

    1.3.2006-28.2.2007

    2 000

    1.3.2007-31.12.2007

    1 666


    (1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA ex 16.04.


    Top