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Document 32004R0590

    Regolamento (CE) n. 590/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    GU L 94 del 31.3.2004, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2004; abrog. impl. da 32004R1325

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/590/oj

    32004R0590

    Regolamento (CE) n. 590/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0005 - 0005


    Regolamento (CE) n. 590/2004 della Commissione

    del 30 marzo 2004

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 15, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati(2) stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l'importo dell'aiuto.

    (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

    (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo "6,30 euro" è sostituito dall'importo "6,00 euro".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2) GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2208/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 19).

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