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Document 32004D0023

2004/23/CE: Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia

GU L 5 del 9.1.2004, p. 90–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/23(1)/oj

32004D0023

2004/23/CE: Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0090 - 0090


Decisione della Commissione

del 29 dicembre 2003

relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia

(2004/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e la Confederazione mondiale del lavoro (CML) hanno segnalato congiuntamente alla Commissione presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia.

(2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), le preferenze tariffarie possono essere temporaneamente revocate, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, a seguito di una "grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di negoziazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di professioni, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'OIL".

(3) La Commissione ha esaminato le informazioni suddette. Le presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia consistono in restrizioni al diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di creare organizzazioni a loro discrezione, senza alcuna ingerenza dei pubblici poteri, nell'ingerenza dei pubblici poteri nelle elezioni sindacali, nella limitazione delle attività sindacali e in misure repressive contro i leader e i membri sindacali ai sensi della convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e della convenzione n. 98 sul diritto alla contrattazione collettiva. La Commissione ritiene che esistano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione avvierà un'inchiesta sulle presunte violazioni della libertà di associazione in Bielorussia.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 240 del 26.9.2003, pag. 8.

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