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Document 32003R2279

Regolamento (CE) n. 2279/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

GU L 336 del 23.12.2003, p. 90–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2279/oj

32003R2279

Regolamento (CE) n. 2279/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0090 - 0090


Regolamento (CE) n. 2279/2003 della Commissione

del 22 dicembre 2003

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 2224/2003 della Commissione(4) ha fissato a 4000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

(2) Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 i quantitativi chiesti il 19 dicembre 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 19 dicembre 2003.

(3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2224/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 19 dicembre 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 38,77 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni 064 e 066 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2224/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 20 dicembre 2003, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(4) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 29.

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