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Document 22003A0722(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali - Verbale concordato

GU L 183 del 22.7.2003, pp. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/520/oj

Related Council decision

22003A0722(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali - Verbale concordato

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 22/07/2003 pag. 0012 - 0017


Accordo

tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE

dall'altro

(in seguito denominati "le parti"):

RICONOSCENDO la crescente interdipendenza delle economie mondiali, fra le quali quelle della Comunità europea e del Giappone;

CONSTATANDO che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza rispettivamente della Comunità europea e del Giappone è di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci;

CONSTATANDO che la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza sarebbe ulteriormente migliorata attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il coordinamento fra le parti nell'applicazione di tali normative;

CONSTATANDO che è possibile che occasionalmente sorgano delle divergenze tra le parti relativamente all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza;

RICONOSCENDO l'impegno delle parti a riservare un'attenta considerazione ai rispettivi interessi rilevanti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (in seguito denominato "diritto della concorrenza di ciascuna parte"); e

VISTE la raccomandazione del consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra Stati membri in materia di pratiche commerciali restrittive che incidono sul commercio internazionale, modificata il 27 e 28 luglio 1995, e la raccomandazione del consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa all'azione efficace contro i cartelli a nucleo duro, adottata il 25 marzo 1998,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Lo scopo del presente accordo è di contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte, promuovendo la cooperazione e il coordinamento tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti, e di eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le parti in tutte le questioni relative all'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

2. Ai fini del presente accordo, s'intende per:

a) "atto anticoncorrenziale": qualsiasi comportamento o operazione passibile di sanzioni o altre ammende a norma del diritto della concorrenza della Comunità europea o del Giappone.

b) "autorità competente di uno Stato membro": un'autorità, per ciascuno degli Stati membri nominati all'articolo 299, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, che è competente per l'applicazione del diritto della concorrenza. Al momento della firma del presente accordo la Commissione delle Comunità europee notifica al governo del Giappone un elenco di tali autorità. La Commissione notifica al governo del Giappone un elenco aggiornato ogni qualvolta ciò sia necessario. Nessuna informazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente accordo viene inviata all'autorità competente di uno Stato membro finché tale autorità non è inclusa nell'elenco notificato dalla Commissione al governo del Giappone;

c) "autorità preposta alla concorrenza":

i) per la Comunità europea, la Commissione delle Comunità europee nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza della Comunità europea; e

ii) per il Giappone, la "Commissione per la concorrenza leale".

d) per "diritto della concorrenza":

i) per la Comunità europea, gli articoli 81, 82 e 85 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese e i regolamenti di applicazione a norma del suddetto trattato nonché tutti i relativi emendamenti; e

ii) per il Giappone, la legge relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (legge n. 54 del 1947) (in appresso "legge contro i monopoli") nonché tutti i relativi regolamenti di applicazione ed emendamenti;

e) "atto di esecuzione", qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità preposta alla concorrenza di una delle parti. Non rientrano tuttavia in tale definizione ricerche, studi o indagini volti ad esaminare la situazione economica generale o le condizioni generali in settori specifici. Ciò non va interpretato in modo da includere tra tali ricerche, studi o indagini quelli su presunte violazioni del diritto della concorrenza;

f) "il territorio di una parte", "il territorio della parte" e "il territorio dell'altra parte", il territorio a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea o il territorio del Giappone, a seconda del contesto;

g) "le leggi e i regolamenti di una parte", "le leggi e i regolamenti della parte" e "le leggi e i regolamenti dell'altra parte" le leggi e i regolamenti della Comunità europea o le leggi e i regolamenti del Giappone a seconda del contesto.

Articolo 2

1. L'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte notifica all'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte.

2. Sono considerati atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte quelli che:

a) siano attinenti agli atti di esecuzione dell'altra parte;

b) siano adottati nei confronti di un cittadino o di cittadini dell'altra parte (nel caso della Comunità europea degli Stati membri della Comunità europea) o di una società o di società riconosciute o disciplinate secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra parte;

c) comportino atti anticoncorrenziali, diversi da fusioni o acquisizioni, compiuti in una parte rilevante del territorio dell'altra parte;

d) riguardino una fusione o un'acquisizione in cui:

i) una o più parti dell'operazione o

ii) una società che controlla una o più parti dell'operazione;

sia una società riconosciuta o disciplinata secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell'altra parte;

e) riguardino comportamenti che secondo l'autorità preposta alla concorrenza che effettua la notifica sono stati imposti, favoriti o approvati dall'altra parte; o

f) implicano l'imposizione o l'applicazione di ammende o altre sanzioni da parte di un'autorità preposta alla concorrenza che esigano o vietino determinati comportamenti all'interno del territorio dell'altra parte.

3. In presenza di fatti soggetti a notifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo relativi a fusioni o acquisizioni, la notifica deve essere effettuata non oltre:

a) nel caso della Comunità europea,

i) la decisione di avviare un procedimento in merito alla concentrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89; e

ii) l'emissione di una comunicazione degli addebiti.

b) nel caso del Giappone,

i) l'emissione di una richiesta di documenti, relazioni o altre informazioni in merito all'operazione proposta, a norma della legge contro i monopoli; e

ii) l'adozione di una raccomandazione o decisione di effettuare un'audizione.

4. In presenza di fatti soggetti a notifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo diversi da fusioni o acquisizioni, la notifica deve essere effettuata quanto più anticipatamente possibile, in concreto, rispetto alle seguenti azioni:

a) nel caso della Comunità europea,

i) all'emissione di una comunicazione degli addebiti; e

ii) all'adozione di una decisione o di una soluzione concordata.

b) nel caso del Giappone,

i) all'avvio di un procedimento penale;

ii) alla presentazione di un reclamo per ottenere un provvedimento d'urgenza;

iii) all'adozione di una raccomandazione o decisione di effettuare un'audizione; e

iv) all'emissione di un ordine di pagamento a titolo di penale, quando non è stata formulata alcuna precedente raccomandazione nei confronti del destinatario di tale ordine.

5. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze per i propri interessi rilevanti degli atti di esecuzione.

Articolo 3

1. Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti d'esecuzione, compatibilmente con le leggi e i regolamenti della parte che presta assistenza e con i suoi interessi rilevanti ed entro i limiti delle risorse ragionevolmente disponibili.

2. L'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte, compatibilmente con le proprie leggi e regolamenti e con i propri interessi rilevanti:

a) informa l'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte in merito a propri atti di esecuzione che comportino atti anticoncorrenziali che potrebbero danneggiare la concorrenza nel territorio dell'altra parte;

b) fornisce all'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte tutte le informazioni rilevanti di cui dispone e di cui viene a conoscenza in merito ad atti anticoncorrenziali che, secondo l'autorità che fornisce le informazioni, riguardano o giustificano atti di esecuzione dell'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte; e

c) fornisce all'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte, su sua richiesta e conformemente alle disposizioni del presente accordo, le informazioni di cui dispone relative agli atti di esecuzione dell'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte.

Articolo 4

1. Qualora le autorità preposte alla concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate esse possono convenire di coordinare i loro atti di esecuzione.

2. Per stabilire se sia opportuno coordinare determinati atti di esecuzione le autorità preposte alla concorrenza delle parti tengono conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) le conseguenze di tale coordinamento sulla loro capacità di conseguire gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione;

b) le capacità delle autorità preposte alla concorrenza delle parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti di esecuzione;

c) in che misura l'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte può assicurare un intervento efficace contro gli atti anticoncorrenziali in questione;

d) l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse;

e) la possibilità di ridurre i costi sostenuti dalle persone che sono oggetto degli atti di esecuzione; e

f) i potenziali vantaggi di un intervento coordinato per le parti e per le persone che sono oggetto degli atti di esecuzione.

3. Nell'ambito delle azioni coordinate l'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte adotta gli atti di esecuzione di sua competenza tenendo debito conto degli obiettivi degli atti che adotta l'altra parte.

4. Qualora le autorità preposte alla concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, l'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte, su richiesta dell'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte e compatibilmente con gli interessi rilevanti della parte cui viene fatta la richiesta, accerta se le persone che hanno fornito informazioni riservate in relazione a tali atti di esecuzione acconsentono a divulgare tali informazioni all'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte.

5. L'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte, mediante apposita notifica all'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte, può in qualsiasi momento limitare o porre termine al coordinamento degli atti di esecuzione e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente.

Articolo 5

1. Quando ritenga che gli atti anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra parte ledano i propri interessi rilevanti, l'autorità preposta alla concorrenza di una parte, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'altra parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci, può richiedere che l'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte adotti atti di esecuzione adeguati.

2. La parte che presenta la richiesta indica con la massima precisione possibile la natura degli atti anticoncorrenziali e i loro effetti sui propri interessi rilevanti e propone altresì di fornire ogni possibile informazione e cooperazione.

3. La parte destinataria della richiesta dopo attenta valutazione decide sull'opportunità di adottare nuovi atti di esecuzione oppure di rafforzare quelli già adottati nei confronti degli atti anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità preposta alla concorrenza destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte della propria decisione. Nel caso di nuovi atti di esecuzione, l'autorità preposta alla concorrenza della parte destinataria della richiesta informa l'autorità preposta alla concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere dell'autorità preposta alla concorrenza della parte destinataria della richiesta secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale se adottare o meno atti di esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta né ostano a che l'autorità preposta alla concorrenza della parte richiedente ritiri la sua richiesta.

Articolo 6

1. L'autorità preposta alla concorrenza di ciascuna parte tiene in debito conto gli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte le fasi dei propri atti di esecuzione, incluse le decisioni sull'opportunità di avviare atti di esecuzione, sulla portata degli stessi e sulla natura delle sanzioni o dei rimedi necessari.

2. Qualora una parte informi l'altra che determinati atti di esecuzione adottati da quest'ultima possono ledere i suoi interessi rilevanti, la parte ricevente la comunicazione si adopera per informare senza indugio l'altra parte dei principali sviluppi dei suoi atti di esecuzione.

3. Qualora una parte ritenga che gli atti di esecuzione di una parte possano ledere gli interessi rilevanti dell'altra, le parti, al fine di un'equa composizione degli interessi in conflitto, prendono in considerazione i seguenti elementi oltre agli elementi che sono rilevanti nelle circostanze:

a) l'importanza relativa, per gli atti anticoncorrenziali in questione, dei comportamenti o delle operazioni posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti o alle operazioni posti in essere nel territorio dell'altra parte;

b) l'incidenza relativa degli atti anticoncorrenziali sui rispettivi interessi rilevanti delle parti;

c) la presenza o l'assenza negli autori di atti anticoncorrenziali della volontà di influire sugli interessi di consumatori, fornitori o concorrenti nel territorio della parte che adotta gli atti di esecuzione;

d) in che misura gli atti anticoncorrenziali diminuiscono sostanzialmente la concorrenza nel mercato rispettivamente del Giappone e della Comunità europea;

e) il grado di conflitto o di compatibilità tra gli atti di esecuzione adottati da una parte e le leggi e i regolamenti dell'altra parte o le politiche o interessi rilevanti di questa altra parte;

f) la possibilità che soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti;

g) il luogo in cui sono situati gli attivi in questione e le parti dell'operazione;

h) il grado in cui sanzioni efficaci o altri rimedi possono essere imposti con atti di esecuzione della parte contro atti anticoncorrenziali; e

i) in che misura possono essere influenzati atti di esecuzione adottati dall'altra parte nei riguardi degli stessi soggetti, sia persone fisiche che giuridiche,

Articolo 7

1. Secondo la necessità le parti possono effettuare consultazioni attraverso i canali diplomatici su qualsiasi questione inerente al presente accordo.

2. Le richieste di consultazioni a norma del presente articolo sono trasmesse attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

1. Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si consultano reciprocamente, su richiesta di un'autorità preposta alla concorrenza, su qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente accordo.

2. Le autorità preposte alla concorrenza delle parti si riuniscono almeno una volta all'anno al fine di:

a) scambiare informazioni sui rispettivi atti di esecuzione e sulle priorità inerenti al diritto della concorrenza di ciascuna parte;

b) scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune;

c) discutere eventuali mutamenti di politica che intendono introdurre; e

d) discutere altri temi di interesse reciproco connessi all'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

Articolo 9

1. Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, una parte non è tenuta a fornire all'altra parte informazioni la cui divulgazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti della parte in possesso dell'informazione o sia incompatibile con gli interessi rilevanti della stessa.

2. a) a) Le informazioni comunicate da una parte all'altra a norma del presente accordo che non sono di pubblico dominio vengono utilizzate dalla parte che le riceve unicamente ai fini indicati all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo.

b) Qualora una parte comunichi informazioni in via confidenziale a norma del presente accordo la parte che le riceve, compatibilmente con le leggi e i regolamenti, ne tutela la riservatezza.

3. Una parte può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare della prima.

4. Una parte può limitare le informazioni che trasmette all'altra se quest'ultima non è in grado di fornire le garanzie richieste relativamente alla riservatezza, al rispetto delle condizioni specificate o alle limitazioni degli scopi d'utilizzo delle informazioni.

5. Il presente articolo non osta a che la parte che riceve informazioni che non sono di pubblico dominio le utilizzi o divulghi a condizione che:

a) la parte che fornisce le informazioni abbia espresso il suo consenso preliminare a tale utilizzo o divulgazione, o

b) la parte che riceve le informazioni sia obbligata a divulgarle in ottemperanza alle proprie leggi o regolamenti. In tal caso la parte che riceve le informazioni:

i) non intraprende alcuna azione che possa portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo o di altre autorità informazioni trasmessele in via confidenziale a norma del presente accordo senza il consenso preliminare della parte che fornisce le informazioni;

ii) informa preventivamente, per quanto possibile, di tale utilizzo o divulgazione la parte che ha fornito le informazioni, se richiestole si consulta con essa e riserva infine un'attenta considerazione agli interessi rilevanti della stessa; e

iii) se non convenuto diversamente dalla parte che ha fornito le informazioni, fa uso di tutti i mezzi disponibili in base alle leggi e ai regolamenti vigenti per mantenere la riservatezza delle informazioni qualora un terzo o altre autorità richiedano la divulgazione delle informazioni in questione.

6. L'autorità preposta alla concorrenza della Comunità europea,

a) previa notifica all'autorità preposta alla concorrenza giapponese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti circa le notifiche inviate dall'autorità preposta alla concorrenza giapponese;

b) previa consultazione con l'autorità preposta alla concorrenza giapponese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri su qualsiasi forma di cooperazione e coordinamento degli atti di esecuzione; e

c) si impegna a garantire che le informazioni non di dominio pubblico comunicate alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri ai sensi delle lettere a) e b), vengano utilizzate unicamente ai fini indicati all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e non vengano divulgate.

Articolo 10

1. Le parti applicano il presente accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti rispettivamente nella Comunità europea e in Giappone e compatibilmente con le risorse a disposizione delle rispettive autorità preposte alla concorrenza.

2. Le autorità preposte alla concorrenza delle parti possono concordare disposizioni maggiormente dettagliate necessarie per l'applicazione del presente accordo.

3. Nessun elemento del presente accordo può impedire alle parti di richiedere od offrire un'assistenza reciproca in base ad altri accordi bilaterali o multilaterali o ad altre intese esistenti tra le parti.

4. Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare la politica o la posizione giuridica di una delle parti per questioni relative alla giurisdizione.

5. Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da influenzare i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali o dalla legislazione della Comunità europea o del Giappone.

Articolo 11

Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, le comunicazioni contemplate dal presente accordo possono avvenire direttamente tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 2, nonché le richieste di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo devono essere tuttavia confermate per iscritto attraverso i canali diplomatici. La conferma deve essere fornita il più rapidamente possibile dopo la trasmissione della comunicazione all'autorità preposta alla concorrenza dell'altra parte.

ARTICOLO 12

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della firma.

2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici di voler recedere dall'accordo.

3. Le parti riesaminano l'applicazione del presente accordo entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscrittori plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Bruxelles, in duplice copia, addì dieci luglio duemilatre, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e giapponese. In caso di divergenza tra i testi prevalgono quelli in lingua inglese e giapponese.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA:

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PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE:

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VERBALI CONCORDATI

I sottoscrittori desiderano mettere a verbale la seguente intesa che è stata raggiunta nel corso delle negoziazioni per la stipula dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali (in seguito denominato "l'accordo") oggi sottoscritto:

Entrambe le parti confermano l'intesa che:

1) il governo del Giappone non è tenuto a comunicare alla Comunità europea, a norma dell'accordo, "segreti commerciali di imprenditori" rientranti nelle disposizioni dell'articolo 39 della legge relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (legge n. 54 del 1947), ad eccezione di quelli comunicati con il consenso degli imprenditori in questione e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo; e

2) la Comunità europea non è tenuta a comunicare al governo del Giappone, a norma dell'accordo, informazioni riservate rientranti nelle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento 17/62 ad eccezione delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo.

Bruxelles, addì 10 luglio 2003.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

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PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE

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