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Document 32003R1127
Commission Regulation (EC) No 1127/2003 of 26 June 2003 fixing production refunds on cereals and rice
Regolamento (CE) n. 1127/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CE) n. 1127/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
GU L 158 del 27.6.2003, p. 54–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1127/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0054 - 0054
Regolamento (CE) n. 1127/2003 della Commissione del 26 giugno 2003 che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001(6), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative. (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare. (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. (6) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.