Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex
Dokument 22003A0625(02)
Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Kingdom of Norway concerning additional trade preferences in agricultural products undertaken on the basis of Article 19 of the Agreement on the European Economic Area
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
GU L 156 del 25.6.2003, s. 49–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
Obowiązujące
ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/2003/465/oj
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 25/06/2003 pag. 0049 - 0060
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo A. Lettera della Comunità Bruxelles, il 20 giugno 2003 Signor, mi pregio far riferimento ai negoziati commerciali in materia di prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 4 marzo 2002 al 18 dicembre 2002 sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Nell'intento di favorire lo sviluppo armonioso degli scambi tra le parti, il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno concordato preferenze commerciali bilaterali supplementari applicabili a taluni prodotti agricoli. Il presente accordo comprende un accordo consolidato riguardante gli scambi reciproci di formaggi e concessioni reciproche su una serie di prodotti agricoli, compresi contingenti tariffari supplementari rispetto alle preferenze attuali. Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti: 1) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Norvegia e la Comunità intensificano gli scambi reciproci di formaggi. Il testo e i contingenti tariffari annui consolidati sono fissati nell'allegato I. 2) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Norvegia apre per la Comunità i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato II. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(1). 3) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Norvegia riduce o sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato III. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(2). 4) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Comunità sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato IV. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(3). 5) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Comunità apre per la Norvegia i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato V. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(4). 6) Le parti prendono i necessari provvedimenti per garantire che i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure applicabili all'importazione. 7) Le parti convengono di prendere i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati. Ove del caso, nel 2003 vengono aperti contingenti tariffari su base proporzionale. 8) Le parti convengono di scambiare regolarmente informazioni relative alla gestione dei contingenti tariffari, le quotazioni e qualsiasi altra informazione utile riguardante i rispettivi mercati interni e l'attuazione del presente accordo. 9) Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Qualora insorgano difficoltà, tali consultazioni vengono avviate quanto prima affinché sia possibile adottare le opportune misure correttive. 10) Le norme di origine in vista dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V del presente accordo figurano nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile ai sensi dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. 11) La Norvegia e la Comunità europea convengono di riaprire i negoziati bilaterali nell'ambito dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo entro due anni. Il presente scambio di lettere è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità in merito al contenuto della presente lettera. Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia concorda su quanto sopra. Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio dell'Unione europea >PIC FILE= "L_2003156IT.005001.TIF"> ALLEGATO I Scambi di formaggi 1. La Comunità europea sopprime i dazi all'importazione sui contingenti già esistenti per i formaggi e aumenta tali contingenti. I contingenti tariffari annui consolidati sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. La Norvegia sopprime i dazi all'importazione sui contingenti già esistenti per i formaggi e aumenta tali contingenti. Il contingente tariffario annuo consolidato è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3. La Norvegia migliora l'attuale sistema di gestione delle importazioni, nell'ambito del quale la concessione dei titoli è effettuata in base ai diritti storici, segnatamente agevolando l'accesso dei nuovi operatori ai titoli di importazione. Essa continua a gestire, nell'ambito del contingente tariffario annuo consolidato per i formaggi, un quantitativo di 2360 tonnellate sulla base di un elenco di formaggi, in conformità dello scambio di lettere dell'11 aprile 1983. I quantitativi supplementari nell'ambito dei contingenti tariffari consolidati per i formaggi non sono soggetti a tale elenco e la loro importazione non è subordinata a condizioni specifiche in funzione del tipo di formaggio. Tuttavia devono essere ridotte al minimo le importazioni di formaggi destinati alla trasformazione, ad eccezione di quelli utilizzati per la preparazione di piatti pronti (p.es. pizza o snack al formaggio). 4. La Comunità gestisce il contingente tariffario annuo per i formaggi nell'ambito del regime generale di titoli applicato nel settore lattiero-caseario. Il sistema di certificazione IMA1 è abolito. 5. Le presenti disposizioni sostituiscono i precedenti accordi conclusi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in materia di scambi reciproci di formaggi. ALLEGATO II Contingenti tariffari supplementari concessi dalla Norvegia 1. La Norvegia apre i seguenti contingenti tariffari annui per i seguenti prodotti originari della Comunità(1): >SPAZIO PER TABELLA> 2. La Norvegia apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione doganale per i seguenti prodotti originari della Comunità(2): >SPAZIO PER TABELLA> (1) Se non altrimenti specificato, i contingenti si applicano su base annuale. (2) Se non altrimenti specificato, i contingenti si applicano su base annuale. ALLEGATO III Concessioni tariffarie supplementari accordate dalla Norvegia La Norvegia riduce o abolisce i dazi all'importazione sui seguenti prodotti originari della Comunità(1): >SPAZIO PER TABELLA> (1) Se non altrimenti specificato, le concessioni si applicano su base annuale. ALLEGATO IV Concessioni tariffarie supplementari accordate dalla Comunità La Comunità abolisce i dazi all'importazione sui seguenti prodotti originari della Norvegia: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Contingenti tariffari supplementari concessi dalla Comunità 1. La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annui per i seguenti prodotti originari della Norvegia(1): >SPAZIO PER TABELLA> 2. La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione doganale per i seguenti prodotti originari della Norvegia(2): >SPAZIO PER TABELLA> (1) Se non altrimenti specificato, i contingenti si applicano su base annuale. (2) Se non altrimenti specificato, i contingenti si applicano su base annuale. B. Lettera della Norvegia Bruxelles, il 20 giugno 2003 Signor, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: "mi pregio far riferimento ai negoziati commerciali in materia di prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 4 marzo 2002 al 18 dicembre 2002 sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Nell'intento di favorire lo sviluppo armonioso degli scambi tra le parti, il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno concordato preferenze commerciali bilaterali supplementari applicabili a taluni prodotti agricoli. Il presente accordo comprende un accordo consolidato riguardante gli scambi reciproci di formaggi e concessioni reciproche su una serie di prodotti agricoli, compresi contingenti tariffari supplementari rispetto alle preferenze attuali. Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti: 1) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Norvegia e la Comunità intensificano gli scambi reciproci di formaggi. Il testo e i contingenti tariffari consolidati annuali consolidati sono fissati nell'allegato I. 2) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Norvegia apre per la Comunità i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato II. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(5). 3) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Norvegia riduce o sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato III. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(6). 4) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Comunità sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato IV. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(7). 5) A decorrere dal 1o luglio 2003, la Comunità apre per la Norvegia i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato V. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore(8). 6) Le parti prendono i necessari provvedimenti per garantire che i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure applicabili all'importazione. 7) Le parti convengono di prendere i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati. Ove del caso, nel 2003 vengono aperti contingenti tariffari su base proporzionale. 8) Le parti convengono di scambiare regolarmente informazioni relative alla gestione dei contingenti tariffari, le quotazioni e qualsiasi altra informazione utile riguardante i rispettivi mercati interni e l'attuazione del presente accordo. 9) Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Qualora insorgano difficoltà, tali consultazioni vengono avviate quanto prima affinché sia possibile adottare le opportune misure correttive. 10) Le norme di origine in vista dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V del presente accordo figurano nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile ai sensi dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. 11) La Norvegia e la Comunità europea convengono di riaprire i negoziati bilaterali nell'ambito dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo entro un termine di due anni. Il presente scambio di lettere è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità in merito al contenuto della lettera. Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia concorda su quanto sopra." Mi pregio di confermarLe l'accordo del governo del Regno di Norvegia in merito al contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo del Regno di Norvegia >PIC FILE= "L_2003156IT.006001.TIF"> (1) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (2) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (3) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (4) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (5) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (6) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (7) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17). (8) Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17).