This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003R0227
Commission Regulation (EC) No 227/2003 of 5 February 2003 correcting Regulation (EC) No 214/2003 re-establishing the preferential customs duty on imports of uniflorous (bloom) carnations originating in the West Bank and the Gaza Strip
Regolamento (CE) n. 227/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
Regolamento (CE) n. 227/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
GU L 31 del 6.2.2003, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 227/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 06/02/2003 pag. 0015 - 0015
Regolamento (CE) n. 227/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003 recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 214/2003 della Commissione(3), intende abrogare il regolamento (CE) n. 24/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(4), e ristabilire il dazio preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. (2) Si è constatato un errore sia nel titolo che nel dispositivo e nei considerandi del regolamento (CE) n. 214/2003, in quanto si fa menzione di "garofani a fiore singolo (standard)" anziché di "garofani a fiore multiplo (spray)". Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 214/2003, con effetto retroattivo riguardo alle importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 214/2003 è rettificato come segue: 1) nel titolo e nei considerandi 5 e 6, i termini "garofani a fiore unico (standard)" sono sostituiti dai termini "garofani a fiore multiplo (spray)"; 2) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini "garofani a fiore unico (standard)" sono sostituiti dai termini "garofani a fiore multiplo (spray)". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica, per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray), a decorrere dal 4 febbraio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1. (3) GU L 28 del 4.2.2003, pag. 39. (4) GU L 2 del 7.1.2003, pag. 29.