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Document 32003R0064
Commission Regulation (EC) No 64/2003 of 15 January 2003 altering the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Regolamento (CE) n. 64/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Regolamento (CE) n. 64/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
GU L 11 del 16.1.2003, pp. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 64/2003 della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/2003 pag. 0022 - 0023
Regolamento (CE) n. 64/2003 della Commissione del 15 gennaio 2003 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 37/2003 della Commissione(3). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 37/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 37/2003, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 5 del 10.1.2003, pag. 7. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2003, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. Le altre destinazioni sono definite come segue: C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia. C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia. C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia. C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia. C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania. C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia. C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.