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Document 32002R1091

Regolamento (CE) n. 1091/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

GU L 164 del 22.6.2002, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1091/oj

32002R1091

Regolamento (CE) n. 1091/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0033 - 0034


Regolamento (CE) n. 1091/2002 della Commissione

del 21 giugno 2002

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore delle uova sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1001/2002 della Commissione(3).

(2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1001/2002, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

(3) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E08 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E01, E03.

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