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Document 22002A0430(04)

    Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

    GU L 114 del 30.4.2002, p. 132–368 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(4)/oj

    Related Council decision

    22002A0430(04)

    Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/2002 pag. 0132 - 0368


    Accordo

    tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

    LA COMUNITA EUROPEA,

    di seguito denominata "la Comunità", da un lato,

    e

    LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,

    di seguito denominata "la Svizzera", dall'altro,

    di seguito denominate "le Parti",

    RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

    CONSIDERANDO che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

    2. Per "prodotti agricoli" si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 e 2301 20 00.

    3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

    Articolo 2

    Concessioni tariffarie

    1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

    2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

    Articolo 3

    Concessioni relative ai formaggi

    L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

    Articolo 4

    Regole di origine

    Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

    Articolo 5

    Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

    1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

    - Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

    - Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali,

    - Allegato 6 relativo al settore delle sementi,

    - Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,

    - Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,

    - Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,

    - Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,

    - Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

    2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

    Articolo 6

    Comitato misto per l'agricoltura

    1. E' istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato "il Comitato"), composto di rappresentanti delle Parti.

    2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

    3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

    4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    5. Il Comitato delibera all'unanimità.

    6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

    7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

    Articolo 7

    Composizione delle controversie

    In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

    Articolo 8

    Scambi di informazioni

    1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

    2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

    Articolo 9

    Riservatezza

    I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

    Articolo 10

    Misure di salvaguardia

    1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

    2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

    a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:

    - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;

    - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;

    - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;

    - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

    b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

    Articolo 11

    Modifiche

    Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'Accordo.

    Articolo 12

    Revisione

    1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

    2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

    3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

    Articolo 13

    Clausola evolutiva

    1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.

    2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

    3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

    4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

    Articolo 14

    Attuazione dell'Accordo

    1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

    2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

    Articolo 15

    Allegati

    Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

    Articolo 16

    Sfera di applicazione territoriale

    L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

    Articolo 17

    Entrata in vigore e durata

    1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

    Accordo sul commercio di prodotti agricoli

    Accordo sulla libera circolazione delle persone

    Accordo sul trasporto aereo

    Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

    Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

    Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

    Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

    2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

    3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

    4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

    Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve,

    en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

    i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

    in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

    σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

    in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

    en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove,

    in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig,

    in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

    em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

    kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

    i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por la Confederación Suiza

    For Det Schweiziske Edsforbund

    Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

    Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

    For the Swiss Confederation

    Pour la Confédération suisse

    Per la Confederazione svizzera

    Voor de Zwitserse Bondsstaat

    Pela Confederação Suíça

    Sveitsin valaliiton puolesta

    På Schweiziska Edsförbundets vägnar

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    INDICE

    ALLEGATO 1: Concessioni della Svizzera

    ALLEGATO 2: Concessioni della Comunità

    ALLEGATO 3: Concessioni relative ai formaggi

    Appendice 1: Concessioni della Comunità

    Appendice 2: Concessioni della Svizzera

    Appendice 3: Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo "Italico" ammessi all'importazione in Svizzera

    Appendice 4: Descrizione dei formaggi

    ALLEGATO 4 relativo al settore fitosanitario

    (Appendici da 1 a 4 da stabilire)

    Appendice 5: Scambi di informazioni

    ALLEGATO 5 concernente l'alimentazione degli animali

    (Appendice 1 da stabilire)

    Appendice 2: Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

    ALLEGATO 6 relativo al settore delle sementi

    Appendice 1: Legislazioni

    Appendice 2: Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

    Appendice 3: Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

    Appendice 4: Elenco dei paesi terzi

    ALLEGATO 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

    Appendice 1: Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli

    Appendice 2: Denominazioni protette di cui all'articolo 6

    Appendice 3: Relativa agli articoli 6 e 25

    ALLEGATO 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

    Appendice 1: Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

    Appendice 2: Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

    Appendice 3: Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

    Appendice 4: Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

    ALLEGATO 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

    Appendice 1: Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

    Appendice 2: Modalità di applicazione

    ALLEGATO 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

    Appendice: Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

    ALLEGATO 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    Appendice 1: Misura di lotta/notifica delle malattie

    Appendice 2: Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

    Appendice 3: Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

    Appendice 4: Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

    Appendice 5: Controlli e canoni

    Appendice 6: Prodotti animali

    Appendice 7: Autorità competenti

    Appendice 8: Adeguamento alle condizioni regionali

    Appendice 9: Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

    Appendice 10: Controlli alle frontiere e canoni

    Appendice 11: Punti di contatto

    ALLEGATO 1

    CONCESSIONI DELLA SVIZZERA

    La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 2

    CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ

    La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 3

    CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI

    1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

    2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.

    a) All'importazione nella Comunità

    Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato.

    (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

    (ii) La Comunità aumenta di 1250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

    (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

    b) All'esportazione dalla Comunità

    Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

    c) All'importazione in Svizzera

    Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato.

    (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

    (ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

    d) All'esportazione dalla Svizzera

    Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

    (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione(1) figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;

    (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:

    - un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 %,

    - due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 %,

    - tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 %,

    - quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 %,

    - cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 %.

    3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

    4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

    5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

    (1) Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

    Appendice 1

    Concessioni della Comunità

    All'importazione nella Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 2

    Concessioni della Svizzera

    (a) All'importazione in Svizzera

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (b) All'esportazione dalla Svizzera

    Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 3

    Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo "Italico" ammessi all'importazione in Svizzera

    Bel Piano Lombardo

    Stella Alpina

    Cerriolo

    Italcolombo

    Tre Stelle

    Cacio Giocondo

    Il Lombardo

    Stella d'Oro

    Bel Mondo

    Bick

    Pastorella Cacio Reale

    Valsesia

    Casoni Lombardi

    Formaggio Margherita

    Formaggio Bel Paese

    Monte Bianco

    Metropoli

    L'Insuperabile

    Universal

    Fior d'Alpe

    Alpestre

    Primavera

    Italico Milcosa

    Caciotto Milcosa

    Italia

    Reale

    La Lombarda

    Codogno

    Il Novarese

    Mondo Piccolo

    Bel Paesino

    Primula Gioconda

    Alfiere

    Costino

    Montagnino

    Lombardo

    Lagoblu

    Imperiale

    Antica Torta Cascina S. Anna

    Torta Campagnola

    Martesana

    Caciotta Casalpiano

    Appendice 4

    Descrizione dei formaggi

    I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 4

    RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

    Articolo 2

    Principi

    1. Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

    2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

    3. Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

    4. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

    Articolo 3

    1. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

    2. Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

    3. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro "fitosanitario" valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

    Articolo 4

    Esigenze regionali

    1. Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

    2. L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

    Articolo 5

    Controllo all'importazione

    1. Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro "fitosanitario" e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 %.

    2. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro "fitosanitario", di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

    Articolo 6

    Misure di salvaguardia

    Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

    Articolo 7

    Deroghe

    1. Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

    2. Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

    Articolo 8

    Controllo congiunto

    1. Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

    2. Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

    3. Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro "fitosanitario".

    Articolo 9

    Scambi di informazioni

    1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

    2. Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

    Articolo 10

    Gruppo di lavoro "fitosanitario"

    1. Il gruppo di lavoro "fitosanitario", denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

    2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

    Appendice 5

    Scambi di informazioni

    Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

    - notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,

    - notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

    ALLEGATO 5

    CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

    2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

    3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente Allegato si intende per

    a) "prodotto", l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;

    b) "stabilimento", qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;

    c) "autorità competente", l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

    Articolo 3

    Scambi di informazioni

    In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

    - la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;

    - l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;

    - se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

    - i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

    I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

    Articolo 4

    Disposizioni generali in materia di controlli

    Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

    - siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;

    - riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;

    - siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;

    - siano effettuati, di norma, senza preavviso;

    - riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

    Articolo 5

    Controllo all'origine

    1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

    2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

    Articolo 6

    Controllo a destinazione

    1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

    2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

    3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

    - messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;

    - eventuale decontaminazione;

    - qualsiasi altro trattamento appropriato;

    - utilizzazione per altri fini;

    - rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;

    - distruzione dei prodotti.

    Articolo 7

    Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

    1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne

    - la natura,

    - l'origine,

    - la destinazione geografica,

    in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

    2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

    Articolo 8

    Collaborazione in caso d'infrazione

    1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

    2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

    Articolo 9

    Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

    1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

    2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 10

    Consultazioni e clausola di salvaguardia

    1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

    2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

    3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

    4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

    Articolo 11

    Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

    1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato "gruppo di lavoro", istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

    2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

    Articolo 12

    Obbligo di riservatezza

    1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

    2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

    3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

    4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

    Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

    5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

    Appendice 2

    Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

    Disposizioni della Comunità europea

    Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39)

    Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)

    Disposizioni della Svizzera

    Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312)

    Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 1o marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale e coadiuvanti per l'insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208)

    ALLEGATO 6

    RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI

    Articolo 1

    Oggetto

    1. Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.

    2. Ai sensi del presente Allegato s'intendono per "sementi" tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

    Articolo 2

    Riconoscimento della conformità delle legislazioni

    1. Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

    2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

    3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

    Articolo 3

    Riconoscimento reciproco dei certificati

    1. Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.

    2. Per "certificato" ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

    Articolo 4

    Armonizzazione delle legislazioni

    1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

    2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

    3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

    Articolo 5

    Varietà

    1. La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

    2. La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

    4. Le Parti s'informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

    5. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro "Sementi" è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

    6. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

    Articolo 6

    Deroghe

    1. Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

    2. Le Parti s'informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

    3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

    4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

    5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

    6. Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

    - nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;

    - nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

    7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

    8. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    9. Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

    Articolo 7

    Paesi terzi

    1. Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

    2. L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

    Articolo 8

    Prove comparative

    1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

    2. L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro "Sementi".

    Articolo 9

    Gruppo di lavoro "Sementi"

    1. Il gruppo di lavoro "Sementi" (denominato "gruppo di lavoro"), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

    2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

    Articolo 10

    Accordo con altri paesi

    Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

    Appendice 1

    Legislazioni

    Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

    A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

    1. Testi di base

    - Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

    - Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)

    - Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994(1).

    2. Testi di applicazione(2)

    - Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)

    - Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

    - Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)

    - Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

    - Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)

    - Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)

    - Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31)

    - Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

    B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA(3)

    - Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

    - Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)

    - Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

    - Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429)(4).

    Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

    A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

    1. Testi di base

    - Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

    - Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

    - Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

    2. Testi di applicazione(5)

    - Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)

    - Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

    - Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)

    - Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)

    - Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

    - Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41)

    - Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 3)

    - Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 30)

    - Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 39)

    - Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

    - Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

    B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

    - Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

    - Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)

    - Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

    - Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

    C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

    a) Dalla Comunità europea:

    I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

    b) Dalla Svizzera:

    Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

    (1) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

    (2) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

    (3) Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

    (4) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

    (5) Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

    Appendice 2

    Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

    A. Comunità europea

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. Svizzera

    Service des Semences et Plants

    RAC Changins

    Nyon

    Dienst für Saat- unf Pflanzgut

    FAL Reckenholz

    Zürich

    Appendice 3

    Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera(1)

    a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:

    - decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)

    - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)

    - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)

    - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

    - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)

    - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)

    - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

    - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

    - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)

    - decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).

    b) Che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventesima edizione integrale, colonna 4, GU L 264 A del 30.8.1997, pag. 1).

    c) Che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

    - decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)(2)

    - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)

    - decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)

    - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).

    d) Che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:

    - decisione 93/231/CEE della Commissione (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione:

    - 95/21/CE (GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13),

    - 95/76/CE (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e

    - 96/332/CE (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

    (1) Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

    (2) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

    Appendice 4

    Elenco dei paesi terzi(1)

    Argentina

    Australia

    Bulgaria

    Canada

    Cile

    Croazia

    Israele

    Marocco

    Norvegia

    Nuova Zelanda

    Polonia

    Repubblica ceca

    Romania

    Slovacchia

    Slovenia

    Stati uniti d'America

    Sudafrica

    Turchia

    Ungheria

    Uruguay

    (1) Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

    ALLEGATO 7

    RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

    Articolo 1

    Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

    Articolo 2

    Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:

    - per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/98(2), e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;

    - per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'Ordinanza del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009 60 e 2204.

    Articolo 3

    Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

    a) "prodotto vitivinicolo originario di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;

    b) "indicazione geografica": un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;

    c) "dicitura tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

    d) "denominazione protetta": un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

    e) "designazione": le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

    f) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    g) "presentazione": le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

    h) "imballaggio": gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

    Articolo 4

    1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

    2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

    3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

    4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

    TITOLO II

    PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

    Articolo 5

    1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

    2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

    3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

    - la vera origine del prodotto è indicata;

    - l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;

    - tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

    4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

    a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

    b) se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

    5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

    a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

    b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

    6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

    7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

    8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione "Champagne" che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola "Champagne" per designare e presentare di alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

    Articolo 6

    Sono protette le seguenti denominazioni:

    a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:

    - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,

    - i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2,

    - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;

    b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:

    - i termini "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

    - i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2,

    - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

    Articolo 7

    1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:

    - del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica, o

    - del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

    2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

    Articolo 8

    Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

    Articolo 9

    Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

    Articolo 10

    1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

    2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

    a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;

    b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

    c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

    Articolo 11

    L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

    TITOLO III

    RECIPROCA ASSISTENZA TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

    Sottotitolo I

    Disposizioni preliminari

    Articolo 12

    Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

    a) "normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli": tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;

    b) "autorità competente": ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;

    c) "autorità di contatto": l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;

    d) "autorità richiedente": l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

    e) "autorità interpellata": l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

    f) "infrazione": qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

    Articolo 13

    1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

    2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

    Sottotitolo II

    Controlli effettuati dalle Parti

    Articolo 14

    1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

    2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

    3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

    - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

    - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

    - possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

    - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;

    - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

    - possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

    Articolo 15

    1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

    2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:

    - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte,

    - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende,

    - rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III,

    - comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

    Sottotitolo III

    Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

    Articolo 16

    1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

    2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita - o assume le iniziative necessarie per farlo - una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

    3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.

    4. D'Accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta,

    - per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

    - per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

    Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'Accordo dell'autorità interpellata.

    5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

    I funzionari dell'autorità richiedente:

    - presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,

    - fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione:

    - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,

    - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,

    - adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

    6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

    - le risposte a tali domande,

    - le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

    In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente:

    - rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,

    - risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

    In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

    Articolo 17

    Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

    - che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto e

    - che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

    essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

    Articolo 18

    1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

    2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

    - il nome dell'autorità richiedente,

    - la misura richiesta,

    - l'oggetto o il motivo della domanda,

    - la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,

    - indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,

    - una sintesi dei fatti pertinenti.

    3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

    4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

    Articolo 19

    1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

    2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

    Articolo 20

    1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

    2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

    3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 21

    1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

    - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,

    - la sua designazione e la sua presentazione,

    - il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

    2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio:

    - in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,

    - in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

    3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.

    4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

    Sottotitolo IV

    Disposizioni generali

    Articolo 22

    1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

    2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

    3. In caso di disAccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune Accordo.

    Articolo 23

    1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

    2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

    3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'Accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

    4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

    5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

    Articolo 24

    Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

    TITOLO IV

    Disposizioni generali

    Articolo 25

    I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

    a) in transito sul territorio di una delle Parti, o

    b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

    Articolo 26

    Le Parti:

    a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:

    - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;

    - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;

    - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);

    - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;

    b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

    Articolo 27

    1. Il gruppo di lavoro "prodotti vitivinicoli", denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

    2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

    Articolo 28

    1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

    Articolo 29

    1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

    2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

    3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

    4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

    Articolo 30

    L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

    (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

    (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

    Appendice 1

    Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

    A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità

    ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO(1)

    1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1o ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:

    - 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77)

    2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17 o (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)

    3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

    - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

    4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:

    - 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33)

    5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:

    - 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12)

    6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26)

    7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:

    - 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11)

    8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37)

    9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1o settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13)

    10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1o settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19)

    11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:

    - 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15)

    12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8)

    13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:

    - 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1)

    14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69)

    15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:

    - 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)

    16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da:

    - 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1)

    17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37

    18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:

    - 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32)

    19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31)

    20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

    - 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

    21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:

    - 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42)

    22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10)

    23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

    Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

    24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:

    - 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15)

    25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14)

    26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1)

    27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15)

    28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13)

    29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)

    30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

    - 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

    31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 60)

    32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag.1)

    33. 393 R 586: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:

    - 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17)

    34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29

    Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:

    - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure

    - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;

    b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:

    i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:

    - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

    - l'esemplare 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario.

    ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:

    - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

    - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;

    c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21)

    35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:

    - 398 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17)

    36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)

    37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5)

    38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:

    - 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione (GU L 70 del 30.3.1995)

    39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:

    - 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4)

    40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

    - 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

    41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3)

    42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5)

    43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1)

    44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" e del "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani" prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5)

    45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13)

    46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22)

    ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

    Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

    B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

    ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO(2)

    1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

    2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86)

    3. Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RU 1999 535)

    4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033)

    5. Ordinanza del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

    Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue:

    a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:

    1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;

    2) trattamenti termici;

    3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

    4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

    5) impiego di lieviti per vinificazione;

    6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

    7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;

    8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;

    9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

    - fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;

    - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;

    - dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;

    10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

    11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;

    12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

    13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto;

    14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;

    15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;

    16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;

    17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:

    - tartrato neutro di potassio,

    - bicarbonato di potassio,

    - carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,

    - tartrato di calcio o acido tartarico,

    - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;

    18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:

    - gelatina alimentare,

    - colla di pesce,

    - caseina e caseinato di potassio,

    - albumina animale,

    - bentonite,

    - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

    - caolino,

    - tannino,

    - enzimi pectolitici,

    - preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;

    19) aggiunta di tannino;

    20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;

    21) trattamento:

    - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

    - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;

    22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;

    23) impiego di gomma arabica;

    24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;

    25) impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

    - di alginato di calcio, oppure

    - di alginato di potassio;

    26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro;

    27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

    28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;

    29) impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;

    30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);

    31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);

    32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera;

    33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;

    34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino.

    b) in deroga all'articolo 371 dell'Ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine:

    - per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Allegato;

    - per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall'entrata in vigore del presente Allegato;

    c) in deroga all'articolo 373 dell'Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:

    1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

    - 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

    Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l'indicazione dell'importatore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero;

    bb) in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine "vino da tavola", se del caso completato dalla dicitura "vino tipico", può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni prevista dalla normativa svizzera;

    cc) in deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;

    dd) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte nell'anno in questione;

    2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

    - 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

    Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    aa) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;

    bb) in deroga all'articolo 14, paragrafo 7, i termini "demi-sec" e "moelleux" possono essere sostituiti rispettivamente dai termini "légèrement doux" e "demi-doux".

    3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

    - 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

    Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    la dicitura "Stato membro produttore" di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

    4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

    - 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

    Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    in deroga all'articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

    6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530)

    7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273)

    8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

    - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

    9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29

    Ai fini dell'applicazione dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

    a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l'articolo 4, il documento di accompagnamento dev'essere conforme al modello che figura nell'Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;

    b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il documento d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4);

    c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

    ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

    Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

    (1) Per la legislazione comunitaria, situazione al 1o agosto 1998; per la legislazione svizzera, situazione al 1o gennaio 1999.

    (2) Per la legislazione comunitaria, situazione al 1o agosto 1998; per la legislazione svizzera, situazione al 1o gennaio 1999.

    Appendice 2

    Denominazioni protette di cui all'articolo 6

    A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

    I. Termini tradizionali specifici comunitari

    1.1. I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96(2), che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate:

    (i) la dicitura "vini di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;

    (ii) la dicitura "vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.s.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura "Sekt bestimmter Anbaugebiete" o "Sekt b.A.";

    (iii) la dicitura "vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.f.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;

    (iv) la dicitura "vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate" e la relativa abbreviazione "v.l.q.p.r.d.", nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

    1.2. I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio(4), relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità:

    - "οίνος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

    - "vino generoso"

    - "vino generoso de licor"

    - "vinho generoso"

    - "vino dulce natural"

    - "vino dolce naturale"

    - "vinho doce natural"

    - "vin doux naturel".

    1.3. Il termine "Crémant".

    II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

    I. Vini originari della Germania

    II. Vini originari della Francia

    III. Vini originari della Spagna

    IV. Vini originari della Grecia

    V. Vini originari dell'Italia

    VI. Vini originari del Lussemburgo

    VII. Vini originari del Portogallo

    VIII. Vini originari del Regno Unito

    IX. Vini originari dell'Austria

    I. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    - Ahr

    - Baden

    - Franken

    - Hessische Bergstrasse

    - Mittelrhein

    - Mosel-Saar-Ruwer

    - Nahe

    - Pfalz

    - Rheingau

    - Rheinhessen

    - Saale-Unstrut

    - Sachsen

    - Württemberg

    1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni

    1.2.1. Regione determinata Ahr

    (a) Sottoregione:

    Bereich Walporzheim/Ahrtal

    (b) Grosslage:

    Klosterberg

    (c) Einzellagen:

    Blume

    Burggarten

    Goldkaul

    Hardtberg

    Herrenberg

    Laacherberg

    Mönchberg

    Pfaffenberg

    Sonnenberg

    Steinkaul

    Übigberg

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Ahrbrück

    Ahrweiler

    Altenahr

    Bachem

    Bad Neuenahr-Ahrweiler

    Dernau

    Ehlingen

    Heimersheim

    Heppingen

    Lohrsdorf

    Marienthal

    Mayschoss

    Neuenahr

    Pützfeld

    Rech

    Reimerzhoven

    Walporzheim

    1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstrasse

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Starkenburg

    Bereich Umstadt

    (b) Grosslagen:

    Rott

    Schlossberg

    Wolfsmagen

    (c) Einzellagen:

    Eckweg

    Fürstenlager

    Guldenzoll

    Hemsberg

    Herrenberg

    Höllberg

    Kalkgasse

    Maiberg

    Paulus

    Steingeröll

    Steingerück

    Steinkopf

    Stemmler

    Streichling

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Alsbach

    Bensheim

    Bensheim-Auerbach

    Bensheim-Schönberg

    Dietzenbach

    Erbach

    Gross-Umstadt

    Hambach

    Heppenheim

    Klein-Umstadt

    Rossdorf

    Seeheim

    Zwingenberg

    1.2.3. Regione determinata Mittelrhein

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Loreley

    Bereich Siebengebirge

    (b) Grosslagen:

    Burg-Hammerstein

    Burg Rheinfels

    Gedeonseck

    Herrenberg

    Lahntal

    Loreleyfelsen

    Marxburg

    Petersberg

    Schloss Reichenstein

    Schloss Schönburg

    Schloss Stahleck

    (c) Einzellagen:

    Brünnchen

    Fürstenberg

    Gartenlay

    Klosterberg

    Römerberg

    Schloß Stahlberg

    Sonne

    St. Martinsberg

    Wahrheit

    Wolfshöhle

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Ariendorf

    Bacharach

    Bacharach-Steeg

    Bad Ems

    Bad Hönningen

    Boppard

    Bornich

    Braubach

    Breitscheid

    Brey

    Damscheid

    Dattenberg

    Dausenau

    Dellhofen

    Dörscheid

    Ehrenbreitstein

    Ehrental

    Ems

    Engenhöll

    Erpel

    Fachbach

    Filsen

    Hamm

    Hammerstein

    Henschhausen

    Hirzenach

    Kamp-Bornhofen

    Karthaus

    Kasbach-Ohlenberg

    Kaub

    Kestert

    Koblenz

    Königswinter

    Lahnstein

    Langscheid

    Leubsdorf

    Leutesdorf

    Linz

    Manubach

    Medenscheid

    Nassau

    Neurath

    Niederburg

    Niederdollendorf

    Niederhammerstein

    Niederheimbach

    Nochern

    Oberdiebach

    Oberdollendorf

    Oberhammerstein

    Obernhof

    Oberheimbach

    Oberwesel

    Osterspai

    Patersberg

    Perscheid

    Rheinbreitbach

    Rheinbrohl

    Rheindiebach

    Rhens

    Rhöndorf

    Sankt-Goar

    Sankt-Goarshausen

    Schloss Fürstenberg

    Spay

    Steeg

    Trechtingshausen

    Unkel

    Urbar

    Vallendar

    Weinähr

    Wellmich

    Werlau

    Winzberg

    1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

    (a) Generali:

    Mosel

    Moseltaler

    Ruwer

    Saar

    (b) Sottoregioni:

    Bereich Bernkastel

    Bereich Moseltor

    Bereich Obermosel

    Bereich Saar-Ruwer

    Bereich Zell

    (c) Grosslagen:

    Badstube

    Gipfel

    Goldbäumchen

    Grafschaft

    Köningsberg

    Kurfürstlay

    Münzlay

    Nacktarsch

    Probstberg

    Römerlay

    Rosenhang

    Sankt Michael

    Scharzlay

    Schwarzberg

    Schwarze Katz

    Vom heissem Stein

    Weinhex

    (d) Einzellagen:

    Abteiberg

    Adler

    Altarberg

    Altärchen

    Altenberg

    Annaberg

    Apotheke

    Auf der Wiltingerkupp

    Blümchen

    Bockstein

    Brauneberg

    Braunfels

    Brüderberg

    Bruderschaft

    Burg Warsberg

    Burgberg

    Burglay

    Burglay-Felsen

    Burgmauer

    Busslay

    Carlsfelsen

    Doctor

    Domgarten

    Domherrenberg

    Edelberg

    Elzhofberg

    Engelgrube

    Engelströpfchen

    Euchariusberg

    Falkenberg

    Falklay

    Felsenkopf

    Fettgarten

    Feuerberg

    Frauenberg

    Funkenberg

    Geisberg

    Goldgrübchen

    Goldkupp

    Goldlay

    Goldtröpfchen

    Grafschafter Sonnenberg

    Großer Herrgott

    Günterslay

    Hahnenschrittchen

    Hammerstein

    Hasenberg

    Hasenläufer

    Held

    Herrenberg

    Herrenberg

    Herzchen

    Himmelreich

    Hirschlay

    Hirtengarten

    Hitzlay

    Hofberger

    Honigberg

    Hubertusberg

    Hubertuslay

    Johannisbrünnchen

    Juffer

    Kapellchen

    Kapellenberg

    Kardinalsberg

    Karlsberg

    Kätzchen

    Kehrnagel

    Kirchberg

    Kirchlay

    Klosterberg

    Klostergarten

    Klosterkammer

    Klosterlay

    Klostersegen

    Königsberg

    Kreuzlay

    Krone

    Kupp

    Kurfürst

    Lambertuslay

    Laudamusberg

    Laurentiusberg

    Lay

    Leiterchen

    Letterlay

    Mandelgraben

    Marienberg

    Marienburg

    Marienburger

    Marienholz

    Maximiner

    Maximiner Burgberg

    Maximiner

    Meisenberg

    Monteneubel

    Moullay-Hofberg

    Mühlenberg

    Niederberg

    Niederberg-Helden

    Nonnenberg

    Nonnengarten

    Osterlämmchen

    Paradies

    Paulinsberg

    Paulinslay

    Pfirsichgarten

    Quiriniusberg

    Rathausberg

    Rausch

    Rochusfels

    Römerberg

    Römergarten

    Römerhang

    Römerquelle

    Rosenberg

    Rosenborn

    Rosengärtchen

    Rosenlay

    Roterd

    Sandberg

    Schatzgarten

    Scheidterberg

    Schelm

    Schießlay

    Schlagengraben

    Schleidberg

    Schlemmertröpfchen

    Schloß Thorner Kupp

    Schloßberg

    Sonnenberg

    Sonnenlay

    Sonnenuhr

    St. Georgshof

    St. Martin

    St. Matheiser

    Stefanslay

    Steffensberg

    Stephansberg

    Stubener

    Treppchen

    Vogteiberg

    Weisserberg

    Würzgarten

    Zellerberg

    (e) Comuni o parti di comuni:

    Alf

    Alken

    Andel

    Avelsbach

    Ayl

    Bausendorf

    Beilstein

    Bekond

    Bengel

    Bernkastel-Kues

    Beuren

    Biebelhausen

    Biewer

    Bitzingen

    Brauneberg

    Bremm

    Briedel

    Briedern

    Brodenbach

    Bruttig-Fankel

    Bullay

    Burg

    Burgen

    Cochem

    Cond

    Detzem

    Dhron

    Dieblich

    Dreis

    Ebernach

    Ediger-Eller

    Edingen

    Eitelsbach

    Ellenz-Poltersdorf

    Eller

    Enkirch

    Ensch

    Erden

    Ernst

    Esingen

    Falkenstein

    Fankel

    Fastrau

    Fell

    Fellerich

    Filsch

    Filzen

    Fisch

    Flussbach

    Franzenheim

    Godendorf

    Gondorf

    Graach

    Grewenich

    Güls

    Hamm

    Hatzenport

    Helfant-Esingen

    Hetzerath

    Hockweiler

    Hupperath

    Igel

    Irsch

    Kaimt

    Kanzem

    Karden

    Kasel

    Kastel-Staadt

    Kattenes

    Kenn

    Kernscheid

    Kesten

    Kinheim

    Kirf

    Klotten

    Klüsserath

    Kobern-Gondorf

    Koblenz

    Köllig

    Kommlingen

    Könen

    Konz

    Korlingen

    Kövenich

    Köwerich

    Krettnach

    Kreuzweiler

    Kröv

    Krutweiler

    Kues

    Kürenz

    Langsur

    Lay

    Lehmen

    Leiwen

    Liersberg

    Lieser

    Löf

    Longen

    Longuich

    Lorenzhof

    Lörsch

    Lösnich

    Maring-Noviand

    Maximin Grünhaus

    Mehring

    Mennig

    Merl

    Mertesdorf

    Merzkirchen

    Mesenich

    Metternich

    Metzdorf

    Meurich

    Minheim

    Monzel

    Morscheid

    Moselkern

    Moselsürsch

    Moselweiss

    Müden

    Mühlheim

    Neef

    Nehren

    Nennig

    Neumagen-Dhron

    Niederemmel

    Niederfell

    Niederleuken

    Niedermennig

    Nittel

    Noviand

    Oberbillig

    Oberemmel

    Oberfell

    Obermennig

    Oberperl

    Ockfen

    Olewig

    Olkenbach

    Onsdorf

    Osann-Monzel

    Palzem

    Pellingen

    Perl

    Piesport

    Platten

    Pölich

    Poltersdorf

    Pommern

    Portz

    Pünderich

    Rachtig

    Ralingen

    Rehlingen

    Reil

    Riol

    Rivenich

    Riveris

    Ruwer

    Saarburg

    Scharzhofberg

    Schleich

    Schoden

    Schweich

    Sehl

    Sehlem

    Sehndorf

    Sehnhals

    Senheim

    Serrig

    Soest

    Sommerau

    St. Aldegund

    Staadt

    Starkenburg

    Tarforst

    Tawern

    Temmels

    Thörnich

    Traben-Trarbach

    Trarbach

    Treis-Karden

    Trier

    Trittenheim

    Ürzig

    Valwig

    Veldenz

    Waldrach

    Wasserliesch

    Wawern

    Wehlen

    Wehr

    Wellen

    Wiltingen

    Wincheringen

    Winningen

    Wintersdorf

    Wintrich

    Wittlich

    Wolf

    Zell

    Zeltingen-Rachtig

    Zewen-Oberkirch

    1.2.5. Regione determinata Nahe

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Kreuznach

    Bereich Schloss Böckelheim

    Bereich Nahetal

    (b) Grosslagen:

    Burgweg

    Kronenberg

    Paradiesgarten

    Pfarrgarten

    Rosengarten

    Schlosskapelle

    Sonnenborn

    (c) Einzellagen:

    Abtei

    Alte Römerstraße

    Altenberg

    Altenburg

    Apostelberg

    Backöfchen

    Becherbrunnen

    Berg

    Bergborn

    Birkenberg

    Domberg

    Drachenbrunnen

    Edelberg

    Felsenberg

    Felseneck

    Forst

    Frühlingsplätzchen

    Galgenberg

    Graukatz

    Herrenzehntel

    Hinkelstein

    Hipperich

    Hofgut

    Hölle

    Höllenbrand

    Höllenpfad

    Honigberg

    Hörnchen

    Johannisberg

    Kapellenberg

    Karthäuser

    Kastell

    Katergrube

    Katzenhölle

    Klosterberg

    Klostergarten

    Königsgarten

    Königsschloß

    Krone

    Kronenfels

    Lauerweg

    Liebesbrunnen

    Löhrer Berg

    Lump

    Marienpforter

    Mönchberg

    Mühlberg

    Narrenkappe

    Nonnengarten

    Osterhöll

    Otterberg

    Palmengarten

    Paradies

    Pastorei

    Pastorenberg

    Pfaffenstein

    Ratsgrund

    Rheingrafenberg

    Römerberg

    Römerhelde

    Rosenberg

    Rosenteich

    Rothenberg

    Saukopf

    Schloßberg

    Sonnenberg

    Sonnenweg

    Sonnnenlauf

    St. Antoniusweg

    St. Martin

    Steinchen

    Steyerberg

    Straußberg

    Teufelsküche

    Tilgesbrunnen

    Vogelsang

    Wildgrafenberg

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Alsenz

    Altenbamberg

    Auen

    Bad Kreuznach

    Bad Münster-Ebernburg

    Bayerfeld-Steckweiler

    Bingerbrück

    Bockenau

    Boos

    Bosenheim

    Braunweiler

    Bretzenheim

    Burg Layen

    Burgsponheim

    Cölln

    Dalberg

    Desloch

    Dorsheim

    Duchroth

    Ebernburg

    Eckenroth

    Feilbingert

    Gaugrehweiler

    Genheim

    Guldental

    Gutenberg

    Hargesheim

    Heddesheim

    Hergenfeld

    Hochstätten

    Hüffelsheim

    Ippesheim

    Kalkofen

    Kirschroth

    Langenlonsheim

    Laubenheim

    Lauschied

    Lettweiler

    Mandel

    Mannweiler-Cölln

    Martinstein

    Meddersheim

    Meisenheim

    Merxheim

    Monzingen

    Münster

    Münster-Sarmsheim

    Münsterappel

    Niederhausen

    Niedermoschel

    Norheim

    Nussbaum

    Oberhausen

    Obermoschel

    Oberndorf

    Oberstreit

    Odernheim

    Planig

    Raumbach

    Rehborn

    Roxheim

    Rüdesheim

    Rümmelsheim

    Schlossböckelheim

    Schöneberg

    Sobernheim

    Sommerloch

    Spabrücken

    Sponheim

    St. Katharinen

    Staudernheim

    Steckweiler

    Steinhardt

    Schweppenhausen

    Traisen

    Unkenbach

    Wald Erbach

    Waldalgesheim

    Waldböckelheim

    Waldhilbersheim

    Waldlaubersheim

    Wallhausen

    Weiler

    Weinsheim

    Windesheim

    Winterborn

    Winzenheim

    1.2.6. Regione determinata Rheingau

    (a) Sottoregione:

    Bereich Johannisberg

    (b) Grosslagen:

    Burgweg

    Daubhaus

    Deutelsberg

    Erntebringer

    Gottesthal

    Heiligenstock

    Honigberg

    Mehrhölzchen

    Steil

    Steinmacher

    (c) Einzellagen:

    Dachsberg

    Doosberg

    Edelmann

    Fuschsberg

    Gutenberg

    Hasensprung

    Hendelberg

    Herrnberg

    Höllenberg

    Jungfer

    Kapellenberg

    Kilzberg

    Klaus

    Kläuserweg

    Klosterberg

    Königin

    Langenstück

    Lenchen

    Magdalenenkreuz

    Marcobrunn

    Michelmark

    Mönchspfad

    Nußbrunnen

    Rosengarten

    Sandgrub

    Schönhell

    Schützenhaus

    Selingmacher

    Sonnenberg

    St. Nikolaus

    Taubenberg

    Viktoriaberg

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Assmannshausen

    Aulhausen

    Böddiger

    Eltville

    Erbach

    Flörsheim

    Frankfurt

    Geisenheim

    Hallgarten

    Hattenheim

    Hochheim

    Johannisberg

    Kiedrich

    Lorch

    Lorchhausen

    Mainz-Kostheim

    Martinsthal

    Massenheim

    Mittelheim

    Niederwalluf

    Oberwalluf

    Oestrich

    Rauenthal

    Reichartshausen

    Rüdesheim

    Steinberg

    Vollrads

    Wicker

    Wiesbaden

    Wiesbaden-Dotzheim

    Wiesbaden-Frauenstein

    Wiesbaden-Schierstein

    Winkel

    1.2.7. Regione determinata Rheinhessen

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Bingen

    Bereich Nierstein

    Bereich Wonnegau

    (b) Grosslagen:

    Abtey

    Adelberg

    Auflangen

    Bergkloster

    Burg Rodenstein

    Domblick

    Domherr

    Gotteshilfe

    Güldenmorgen

    Gutes Domtal

    Kaiserpfalz

    Krötenbrunnen

    Kurfürstenstück

    Liebfrauenmorgen

    Petersberg

    Pilgerpfad

    Rehbach

    Rheinblick

    Rheingrafenstein

    Sankt Rochuskapelle

    Sankt Alban

    Spiegelberg

    Sybillinenstein

    Vögelsgärten

    (c) Einzellagen:

    Adelpfad

    Äffchen

    Alte Römerstraße

    Altenberg

    Aulenberg

    Aulerde

    Bildstock

    Binger Berg

    Blücherpfad

    Blume

    Bockshaut

    Bockstein

    Bornpfad

    Bubenstück

    Bürgel

    Daubhaus

    Doktor

    Ebersberg

    Edle Weingärten

    Eiserne Hand

    Engelsberg

    Fels

    Felsen

    Feuerberg

    Findling

    Frauenberg

    Fraugarten

    Frühmesse

    Fuchsloch

    Galgenberg

    Geiersberg

    Geisterberg

    Gewürzgärtchen

    Geyersberg

    Goldberg

    Goldenes Horn

    Goldgrube

    Goldpfad

    Goldstückchen

    Gottesgarten

    Götzenborn

    Hähnchen

    Hasenbiß

    Hasensprung

    Haubenberg

    Heil

    Heiligenhaus

    Heiligenpfad

    Heilighäuschen

    Heiligkreuz

    Herrengarten

    Herrgottspfad

    Himmelsacker

    Himmelthal

    Hipping

    Hoch

    Hochberg

    Hockenmühle

    Hohberg

    Hölle

    Höllenbrand

    Homberg

    Honigberg

    Horn

    Hornberg

    Hundskopf

    Johannisberg

    Kachelberg

    Kaisergarten

    Kallenberg

    Kapellenberg

    Katzebuckel

    Kehr

    Kieselberg

    Kirchberg

    Kirchenstück

    Kirchgärtchen

    Kirchplatte

    Klausenberg

    Kloppenberg

    Klosterberg

    Klosterbruder

    Klostergarten

    Klosterweg

    Knopf

    Königsstuhl

    Kranzberg

    Kreuz

    Kreuzberg

    Kreuzblick

    Kreuzkapelle

    Kreuzweg

    Leckerberg

    Leidhecke

    Lenchen

    Liebenberg

    Liebfrau

    Liebfrauenberg

    Liebfrauenthal

    Mandelbaum

    Mandelberg

    Mandelbrunnen

    Michelsberg

    Mönchbäumchen

    Mönchspfad

    Moosberg

    Morstein

    Nonnengarten

    Nonnenwingert

    Ölberg

    Osterberg

    Paterberg

    Paterhof

    Pfaffenberg

    Pfaffenhalde

    Pfaffenkappe

    Pilgerstein

    Rheinberg

    Rheingrafenberg

    Rheinhöhe

    Ritterberg

    Römerberg

    Römersteg

    Rosenberg

    Rosengarten

    Rotenfels

    Rotenpfad

    Rotenstein

    Rotes Kreuz

    Rothenberg

    Sand

    Sankt Georgen

    Saukopf

    Sauloch

    Schelmen

    Schildberg

    Schloß

    Schloßberg

    Schloßberg-Schwätzerchen

    Schloßhölle

    Schneckenberg

    Schönberg

    Schützenhütte

    Schwarzenberg

    Schloß Hammerstein

    Seilgarten

    Silberberg

    Siliusbrunnen

    Sioner Klosterberg

    Sommerwende

    Sonnenberg

    Sonnenhang

    Sonnenweg

    Sonnheil

    Spitzberg

    St. Annaberg

    St. Julianenbrunnen

    St. Georgenberg

    St. Jakobsberg

    Steig

    Steig-Terassen

    Stein

    Steinberg

    Steingrube

    Tafelstein

    Teufelspfad

    Vogelsang

    Wartberg

    Wingertstor

    Wißberg

    Zechberg

    Zellerweg am schwarzen Herrgott

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Abenheim

    Albig

    Alsheim

    Alzey

    Appenheim

    Armsheim

    Aspisheim

    Badenheim

    Bechenheim

    Bechtheim

    Bechtolsheim

    Bermersheim

    Bermersheim vor der Höhe

    Biebelnheim

    Biebelsheim

    Bingen

    Bodenheim

    Bornheim

    Bretzenheim

    Bubenheim

    Budenheim

    Büdesheim

    Dalheim

    Dalsheim

    Dautenheim

    Dexheim

    Dienheim

    Dietersheim

    Dintesheim

    Dittelsheim-Hessloch

    Dolgesheim

    Dorn-Dürkheim

    Drais

    Dromersheim

    Ebersheim

    Eckelsheim

    Eich

    Eimsheim

    Elsheim

    Engelstadt

    Ensheim

    Eppelsheim

    Erbes-Büdesheim

    Esselborn

    Essenheim

    Finthen

    Flomborn

    Flonheim

    Flörsheim-Dalsheim

    Framersheim

    Freilaubersheim

    Freimersheim

    Frettenheim

    Friesenheim

    Fürfeld

    Gabsheim

    Gau-Algesheim

    Gau-Bickelheim

    Gau-Bischofshei

    Gau-Heppenheim

    Gau-Köngernheim

    Gau-Odernheim

    Gau-Weinheim

    Gaulsheim

    Gensingen

    Gimbsheim

    Grolsheim

    Gross-Winternheim

    Gumbsheim

    Gundersheim

    Gundheim

    Guntersblum

    Hackenheim

    Hahnheim

    Hangen-Weisheim

    Harxheim

    Hechtsheim

    Heidesheim

    Heimersheim

    Heppenheim

    Herrnsheim

    Hessloch

    Hillesheim

    Hohen-Sülzen

    Horchheim

    Horrweiler

    Ingelheim

    Jugenheim

    Kempten

    Kettenheim

    Klein-Winterheim

    Köngernheim

    Kriegsheim

    Laubenheim

    Leiselheim

    Lonsheim

    Lörzweiler

    Ludwigshöhe

    Mainz

    Mauchenheim

    Mettenheim

    Mölsheim

    Mommenheim

    Monsheim

    Monzernheim

    Mörstadt

    Nack

    Nackenheim

    Neu-Bamberg

    Nieder-Flörsheim

    Nieder-Hilbersheim

    Nieder-Olm

    Nieder-Saulheim

    Nieder-Wiesen

    Nierstein

    Ober-Flörsheim

    Ober-Hilbersheim

    Ober-Olm

    Ockenheim

    Offenheim

    Offstein

    Oppenheim

    Osthofen

    Partenheim

    Pfaffen-Schwabenheim

    Spiesheim

    Sponsheim

    Sprendlingen

    Stadecken-Elsheim

    Stein-Bockenheim

    Sulzheim

    Tiefenthal

    Udenheim

    Uelversheim

    Uffhofen

    Undenheim

    Vendersheim

    Volxheim

    Wachenheim

    Wackernheim

    Wahlheim

    Wallertheim

    Weinheim

    Weinolsheim

    Weinsheim

    Weisenau

    Welgesheim

    Wendelsheim

    Westhofen

    Wies-Oppenheim

    Wintersheim

    Wolfsheim

    Wöllstein

    Wonsheim

    Worms

    Wörrstadt

    Zornheim

    Zotzenheim

    1.2.8. Regione determinata Pfalz

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

    Bereich südliche Weinstrasse

    (b) Grosslagen:

    Bischofskreuz

    Feuerberg

    Grafenstück

    Guttenberg

    Herrlich

    Hochmess

    Hofstück

    Höllenpfad

    Honigsäckel

    Kloster

    Liebfrauenberg

    Kobnert

    Königsgarten

    Mandelhöhe

    Mariengarten

    Meerspinne

    Ordensgut

    Pfaffengrund

    Rebstöckel

    Schloss Ludwigshöhe

    Schnepfenpflug vom Zellertal

    Schnepfenpflug an der Weinstrasse

    Schwarzerde

    Trappenberg

    (c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Altenberg

    Altes Löhl

    Baron

    Benn

    Berg

    Bergel

    Bettelhaus

    Biengarten

    Bildberg

    Bischofsgarten

    Bischofsweg

    Bubeneck

    Burgweg

    Doktor

    Eselsbuckel

    Eselshaut

    Forst

    Frauenländchen

    Frohnwingert

    Fronhof

    Frühmeß

    Fuchsloch

    Gässel

    Geißkopf

    Gerümpel

    Goldberg

    Gottesacker

    Gräfenberg

    Hahnen

    Halde

    Hasen

    Hasenzeile

    Heidegarten

    Heilig Kreuz

    Heiligenberg

    Held

    Herrenberg

    Herrenmorgen

    Herrenpfad

    Herrgottsacker

    Hochbenn

    Hochgericht

    Höhe

    Hohenrain

    Hölle

    Honigsack

    Im Sonnenschein

    Johanniskirchel

    Kaiserberg

    Kalkgrube

    Kalkofen

    Kapelle

    Kapellenberg

    Kastanienbusch

    Kastaniengarten

    Kirchberg

    Kirchenstück

    Kirchlöh

    Kirschgarten

    Klostergarten

    Klosterpfad

    Klosterstück

    Königswingert

    Kreuz

    Kreuzberg

    Heidegarten

    Heilig Kreuz

    Heiligenberg

    Held

    Herrenberg

    Herrenmorgen

    Herrenpfad

    Herrgottsacker

    Hochbenn

    Hochgericht

    Martinshöhe

    Michelsberg

    Münzberg

    Musikantenbuckel

    Mütterle

    Narrenberg

    Neuberg

    Nonnengarten

    Nonnenstück

    Nußbien

    Nußriegel

    Oberschloß

    Ölgassel

    Oschelskopf

    Osterberg

    Paradies

    Pfaffenberg

    Reiterpfad

    Rittersberg

    Römerbrunnen

    Römerstraße

    Römerweg

    Roßberg

    Rosenberg

    Rosengarten

    Rosenkranz

    Rosenkränzel

    Roter Berg

    Sauschwänzel

    Schäfergarten

    Schloßberg

    Schloßgarten

    Schwarzes Kreuz

    Seligmacher

    Silberberg

    Sonnenberg

    St. Stephan

    Steinacker

    Steingebiß

    Steinkopf

    Stift

    Venusbuckel

    Vogelsang

    Vogelsprung

    Wolfsberg

    Wonneberg

    Zchpeter

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Albersweiler

    Albisheim

    Albsheim

    Alsterweiler

    Altdorf

    Appenhofen

    Asselheim

    Arzheim

    Bad Dürkheim

    Bad Bergzabern

    Barbelroth

    Battenberg

    Bellheim

    Berghausen

    Biedesheim

    Billigheim

    Billigheim-Ingenheim

    Birkweiler

    Bischheim

    Bissersheim

    Bobenheim am Berg

    Böbingen

    Böchingen

    Bockenheim

    Bolanden

    Bornheim

    Bubenheim

    Burrweiler

    Colgenstein-Heidesheim

    Dackenheim

    Dammheim

    Deidesheim

    Diedesfeld

    Dierbach

    Dirmstein

    Dörrenbach

    Drusweiler

    Duttweiler

    Edenkoben

    Edesheim

    Einselthum

    Ellerstadt

    Erpolzheim

    Eschbach

    Essingen

    Flemlingen

    Forst

    Frankenthal

    Frankweiler

    Freckenfeld

    Freimersheim

    Freinsheim

    Freisbach

    Friedelsheim

    Gauersheim

    Geinsheim

    Gerolsheim

    Gimmeldingen

    Gleisweiler

    Gleiszellen-Gleishorbach

    Göcklingen

    Godramstein

    Gommersheim

    Gönnheim

    Gräfenhausen

    Gronau

    Grossfischlingen

    Grosskarlbach

    Grossniedesheim

    Grünstadt

    Haardt

    Hainfeld

    Hambach

    Harxheim

    Hassloch

    Heidesheim

    Heiligenstein

    Hergersweiler

    Herxheim am Berg

    Herxheim bei Landau

    Herxheimweyher

    Hessheim

    Heuchelheim

    Heuchelheim bei Frankental

    Heuchelheim-Klingen

    Hochdorf-Assenheim

    Hochstadt

    Ilbesheim

    Immesheim

    Impflingen

    Ingenheim

    Insheim

    Kallstadt

    Kandel

    Kapellen

    Kapellen-Drusweiler

    Kapsweyer

    Kindenheim

    Kirchheim an der Weinstrasse

    Kirchheimbolanden

    Kirrweiler

    Kleinfischlingen

    Kleinkarlbach

    Kleinniedesheim

    Klingen

    Klingenmünster

    Knittelsheim

    Knöringen

    Königsbach an der Weinstrasse

    Lachen/Speyerdorf

    Lachen

    Landau in der Pfalz

    Laumersheim

    Lautersheim

    Leinsweiler

    Leistadt

    Lustadt

    Maikammer

    Marnheim

    Mechtersheim

    Meckenheim

    Mertesheim

    Minfeld

    Mörlheim

    Morschheim

    Mörzheim

    Mühlheim

    Mühlhofen

    Mussbach an der Weinstrasse

    Neuleiningen

    Neustadt an der Weinstrasse

    Niederhorbach

    Niederkirchen

    Niederotterbach

    Niefernheim

    Nussdorf

    Oberhausen

    Oberhofen

    Oberotterbach

    Obersülzen

    Obrigheim

    Offenbach

    Ottersheim/Zellerthal

    Ottersheim

    Pleisweiler

    Pleisweiler-Oberhofen

    Queichheim

    Ranschbach

    Rechtenbach

    Rhodt

    Rittersheim

    Rödersheim-Gronau

    Rohrbach

    Römerberg

    Roschbach

    Ruppertsberg

    Rüssingen

    Sausenheim

    Schwegenheim

    Schweigen

    Schweigen-Rechtenbach

    Schweighofen

    Siebeldingen

    Speyerdorf

    St. Johann

    St. Martin

    Steinfeld

    Steinweiler

    Stetten

    Ungstein

    Venningen

    Vollmersweiler

    Wachenheim

    Walsheim

    Weingarten

    Weisenheim am Berg

    Weyher in der Pfalz

    Winden

    Zeiskam

    Zell

    Zellertal

    1.2.9. Regione determinata Franken

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Bayerischer Bodensee

    Bereich Maindreieck

    Bereich Mainviereck

    Bereich Steigerwald

    (b) Grosslagen:

    Burgweg

    Ewig Leben

    Heiligenthal

    Herrenberg

    Hofrat

    Honigberg

    Kapellenberg

    Kirchberg

    Markgraf Babenberg

    Ölspiel

    Ravensburg

    Renschberg

    Rosstal

    Schild

    Schlossberg

    Schlosstück

    Teufelstor

    (c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Abtsleite

    Altenberg

    Benediktusberg

    Berg

    Berg-Rondell

    Bischofsberg

    Burg Hoheneck

    Centgrafenberg

    Cyriakusberg

    Dabug

    Dachs

    Domherr

    Eselsberg

    Falkenberg

    Feuerstein

    First

    Fischer

    Fürstenberg

    Glatzen

    Harstell

    Heiligenberg

    Heroldsberg

    Herrgottsweg

    Herrrenberg

    Herrschaftsberg

    Himmelberg

    Hofstück

    Hohenbühl

    Höll

    Homburg

    Johannisberg

    Julius-Echter-Berg

    Kaiser Karl

    Kalb

    Kalbenstein

    Kallmuth

    Kapellenberg

    Karthäuser

    Katzenkopf

    Kelter

    Kiliansberg

    Kirchberg

    Königin

    Krähenschnabel

    Kreuzberg

    Kronsberg

    Küchenmeister

    Lämmerberg

    Landsknecht

    Langenberg

    Lump

    Mainleite

    Marsberg

    Maustal

    Paradies

    Pfaffenberg

    Ratsherr

    Reifenstein

    Rosenberg

    Scharlachberg

    Schloßberg

    Schwanleite

    Sommertal

    Sonnenberg

    Sonnenleite

    Sonnenschein

    Sonnenstuhl

    St. Klausen

    Stein

    Stein/Harfe

    Steinbach

    Stollberg

    Storchenbrünnle

    Tannenberg

    Teufel

    Teufelskeller

    Trautlestal

    Vögelein

    Vogelsang

    Wachhügel

    Weinsteig

    Wölflein

    Zehntgaf

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Abtswind

    Adelsberg

    Adelshofen

    Albertheim

    Albertshofen

    Altmannsdorf

    Alzenau

    Arnstein

    Aschaffenburg

    Aschfeld

    Astheim

    Aub

    Aura an der Saale

    Bad Windsheim

    Bamberg

    Bergrheinfeld

    Bergtheim

    Bibergau

    Bieberehren

    Bischwind

    Böttigheim

    Breitbach

    Brück

    Buchbrunn

    Bullenheim

    Bürgstadt

    Castell

    Dampfach

    Dettelbach

    Dietersheim

    Dingolshausen

    Donnersdorf

    Dorfprozelten

    Dottenheim

    Düttingsfeld

    Ebelsbach

    Eherieder Mühle

    Eibelstadt

    Eichenbühl

    Eisenheim

    Elfershausen

    Elsenfeld

    Eltmann

    Engelsberg

    Engental

    Ergersheim

    Erlabrunn

    Erlasee

    Erlenbach bei Marktheidenfeld

    Erlenbach am Main

    Eschau

    Escherndorf

    Euerdorf

    Eussenheim

    Fahr

    Falkenstein

    Feuerthal

    Frankenberg

    Frankenwinheim

    Frickenhausen

    Fuchstadt

    Gädheim

    Gaibach

    Gambach

    Gerbrunn

    Germünden

    Gerolzhofen

    Gnötzheim

    Gössenheim

    Grettstadt

    Greussenheim

    Greuth

    Grossheubach

    Grosslangheim

    Grossostheim

    Grosswallstadt

    Güntersleben

    Haidt

    Hallburg

    Hammelburg

    Handthal

    Hassfurt

    Hassloch

    Heidingsfeld

    Helmstadt

    Hergolshausen

    Herlheim

    Herrnsheim

    Hesslar

    Himmelstadt

    Höchberg

    Hoheim

    Hohenfeld

    Höllrich

    Holzkirchen

    Holzkirchhausen

    Homburg am Main

    Hösbach

    Humprechtsau

    Hundelshausen

    Hüttenheim

    Ickelheim

    Iffigheim

    Ingolstadt

    Iphofen

    Ippesheim

    Ipsheim

    Kammerforst

    Karlburg

    Karlstadt

    Karsbach

    Kaubenheim

    Kemmern

    Kirchschönbach

    Kitzingen

    Kleinheubach

    Kleinlangheim

    Kleinochsenfurt

    Klingenberg

    Knetzgau

    Köhler

    Kolitzheim

    Königsberg in Bayern

    Krassolzheim

    Krautheim

    Kreuzwertheim

    Krum

    Külsheim

    Laudenbach

    Leinach

    Lengfeld

    Lengfurt

    Lenkersheim

    Lindac

    Lindelbach

    Lülsfeld

    Machtilshausen

    Mailheim

    Mainberg

    Mainbernheim

    Mainstockheim

    Margetshöchheim

    Markt Nordheim

    Markt Einersheim

    Markt Erlbach

    Marktbreit

    Marktheidenfeld

    Marktsteft

    Martinsheim

    Michelau

    Michelbach

    Michelfeld

    Miltenberg

    Mönchstockheim

    Mühlbach

    Mutzenroth

    Neubrunn

    Neundorf

    Neuses am Berg

    Neusetz

    Nordheim am Main

    Obereisenheim

    Oberhaid

    Oberleinach

    Obernau

    Obernbreit

    Oberntief

    Oberschleichach

    Oberschwappach

    Oberschwarzach

    Obervolkach

    Ochsenfurt

    Ottendorf

    Pflaumheim

    Possenheim

    Prappach

    Prichsenstadt

    Prosselsheim

    Ramsthal

    Randersacker

    Remlingen

    Repperndorf

    Retzbach

    Retzstadt

    Reusch

    Riedenheim

    Rimbach

    Rimpar

    Rödelsee

    Rossbrunn

    Rothenburg ob der Tauber

    Rottenberg

    Rottendorf

    Röttingen

    Rück

    Rüdenhausen

    Rüdisbronn

    Rügshofen

    Saaleck

    Sand am Main

    Schallfeld

    Scheinfeld

    Schmachtenberg

    Schnepfenbach

    Schonungen

    Schwanfeld

    Schwarzach

    Schwarzenau

    Schweinfurt

    Segnitz

    Seinsheim

    Sickershausen

    Sommerach

    Sommerau

    Sommerhausen

    Staffelbach

    Stammheim

    Steigerwald

    Steinbach

    Stetten

    Sugenheim

    Sulzfeld

    Sulzheim

    Sulzthal

    Tauberrettersheim

    Tauberzell

    Theilheim

    Thüngen

    Thüngersheim

    Tiefenstockheim

    Tiefenthal

    Traustadt

    Triefenstein

    Trimberg

    Uettingen

    Uffenheim

    Ullstadt

    Unfinden

    Unterdürrbach

    Untereisenheim

    Unterhaid

    Unterleinach

    Veitshöchheim

    Viereth

    Vogelsburg

    Vögnitz

    Volkach

    Waigolshausen

    Waigolsheim

    Walddachsbach

    Wasserlos

    Wässerndorf

    Weigenheim

    Weiher

    Weilbach

    Weimersheim

    Wenigumstadt

    Werneck

    Westheim

    Wiebelsberg

    Wiesenbronn

    Wiesenfeld

    Wiesentheid

    Willanzheim

    Winterhausen

    Wipfeld

    Wirmsthal

    Wonfurt

    Wörth am Main

    Würzburg

    Wüstenfelden

    Wüstenzell

    Zeil am Main

    Zeilitzheim

    Zell am Ebersberg

    Zell am Main

    Zellingen

    Ziegelanger

    1.2.10. Regione determinata Württemberg

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Württembergischer Bodensee

    Bereich Kocher-Jagst-Tauber

    Bereich Oberer Neckar

    Bereich Remstal-Stuttgart

    Bereich Württembergisch Unterland

    (b) Grosslagen:

    Heuchelberg

    Hohenneuffen

    Kirchenweinberg

    Kocherberg

    Kopf

    Lindauer Seegarten

    Lindelberg

    Salzberg

    Schalkstein

    Schozachtal

    Sonnenbühl

    Stautenberg

    Stromberg

    Tauberberg

    Wartbühl

    Weinsteige

    Wunnenstein

    (c) Einzellagen:

    Altenberg

    Berg

    Burgberg

    Burghalde

    Dachsberg

    Dachsteiger

    Dezberg

    Dieblesberg

    Eberfürst

    Felsengarten

    Flatterberg

    Forstberg

    Goldberg

    Grafenberg

    Halde

    Harzberg

    Heiligenberg

    Herrlesberg

    Himmelreich

    Hofberg

    Hohenberg

    Hoher Berg

    Hundsberg

    Jupiterberg

    Kaiserberg

    Katzenbeißer

    Katzenöhrle

    Kayberg

    Kirchberg

    Klosterberg

    König

    Kriegsberg

    Kupferhalde

    Lämmler

    Lichtenberg

    Liebenberg

    Margarete

    Michaelsberg

    Mönchberg

    Mönchsberg

    Mühlbächer

    Neckarhälde

    Paradies

    Propstberg

    Ranzenberg

    Rappen

    Reichshalde

    Rozenberg

    Sankt Johännser

    Schafsteige

    Schanzreiter

    Schelmenklinge

    Schenkenberg

    Scheuerberg

    Schloßberg

    Schloßsteige

    Schmecker

    Schneckenhof

    Sommerberg

    Sommerhalde

    Sonnenberg

    Sonntagsberg

    Steinacker

    Steingrube

    Stiftsberg

    Wachtkopf

    Wanne

    Wardtberg

    Wildenberg

    Wohlfahrtsberg

    Wurmberg

    Zweifelsberg

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Abstatt

    Adolzfurt

    Affalterbach

    Affaltrach

    Aichelberg

    Aichwald

    Allmersbach

    Aspach

    Asperg

    Auenstein

    Baach

    Bad Mergentheim

    Bad Friedrichshall

    Bad Cannstatt

    Beihingen

    Beilstein

    Beinstein

    Belsenberg

    Bensingen

    Besigheim

    Beuren

    Beutelsbach

    Bieringen

    Bietigheim

    Bietigheim-Bisssingen

    Bissingen

    Bodolz

    Bönnigheim

    Botenheim

    Brackenheim

    Brettach

    Bretzfeld

    Breuningsweiler

    Bürg

    Burgbronn

    Cleebronn

    Cleversulzbach

    Creglingen

    Criesbach

    Degerloch

    Diefenbach

    Dimbach

    Dörzbach

    Dürrenzimmern

    Duttenberg

    Eberstadt

    Eibensbach

    Eichelberg

    Ellhofen

    Elpersheim

    Endersbach

    Ensingen

    Enzweihingen

    Eppingen

    Erdmannhausen

    Erlenbach

    Erligheim

    Ernsbach

    Eschelbach

    Eschenau

    Esslingen

    Fellbach

    Feuerbach

    Flein

    Forchtenberg

    Frauenzimmern

    Freiberg am Neckar

    Freudenstein

    Freudenthal

    Frickenhausen

    Gaisburg

    Geddelsbach

    Gellmersbach

    Gemmrigheim

    Geradstetten

    Gerlingen

    Grantschen

    Gronau

    Grossbottwar

    Grossgartach

    Grossheppach

    Grossingersheim

    Grunbach

    Güglingen

    Gündelbach

    Gundelsheim

    Haagen

    Haberschlacht

    Häfnerhaslach

    Hanweiler

    Harsberg

    Hausen an der Zaber

    Hebsack

    Hedelfingen

    Heilbronn

    Hertmannsweiler

    Hessigheim

    Heuholz

    Hirschau

    Hof und Lembach

    Hofen

    Hoheneck

    Hohenhaslach

    Hohenstein

    Höpfigheim

    Horkheim

    Horrheim

    Hösslinsülz

    Illingen

    Ilsfeld

    Ingelfingen

    Ingersheim

    Kappishäusern

    Kernen

    Kesselfeld

    Kirchberg

    Kirchheim

    Kleinaspach

    Kleinbottwar

    Kleingartach

    Kleinheppach

    Kleiningersheim

    Kleinsachsenheim

    Klingenberg

    Knittlingen

    Kohlberg

    Korb

    Kressbronn/Bodensee

    Künzelsau

    Langenbeutingen

    Laudenbach

    Lauffen

    Lehrensteinsfeld

    Leingarten

    Leonbronn

    Lienzingen

    Lindau

    Linsenhofen

    Löchgau

    Löwenstein

    Ludwigsburg

    Maienfels

    Marbach/Neckar

    Markelsheim

    Markgröningen

    Massenbachhausen

    Maulbronn

    Meimsheim

    Metzingen

    Michelbach am Wald

    Möckmühl

    Mühlacker

    Mühlhausen an der Enz

    Mülhausen

    Mundelsheim

    Münster

    Murr

    Neckarsulm

    Neckarweihingen

    Neckarwestheim

    Neipperg

    Neudenau

    Neuenstadt am Kocher

    Neuenstein

    Neuffen

    Neuhausen

    Neustadt

    Niederhofen

    Niedernhall

    Niederstetten

    Nonnenhorn

    Nordhausen

    Nordheim

    Oberderdingen

    Oberohrn

    Obersöllbach

    Oberstenfeld

    Oberstetten

    Obersulm

    Obertürkheim

    Ochsenbach

    Ochsenburg

    Oedheim

    Offenau

    Öhringen

    Ötisheim

    Pfaffenhofen

    Pfedelbach

    Poppenweiler

    Ravensburg

    Reinsbronn

    Remshalden

    Reutlingen

    Rielingshausen

    Riet

    Rietenau

    Rohracker

    Rommelshausen

    Rosswag

    Rotenberg

    Rottenburg

    Sachsenheim

    Schluchtern

    Schnait

    Schöntal

    Schorndorf

    Schozach

    Schützingen

    Schwabbach

    Schwaigern

    Siebeneich

    Siglingen

    Spielberg

    Steinheim

    Sternenfels

    Stetten im Remstal

    Stetten am Heuchelberg

    Stockheim

    Strümpfelbach

    Stuttgart

    Sülzbach

    Taldorf

    Talheim

    Tübingen

    Uhlbach

    Untereisesheim

    Untergruppenbach

    Unterheimbach

    Unterheinriet

    Unterjesingen

    Untersteinbach

    Untertürkheim

    Vaihingen

    Verrenberg

    Vorbachzimmern

    Waiblingen

    Waldbach

    Walheim

    Wangen

    Wasserburg

    Weikersheim

    Weiler bei Weinsberg

    Weiler an der Zaber

    Weilheim

    Weinsberg

    Weinstadt

    Weissbach

    Wendelsheim

    Wermutshausen

    Widdern

    Willsbach

    Wimmental

    Windischenbach

    Winnenden

    Winterbach

    Winzerhausen

    Wurmlingen

    Wüstenrot

    Zaberfeld

    Zuffenhausen

    1.2.11. Regione determinata Baden

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

    Bereich Badisches Frankenland

    Bereich Bodensee

    Bereich Breisgau

    Bereich Kaiserstuhl

    Bereich Tuniberg

    Bereich Markgräflerland

    Bereich Ortenau

    (b) Grosslagen:

    Attilafelsen

    Burg Lichteneck

    Burg Neuenfels

    Burg Zähringen

    Fürsteneck

    Hohenberg

    Lorettoberg

    Mannaberg

    Rittersberg

    Schloss Rodeck

    Schutterlindenberg

    Stiftsberg

    Stiftsberg

    Tauberklinge

    Tauberklinge

    Vogtei Rötteln

    Vogtei Rötteln

    Vulkanfelsen

    Vulkanfelsen

    (c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Alte Burg

    Altenberg

    Alter Gott

    Baßgeige

    Batzenberg

    Betschgräbler

    Bienenberg

    Bühl

    Burggraf

    Burgstall

    Burgwingert

    Castellberg

    Eckberg

    Eichberg

    Engelsberg

    Engelsfelsen

    Enselberg

    Feuerberg

    Fohrenberg

    Gänsberg

    Gestühl

    Haselstaude

    Hasenberg

    Henkenberg

    Herrenberg

    Herrenbuck

    Herrenstück

    Hex von Dasenstein

    Himmelreich

    Hochberg

    Hummelberg

    Kaiserberg

    Kapellenberg

    Käsleberg

    Katzenberg

    Kinzigtäler

    Kirchberg

    Klepberg

    Kochberg

    Kreuzhalde

    Kronenbühl

    Kuhberg

    Lasenberg

    Lerchenberg

    Lotberg

    Maltesergarten

    Mandelberg

    Mühlberg

    Oberdürrenberg

    Oelberg

    Ölbaum

    Ölberg

    Pfarrberg

    Plauelrain

    Pulverbuck

    Rebtal

    Renchtäler

    Rosenberg

    Roter Berg

    Rotgrund

    Schäf

    Scheibenbuck

    Schloßberg

    Schloßgarten

    Silberberg

    Sommerberg

    Sonnenberg

    Sonnenstück

    Sonnhalde

    Sonnhohle

    Sonnhole

    Spiegelberg

    St. Michaelsberg

    Steinfelsen

    Steingässle

    Steingrube

    Steinhalde

    Steinmauer

    Sternenberg

    Teufelsburg

    Ulrichsberg

    Weingarten

    Weinhecke

    Winklerberg

    Wolfhag

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Achern

    Achkarren

    Altdorf

    Altschweier

    Amoltern

    Auggen

    Bad Bellingen

    Bad Rappenau

    Bad Krozingen

    Bad Mingolsheim

    Bad Mergentheim

    Baden-Baden

    Badenweiler

    Bahlingen

    Bahnbrücken

    Ballrechten-Dottingen

    Bamlach

    Bauerbach

    Beckstein

    Berghaupten

    Berghausen

    Bermatingen

    Bermersbach

    Berwangen

    Bickensohl

    Biengen

    Bilfingen

    Binau

    Binzen

    Bischoffingen

    Blankenhornsberg

    Blansingen

    Bleichheim

    Bodmann

    Bollschweil

    Bombach

    Bottenau

    Bötzingen

    Breisach

    Britzingen

    Broggingen

    Bruchsal

    Buchholz

    Buggingen

    Bühl

    Bühlertal

    Burkheim

    Dainbach

    Dattingen

    Denzlingen

    Dertingen

    Diedesheim

    Dielheim

    Diersburg

    Diestelhausen

    Dietlingen

    Dittigheim

    Dossenheim

    Durbach

    Dürrn

    Eberbach

    Ebringen

    Efringen-Kirchen

    Egringen

    Ehrenstetten

    Eichelberg

    Eichstetten

    Eichtersheim

    Eimeldingen

    Eisental

    Eisingen

    Ellmendingen

    Elsenz

    Emmendingen

    Endingen

    Eppingen

    Erlach

    Ersingen

    Erzingen

    Eschbach

    Eschelbach

    Ettenheim

    Feldberg

    Fessenbach

    Feuerbach

    Fischingen

    Flehingen

    Freiburg

    Friesenheim

    Gailingen

    Gemmingen

    Gengenbach

    Gerlachsheim

    Gissigheim

    Glottertal

    Gochsheim

    Gottenheim

    Grenzach

    Grossrinderfeld

    Grosssachsen

    Grötzingen

    Grunern

    Hagnau

    Haltingen

    Haslach

    Hassmersheim

    Hecklingen

    Heidelberg

    Heidelsheim

    Heiligenzell

    Heimbach

    Heinsheim

    Heitersheim

    Helmsheim

    Hemsbach

    Herbolzheim

    Herten

    Hertingen

    Heuweiler

    Hilsbach

    Hilzingen

    Hochburg

    Hofweier

    Höhefeld

    Hohensachsen

    Hohenwettersbach

    Holzen

    Horrenberg

    Hügelheim

    Hugsweier

    Huttingen

    Ihringen

    Immenstaad

    Impfingen

    Istein

    Jechtingen

    Jöhlingen

    Kappelrodeck

    Karlsruhe-Durlach

    Kembach

    Kenzingen

    Kiechlinsbergen

    Kippenhausen

    Kippenheim

    Kirchardt

    Kirchberg

    Kirchhofen

    Kleinkems

    Klepsau

    Klettgau

    Köndringen

    Königheim

    Königschaffhausen

    Königshofen

    Konstanz

    Kraichtal

    Krautheim

    Külsheim

    Kürnbach

    Lahr

    Landshausen

    Langenbrücken

    Lauda

    Laudenbach

    Lauf

    Laufen

    Lautenbach

    Lehen

    Leimen

    Leiselheim

    Leutershausen

    Liel

    Lindelbach

    Lipburg

    Lörrach

    Lottstetten

    Lützelsachsen

    Mahlberg

    Malsch

    Mauchen

    Meersburg

    Mengen

    Menzingen

    Merdingen

    Merzhausen

    Michelfeld

    Mietersheim

    Mösbach

    Mühlbach

    Mühlhausen

    Müllheim

    Münchweier

    Mundingen

    Münzesheim

    Munzingen

    Nack

    Neckarmühlbach

    Neckarzimmern

    Nesselried

    Neudenau

    Neuenbürg

    Neuershausen

    Neusatz

    Neuweier

    Niedereggenen

    Niederrimsingen

    Niederschopfheim

    Niederweiler

    Nimburg

    Nordweil

    Norsingen

    Nussbach

    Nussloch

    Oberachern

    Oberacker

    Oberbergen

    Obereggenen

    Obergrombach

    Oberkirch

    Oberlauda

    Oberöwisheim

    Oberrimsingen

    Oberrotweil

    Obersasbach

    Oberschopfheim

    Oberschüpf

    Obertsrot

    Oberuhldingen

    Oberweier

    Odenheim

    Ödsbach

    Offenburg

    Ohlsbach

    Opfingen

    Ortenberg

    Östringen

    Ötlingen

    Ottersweier

    Paffenweiler

    Rammersweier

    Rauenberg

    Rechberg

    Rechberg

    Reichenau

    Reichenbach

    Reichholzheim

    Renchen

    Rettigheim

    Rheinweiler

    Riedlingen

    Riegel

    Ringelbach

    Ringsheim

    Rohrbach am Gisshübel

    Rotenberg

    Rümmingen

    Sachsenflur

    Salem

    Sasbach

    Sasbachwalden

    Schallbach

    Schallstadt

    Schelingen

    Scherzingen

    Schlatt

    Schliengen

    Schmieheim

    Schriesheim

    Seefelden

    Sexau

    Singen

    Sinsheim

    Sinzheim

    Söllingen

    Stadelhofen

    Staufen

    Steinbach

    Steinenstadt

    Steinsfurt

    Stetten

    Stettfeld

    Sulz

    Sulzbach

    Sulzburg

    Sulzfeld

    Tairnbach

    Tannenkirch

    Tauberbischofsheim

    Tiefenbach

    Tiengen

    Tiergarten

    Tunsel

    Tutschfelden

    Überlingen

    Ubstadt

    Ubstadt-Weiler

    Uissigheim

    Ulm

    Untergrombach

    Unteröwisheim

    Unterschüpf

    Varnhalt

    Wagenstadt

    Waldangelloch

    Waldulm

    Wallburg

    Waltershofen

    Walzbachtal

    Wasenweiler

    Weiher

    Weil

    Weiler

    Weingarten

    Weinheim

    Weisenbach

    Weisloch

    Welmlingen

    Werbach

    Wertheim

    Wettelbrunn

    Wildtal

    Wintersweiler

    Wittnau

    Wolfenweiler

    Wollbach

    Wöschbach

    Zaisenhausen

    Zell-Weierbach

    Zeutern

    Zungweier

    Zunzingen

    (e) Altre:

    Affental/Affentaler

    Badisch Rotgold

    Ehrentrudis

    1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Schloß Neuenburg

    Bereich Thüringen

    (b) Grosslagen:

    Blütengrund

    Göttersitz

    Kelterberg

    Schweigenberg

    (c) Einzellagen:

    Hahnenberg

    Mühlberg

    Rappental

    (d) Comuni o parti di comuni:

    Bad Sulza

    Bad Kösen

    Burgscheidungen

    Domburg

    Dorndorf

    Eulau

    Freyburg

    Gleina

    Goseck

    Großheringen

    Großjena

    Gröst

    Höhnstedt

    Jena

    Kaatschen

    Kalzendorf

    Karsdorf

    Kirchscheidungen

    Klosterhäseler

    Langenbogen

    Laucha

    Löbaschütz

    Müncheroda

    Naumburg

    Nebra

    Neugönna

    Reinsdorf

    Rollsdorf

    Roßbach

    Schleberoda

    Schulpforte

    Seeburg

    Spielberg

    Steigra

    Vitzenburg

    Weischütz

    Weißenfels

    Werder/Havel

    Zeuchfeld

    Zscheiplitz

    1.2.13. Regione determinata Sachsen

    (a) Sottoregioni:

    Bereich Dresden

    Bereich Elstertal

    Bereich Meißen

    (b) Grosslagen:

    Elbhänge

    Lößnitz

    Schloßweinberg

    Spaargebirge

    (c) Einzellagen:

    Kapitelberg

    Heinrichsburg

    d) Comuni o parti di comuni:

    Belgern

    Jessen

    Kleindröben

    Meißen

    Merbitz

    Ostritz

    Pesterwitz

    Pillnitz

    Proschwitz

    Radebeul

    Schlieben

    Seußlitz

    Weinböhla

    1.2.14. Altre indicazioni

    Liebfraumilch

    Liebfrauenmilch

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Ahrtaler Landwein

    Altrheingauer Landwein

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    Fränkischer Landwein

    Landwein der Ruwer

    Landwein der Saar

    Landwein der Mosel

    Mitteldeutscher Landwein

    Nahegauer Landwein

    Pfälzer Landwein

    Regensburger Landwein

    Rheinburgen-Landwein

    Rheinischer Landwein

    Saarländischer Landwein der Mosel

    Sächsischer Landwein

    Schwäbischer Landwein

    Starkenburger Landwein

    Südbadischer Landwein

    Taubertäler Landwein

    Unterbadischer Landwein

    B. Diciture tradizionali

    Auslese

    Beerenauslese

    Deutsches Weinsiegel

    Eiswein

    Hochgewächs

    Kabinett

    Landwein

    Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

    Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

    Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

    Schillerwein

    Spätlese

    Trockenbeerenauslese

    Weissherbst

    Winzersekt

    II. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    1.1.1. Regioni Alsace ed Est

    1.1.1.1. Denominazioni d'origine controllate

    Alsace

    Alsace, seguito dal nome di una località:

    - Altenberg de Bergbieten

    - Altenberg de Bergheim

    - Altenberg de Wolxheim

    - Brand

    - Bruderthal

    - Eichberg

    - Engelberg

    - Florimont

    - Frankstein

    - Froehn

    - Furstentum

    - Geisberg

    - Gloeckelberg

    - Goldert

    - Hatschbourg

    - Hengst

    - Kanzlerberg

    - Kastelberg

    - Kessler

    - Kirchberg de Barr

    - Kirchberg de Ribeauvillé

    - Kitterlé

    - Mambourg

    - Mandelberg

    - Marckrain

    - Moenchberg

    - Muenchberg

    - Ollwiller

    - Osterberg

    - Pfersigberg

    - Pfingstberg

    - Praelatenberg

    - Rangen

    - Rosacker

    - Saering

    - Schlossberg

    - Schoenenbourg

    - Sommerberg

    - Sonnenglanz

    - Spiegel

    - Sporen

    - Steingrubler

    - Steinert

    - Steinklotz

    - Vorbourg

    - Wiebelsberg

    - Wineck-Schlossberg

    - Winzenberg

    - Zinnkoepflé

    - Zotzenberg

    Côtes de Toul

    1.1.1.2. Vini delimitati di qualità superiore

    Moselle

    1.1.2. Regione Champagne

    1.1.2.1. Denominazioni d'origine controllate

    Champagne

    Coteaux Champenois

    Riceys

    1.1.3. Regione Bourgogne

    1.1.3.1. Denominazioni d'origine controllate

    Aloxe-Corton

    Auxey-Duresses

    Auxey-Duresses Côte de Beaune

    Bâtard-Montrachet

    Beaujolais

    Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:

    - Arbuisonnas

    - Beaujeu

    - Blacé

    - Cercié

    - Chânes

    - Charentay

    - Chenas

    - Chiroubles

    - Denicé

    - Durette

    - Emeringes

    - Fleurie

    - Juliénas

    - Jullié

    - La Chapelle-de-Guinchay

    - Lancié

    - Lantignié

    - Le Perréon

    - Les Ardillats

    - Leynes

    - Marchampt

    - Montmelas

    - Odenas

    - Pruzilly

    - Quincié

    - Regnié

    - Rivolet

    - Romanèche

    - Saint-Amour-Bellevue

    - Saint-Etienne-des-Ouillères

    - Saint-Etienne-la-Varenne

    - Saint-Julien

    - Saint-Lager

    - Saint-Symphorien-d'Ancelles

    - Saint-Vérand

    - Salles

    - Vaux

    - Vauxrenard

    - Villié Morgon

    Beaujolais-Villages

    Beaune

    Bienvenues Bâtard-Montrachet

    Blagny

    Blagny Côte de Beaune

    Bonnes Mares

    Bourgogne

    Bourgogne Aligoté

    Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome della sottoregione:

    - Côte Chalonnaise

    - Côtes d'Auxerre

    - Hautes-Côtes de Beaune

    - Hautes-Côtes de Nuits

    - Vézélay

    Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome del comune d'origine:

    - Chitry

    - Coulanges-la-Vineuse

    - Epineuil

    - Irancy

    Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dai nomi:

    - Côte Saint-Jacques

    - En Montre-Cul

    - La Chapelle Notre-Dame

    - Le Chapitre

    - Montrecul

    - Montre-cul

    Bouzeron

    Brouilly

    Chablis

    Chablis, seguito o no dalla dicitura "Climat d'origine":

    - Blanchot

    - Bougros

    - Les Clos

    - Grenouilles

    - Preuses

    - Valmur

    - Vaudésir

    Chablis, seguito o no dalla dicitura "Climat d'origine" o da una delle seguenti indicazioni:

    - Mont de Milieu

    - Montée de Tonnerre

    - Chapelot

    - Pied d'Aloup

    - Côte de Bréchain

    - Fourchaume

    - Côte de Fontenay

    - L'Homme mort

    - Vaulorent

    - Vaillons

    - Chatains

    - Séchers

    - Beugnons

    - Les Lys

    - Mélinots

    - Roncières

    - Les Epinottes

    - Montmains

    - Forêts

    - Butteaux

    - Côte de Léchet

    - Beauroy

    - Troesmes

    - Côte de Savant

    - Vau Ligneau

    - Vau de Vey

    - Vaux Ragons

    - Vaucoupin

    - Vosgros

    - Vaugiraut

    - Les Fourneaux

    - Morein

    - Côte des Près-Girots

    - Côte de Vaubarousse

    - Berdiot

    - Chaume de Talvat

    - Côte de Jouan

    - Les Beauregards

    - Côte de Cuissy

    Chambertin

    Chambertin Clos de Bèze

    Chambolle-Musigny

    Chapelle-Chambertin

    Charlemagne

    Charmes-Chambertin

    Chassagne-Montrachet

    Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

    Chenas

    Chevalier-Montrachet

    Chiroubles

    Chorey-lès-Beaune

    Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

    Clos de la Roche

    Clos des Lambrays

    Clos de Tart

    Clos de Vougeot

    Clos Saint-Denis

    Corton

    Corton-Charlemagne

    Côte de Beaune

    Côte de Beaune-Villages

    Côte de Brouilly

    Côte de Nuits-Villages

    Côte Roannaise

    Criots Bâtard-Montrachet

    Echezeaux

    Fixin

    Fleurie

    Gevrey-Chambertin

    Givry

    Grands Echezeaux

    Griotte-Chambertin

    Juliénas

    La Grande Rue

    Ladoix

    Ladoix Côte de Beaune

    Latricières-Chambertin

    Mâcon

    Mâcon-Villages

    Mâcon, seguito dal nome del comune d'origine:

    - Azé

    - Berzé-la-Ville

    - Berzé-le-Chatel

    - Bissy-la-Mâconnaise

    - Burgy

    - Bussières

    - Chaintres

    - Chânes

    - Chardonnay

    - Charnay-lès-Mâcon

    - Chasselas

    - Chevagny-lès-Chevrières

    - Clessé

    - Crèches-sur-Saône

    - Cruzilles

    - Davayé

    - Fuissé

    - Grévilly

    - Hurigny

    - Igé

    - La Chapelle-de-Guinchay

    - La Roche Vineuse

    - Leynes

    - Loché

    - Lugny

    - Milly-Lamartine

    - Montbellet

    - Peronne

    - Pierreclos

    - Prissé

    - Pruzilly

    - Romanèche-Thorins

    - Saint-Amour-Bellevue

    - Saint-Gengoux-de-Scissé

    - Saint-Symphorien-d'Ancelles

    - Saint-Vérand

    - Sologny

    - Solutré-Pouilly

    - Uchizy

    - Vergisson

    - Verzé

    - Vinzelles

    - Viré

    Maranges, seguito o no dalla dicitura "climat d'origine" o da una delle seguenti indicazioni:

    - Clos de la Boutière

    - La Croix Moines

    - La Fussière

    - Le Clos des Loyères

    - Le Clos des Rois

    - Les Clos Roussots

    Maranges Côte de Beaune

    Marsannay

    Mazis-Chambertin

    Mazoyères-Chambertin

    Mercurey

    Meursault

    Meursault Côte de Beaune

    Montagny

    Monthélie

    Monthélie Côte de Beaune

    Montrachet

    Morey-Saint-Denis

    Morgon

    Moulin-à-Vent

    Musigny

    Nuits

    Nuits-Saint-Georges

    Pernand-Vergelesses

    Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

    Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine:

    - Beine

    - Béru

    - Chablis

    - La Chapelle-Vaupelteigne

    - Chemilly-sur-Serein

    - Chichée

    - Collan

    - Courgis

    - Fleys

    - Fontenay

    - Lignorelles

    - Ligny-le-Châtel

    - Maligny

    - Poilly-sur-Serein

    - Préhy

    - Saint-Cyr-les-Colons

    - Villy

    - Viviers

    Pommard

    Pouilly-Fuissé

    Pouilly-Loché

    Pouilly-Vinzelles

    Puligny-Montrachet

    Puligny-Montrachet Côte de Beaune

    Régnié

    Richebourg

    Romanée (La)

    Romanée Conti

    Romanée Saint-Vivant

    Ruchottes-Chambertin

    Rully

    Saint-Amour

    Saint-Aubin

    Saint-Aubin Côte de Beaune

    Saint-Romain

    Saint-Romain Côte de Beaune

    Saint-Véran

    Santenay

    Santenay Côte de Beaune

    Savigny

    Savigny Côte de Beaune

    Savigny-lès-Beaune

    Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

    Tâche (La)

    Vin Fin de la Côte de Nuits

    Volnay

    Volnay Santenots

    Vosne-Romanée

    Vougeot

    1.1.3.2. Vini delimitati di qualità superiore

    Côtes du Forez

    Saint Bris

    1.1.4. Regioni Jura e Savoia

    1.1.4.1. Denominazioni d'origine controllate

    Arbois

    Arbois Pupillin

    Château Châlon

    Côtes du Jura

    Coteaux du Lyonnais

    Crépy

    Jura

    L'Etoile

    Macvin du Jura

    Savoie, seguito dalle indicazioni:

    - Abymes

    - Apremont

    - Arbin

    - Ayze

    - Bergeron

    - Chautagne

    - Chignin

    - Chignin Bergeron

    - Cruet

    - Frangy

    - Jongieux

    - Marignan

    - Marestel

    - Marin

    - Monterminod

    - Monthoux

    - Montmélian

    - Ripaille

    - St-Jean de la Porte

    - St-Jeoire Prieuré

    Seyssel

    1.1.4.2. Vini delimitati di qualità superiore

    Bugey

    Bugey, seguito dal nome di un "cru":

    - Anglefort

    - Arbignieu

    - Cerdon

    - Chanay

    - Lagnieu

    - Machuraz

    - Manicle

    - Montagnieu

    - Montagnieu

    - Virieu-le-Grand

    - Virieu-le-Grand

    1.1.5. Regione Côtes du Rhône

    1.1.5.1. Denominazioni d'origine controllate

    Beaumes-de-Venise

    Château Grillet

    Châteauneuf-du-Pape

    Châtillon-en-Diois

    Condrieu

    Cornas

    Côte Rôtie

    Coteaux de Die

    Coteaux de Pierrevert

    Coteaux du Tricastin

    Côtes du Lubéron

    Côtes du Rhône

    Côtes du Rhône Villages

    Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:

    - Beaumes de Venise

    - Cairanne

    - Chusclan

    - Laudun

    - Rasteau

    - Roaix

    - Rochegude

    - Rousset-les-Vignes

    - Sablet

    - Saint-Gervais

    - Saint-Maurice sur Eygues

    - Saint-Pantaléon-les-Vignes

    - Séguret

    - Valréas

    - Vinsobres

    - Visan

    Côtes du Ventoux

    Crozes-Hermitage

    Crozes Ermitage

    Die

    Ermitage

    Gigondas

    Hermitage

    Lirac

    Rasteau

    Saint-Joseph

    Saint-Péray

    Tavel

    Vacqueyras

    1.1.5.2. Vini delimitati di qualità superiore

    Côtes du Vivarais

    Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un "cru":

    - Orgnac-l'Aven

    - Saint-Montant

    - Saint-Remèze

    1.1.6. Regioni Provence e Corse

    1.1.6.1. Denominazioni d'origine controllate

    Ajaccio

    Bandol

    Bellet

    Cap Corse

    Cassis

    Corse, seguito o no dai nomi:

    - Calvi

    - Coteaux du Cap-Corse

    - Figari

    - Sartène

    - Porto Vecchio

    Coteaux d'Aix-en-Provence

    Les-Baux-de-Provence

    Coteaux Varois

    Côtes de Provence

    Palette

    Patrimonio

    Provence

    1.1.7. Regione Languedoc-Roussillon

    1.1.7.1. Denominazioni d'origine controllate

    Banyuls

    Bellegarde

    Collioure

    Corbières

    Costières de Nîmes

    Coteaux du Languedoc

    Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

    Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:

    - Cabrières

    - Coteaux de La Méjanelle

    - Coteaux de Saint-Christol

    - Coteaux de Vérargues

    - La Clape

    - La Méjanelle

    - Montpeyroux

    - Pic-Saint-Loup

    - Quatourze

    - Saint-Christol

    - Saint-Drézéry

    - Saint-Georges-d'Orques

    - Saint-Saturnin

    - Vérargues

    Côtes du Roussillon

    Côtes du Roussillon Villages

    Côtes du Roussillon Villages Caramany

    Côtes du Roussillon Villages Latour de France

    Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

    Côtes du Roussillon Villages Tautavel

    Faugères

    Fitou

    Frontignan

    Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:

    - Adissan

    - Aspiran

    - Le Bosc

    - Cabrières

    - Ceyras

    - Fontès

    - Lieuran-Cabrières

    - Nizas

    - Paulhan

    - Péret

    - Saint-André-de-Sangonis

    Limoux

    Lunel

    Maury

    Minervois

    Mireval

    Saint-Jean-de-Minervois

    Rivesaltes

    Roussillon

    Saint-Chinian

    1.1.7.2. Vini delimitati di qualità superiore

    Cabardès

    Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

    Côtes de la Malepère

    Côtes de Millau

    1.1.8. Regione Sud-ovest

    1.1.8.1. Denominazioni d'origine controllate

    Béarn

    Béarn-Bellocq

    Bergerac

    Buzet

    Cahors

    Côtes de Bergerac

    Côtes de Duras

    Côtes du Frontonnais

    Côtes du Frontonnais Fronton

    Côtes du FrontonnaisVillaudric

    Côtes du Marmandais

    Côtes de Montravel

    Floc de Gascogne

    Gaillac

    Gaillac Premières Côtes

    Haut-Montravel

    Irouléguy

    Jurançon

    Madiran

    Marcillac

    Monbazillac

    Montravel

    Pacherenc du Vic-Bilh

    Pécharmant

    Rosette

    Saussignac

    1.1.8.2. Vini delimitati di qualità superiore

    Côtes de Brulhois

    Côtes de Saint-Mont

    Tursan

    Entraygues

    Estaing

    Fel

    Lavilledieu

    1.1.9. Regione Bordeaux

    1.1.9.1. Denominazioni d'origine controllate

    Barsac

    Blaye

    Bordeaux

    Bordeaux Clairet

    Bordeaux Côtes de Francs

    Bordeaux Haut-Benauge

    Bourg

    Bourgeais

    Côtes de Bourg

    Cadillac

    Cérons

    Côtes Canon-Fronsac

    Canon-Fronsac

    Côtes de Blaye

    Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

    Côtes de Castillon

    Entre-Deux-Mers

    Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

    Fronsac

    Graves

    Graves de Vayres

    Haut-Médoc

    Lalande de Pomerol

    Listrac-Médoc

    Loupiac

    Lussac Saint-Emilion

    Margaux

    Médoc

    Montagne Saint-Emilion

    Moulis

    Moulis-en-Médoc

    Néac

    Pauillac

    Pessac-Léognan

    Pomerol

    Premières Côtes de Blaye

    Premières Côtes de Bordeaux

    Premières Côtes de Bordeaux, seguito dal nome del comune d'origine:

    - Bassens

    - Baurech

    - Béguey

    - Bouliac

    - Cadillac

    - Cambes

    - Camblanes

    - Capian

    - Carbon blanc

    - Cardan

    - Carignan

    - Cenac

    - Cenon

    - Donzac

    - Floirac

    - Gabarnac

    - Haux

    - Latresne

    - Langoiran

    - Laroque

    - Le Tourne

    - Lestiac

    - Lormont

    - Monprimblanc

    - Omet

    - Paillet

    - Quinsac

    - Rions

    - Saint-Caprais-de-Bordeaux

    - Saint-Eulalie

    - Saint-Germain-de-Graves

    - Saint-Maixant

    - Semens

    - Tabanac

    - Verdelais

    - Villenave de Rions

    - Yvrac

    Puisseguin Saint-Emilion

    Sainte-Croix-du-Mont

    Saint-Emilion

    Saint-Estèphe

    Sainte-Foy Bordeaux

    Saint-Georges Saint-Emilion

    Saint-Julien

    Sauternes

    1.1.10. Regione Val de Loire

    1.1.10.1. Denominazioni d'origine controllate

    Anjou

    Anjou Coteaux de la Loire

    Anjou-Villages

    Anjou-Villages Brissac

    Blanc Fumé de Pouilly

    Bourgueil

    Bonnezeaux

    Cheverny

    Chinon,

    Coteaux de l'Aubance

    Coteaux du Giennois

    Coteaux du Layon

    Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine:

    - Beaulieu-sur Layon

    - Faye-d'Anjou

    - Rablay-sur-Layon

    - Rochefort-sur-Loire

    - Saint-Aubin-de-Luigné

    - Saint-Lambert-du-Lattay

    Coteaux du Layon Chaume

    Coteaux du Loir

    Coteaux de Saumur

    Cour-Cheverny

    Jasnières

    Loire

    Menetou Salon, seguito o no dal nome del comune d'origine:

    - Aubinges

    - Menetou-Salon

    - Morogues

    - Parassy

    - Pigny

    - Quantilly

    - Saint-Céols

    - Soulangis

    - Vignoux-sous-les-Aix

    - Humbligny

    Montlouis

    Muscadet

    Muscadet Coteaux de la Loire

    Muscadet Sèvre-et-Maine

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    Pouilly-sur-Loire

    Pouilly Fumé

    Quarts-de-Chaume

    Quincy

    Reuilly

    Sancerre

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    Saumur

    Saumur Champigny

    Savennières

    Savennières-Coulée-de-Serrant

    Savennières-Roche-aux-Moines

    Touraine

    Touraine Azay-le-Rideau

    Touraine Amboise

    Touraine Mesland

    Val de Loire

    Vouvray

    1.1.10.2. Vini delimitati di qualità superiore:

    Châteaumeillant

    Côteaux d'Ancenis

    Coteaux du Vendômois

    Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome del comune d'origine:

    - Boudes

    - Chanturgue

    - Châteaugay

    - Corent

    - Madargues

    Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:

    - Brem

    - Mareuil

    - Pissotte

    - Vix

    Gros Plant du Pays Nantais

    Haut Poitou

    Orléanais

    Saint-Pourçain

    Thouarsais

    Valençay

    1.1.11. Regione Cognac

    1.1.11.1. Denominazione d'origine controllata

    Charentes

    2. "Vins de pays" designati con il nome di un'unità geografica

    Vin de pays de l'Agenais

    Vin de pays d'Aigues

    Vin de pays de l'Ain

    Vin de pays de l'Allier

    Vin de pays d'Allobrogie

    Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

    Vin de pays des Alpes Maritimes

    Vin de pays de l'Ardailhou

    Vin de pays de l'Ardèche

    Vin de pays d'Argens

    Vin de pays de l'Ariège

    Vin de pays de l'Aude

    Vin de pays de l'Aveyron

    Vin de pays des Balmes dauphinoises

    Vin de pays de la Bénovie

    Vin de pays du Bérange

    Vin de pays de Bessan

    Vin de pays de Bigorre

    Vin de pays des Bouches du Rhône

    Vin de pays du Bourbonnais

    Vin de pays de Cassan

    Vin de pays Catalans

    Vin de pays de Caux

    Vin de pays de Cessenon

    Vin de pays des Cévennes

    Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

    Vin de pays Charentais

    Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

    Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

    Vin de pays de la Charente

    Vin de pays des Charentes-Maritimes

    Vin de pays du Cher

    Vin de pays de la cité de Carcassonne

    Vin de pays des collines de la Moure

    Vin de pays des collines rhodaniennes

    Vin de pays du comté de Grignan

    Vin de pays du comté tolosan

    Vin de pays des comtés rhodaniens

    Vin de pays de Corrèze

    Vin de pays de la Côte Vermeille

    Vin de pays des coteaux charitois

    Vin de pays des coteaux d'Enserune

    Vin de pays des coteaux de Besilles

    Vin de pays des coteaux de Cèze

    Vin de pays des coteaux de Coiffy

    Vin de pays des coteaux de Foncaude

    Vin de pays des coteaux de Glanes

    Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

    Vin de pays des coteaux de l'Auxois

    Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

    Vin de pays des coteaux de Laurens

    Vin de pays des coteaux de Miramont

    Vin de pays des coteaux de Murviel

    Vin de pays des coteaux de Narbonne

    Vin de pays des coteaux de Peyriac

    Vin de pays des coteaux des Baronnies

    Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

    Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

    Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

    Vin de pays des coteaux du Libron

    Vin de pays des coteaux du Littoral audois

    Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

    Vin de pays des coteaux du Quercy

    Vin de pays des coteaux du Salagou

    Vin de pays des coteaux du Verdon

    Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

    Vin de pays des côtes catalanes

    Vin de pays des côtes de Gascogne

    Vin de pays des côtes de Lastours

    Vin de pays des côtes de Montestruc

    Vin de pays des côtes de Pérignan

    Vin de pays des côtes de Prouilhe

    Vin de pays des côtes de Thau

    Vin de pays des côtes de Thongue

    Vin de pays des côtes du Brian

    Vin de pays des côtes de Ceressou

    Vin de pays des côtes du Condomois

    Vin de pays des côtes du Tarn

    Vin de pays des côtes du Vidourle

    Vin de pays de la Creuse

    Vin de pays de Cucugnan

    Vin de pays des Deux-Sèvres

    Vin de pays de la Dordogne

    Vin de pays du Doubs

    Vin de pays de la Drôme

    Vin de pays du Duché d'Uzès

    Vin de pays de Franche Comté

    Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

    Vin de pays du Gard

    Vin de pays du Gers

    Vin de pays des gorges de l'Hérault

    Vin de pays des Hautes-Alpes

    Vin de pays de la Haute-Garonne

    Vin de pays de la Haute-Marne

    Vin de pays des Hautes-Pyrénées

    Vin de pays d'Hauterive

    Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

    Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

    Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

    Vin de pays de la Haute-Saône

    Vin de pays de la Haute-Vienne

    Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

    Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

    Vin de pays des hauts de Badens

    Vin de pays de l'Hérault

    Vin de pays de l'île de Beauté

    Vin de pays de l'Indre et Loire

    Vin de pays de l'Indre

    Vin de pays de l'Isère

    Vin de pays du jardin de la France

    Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

    Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

    Vin de pays des Landes

    Vin de pays de Loire-Atlantique

    Vin de pays du Loir et Cher

    Vin de pays du Loiret

    Vin de pays du Lot

    Vin de pays du Lot et Garonne

    Vin de pays des Maures

    Vin de pays de Maine et Loire

    Vin de pays de la Meuse

    Vin de pays du Mont Baudile

    Vin de pays du Mont Caumes

    Vin de pays des Monts de la Grage

    Vin de pays de la Nièvre

    Vin de pays d'Oc

    Vin de pays du Périgord

    Vin de pays de la Petite Crau

    Vin de pays de Pézenas

    Vin de pays de la principauté d'Orange

    Vin de pays du Puy de Dôme

    Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

    Vin de pays des Pyrénées-Orientales

    Vin de pays des Sables du golfe du Lion

    Vin de pays de Saint-Sardos

    Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

    Vin de pays de Saône et Loire

    Vin de pays de la Sarthe

    Vin de pays de Seine et Marne

    Vin de pays du Tarn

    Vin de pays du Tarn et Garonne

    Vin de pays des Terroirs landais

    Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

    Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

    Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

    Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

    Vin de pays de Thézac-Perricard

    Vin de pays du Torgan

    Vin de pays d'Urfé

    Vin de pays du Val de Cesse

    Vin de pays du Val de Dagne

    Vin de pays du Val de Montferrand

    Vin de pays de la vallée du Paradis

    Vin de pays des vals d'Agly

    Vin de pays du Var

    Vin de pays du Vaucluse

    Vin de pays de la Vaunage

    Vin de pays de la Vendée

    Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

    Vin de pays de la Vienne

    Vin de pays de la Vistrenque

    Vin de pays de l'Yonne

    B. Diciture tradizionali

    1er cru

    Premier cru

    1er cru classé

    Premier cru classé

    1er grand cru classé

    Premier grand cru classé

    2è cru classé

    Deuxième cru classé

    Appellation contrôlée/AC

    Appellation d'origine/AO

    Appellation d'origine contrôlée/AOC

    Clos

    Cru

    Cru artisan

    Cru bourgeois

    Cru classé

    Edelzwicker

    Grand cru

    Grand cru classé

    Schillerwein

    Sélection de grains nobles

    Vendange tardive

    Vin de paille

    Vin de pays

    Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

    III. VINI ORIGINARI DEL REGNO DI SPAGNA

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Vino de calidad producido en region determinada")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    Abona

    Alella

    Alicante

    Almansa

    Ampurdán-Costa Brava

    Bierzo

    Binissalem-Mallorca

    Bullas

    Calatayud

    Campo de Borja

    Cariñena

    Cava

    Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

    Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

    Cigales

    Conca de Barbera

    Condado de Huelva

    Costers del Segre

    Hierro

    Jerez/Xérès/Sherry

    Jumilla

    Lanzarote

    Madrid

    Malaga

    Mancha

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    Méntrida

    Monterrei

    Montilla-Moriles

    Navarra

    Palma

    Penedés

    Priorato

    Rias Baixas

    Ribeiro

    Ribera del Duero

    Rioja (DO Ca)

    Rueda

    Somontano

    Tacoronte-Acentejo

    Tarragona

    Terra Alta

    Toro

    Utiel-Requena

    Valdeorras

    Valdepeñas

    Valencia

    Valle de Güímar

    Valle de la Orotava

    Ycoden-Daute-Isora

    Yecla

    1.2. Nomi delle sottoregioni e dei comuni

    1.2.1. Regione determinata Abona

    Adeje

    Vilaflor

    Arona

    San Miguel de Abona

    Granadilla de Abona

    Villa de Arico

    Fasnia

    1.2.2. Regione determinata Alella

    Alella

    Argentona

    Cabrils

    Martorelles

    Masnou

    Mongat

    Montornés del Vallès

    Orrius

    Premìa de Dalt

    Premìa de Mar

    Roca del vallès

    San Fost de Campcentelles

    Santa Maria de Martorelles

    Teia

    Tiana

    Vallromanes

    Vilassar de Dalt

    Villanova del Vallés

    1.2.3. Regione determinata Alicante

    (a) Alicante

    Algueña

    Alicante

    Bañeres

    Benejama

    Biar

    Campo de Mirra

    Cañada

    Castalla

    Elda

    Hondón de los Frailes

    Hondón de las Nieves

    Ibi

    Mañán

    Monovar

    Onil

    Petrer

    Pinoso

    Romana

    Salinas

    Sax

    Tibi

    Villena

    (b) La Marina

    Alcalali

    Beniarbeig

    Benichembla

    Benidoleig

    Benimeli

    Benissa

    Benitachell

    Calpe

    Castell de Castells

    Denia

    Gata de Gorgos

    Jalón

    Lliber

    Miraflor

    Murla

    Ondara

    Orba

    Parcent

    Pedreguer

    Sagra

    Sanet y Negrals

    Senija

    Setla y Mirarrosa

    Teulada

    Tormos

    Vall de Laguart

    Vergel

    Xabia

    1.2.4. Regione determinata Almansa

    Alpera

    Almansa

    Bonete

    Chinchilla de Monte-Aragón

    Corral-Rubio

    Higueruela

    Hoya Gonzalo

    Pétrola

    Villar de Chinchilla

    1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

    Agullana

    Aviñonet de Puigventós

    Boadella

    Cabanes

    Cadaqués

    Cantallops

    Capmany

    Colera

    Darnius

    Espolla

    Figueres

    Garriguella

    Jonquera

    Llançà

    Llers

    Masarach

    Mollet de Perelada

    Palau-Sabardera

    Pau

    Pedret i Marsà

    Perelada

    Pont de Molins

    Port-Bou

    Port de la Selva

    Rabós

    Roses

    Riumors

    Sant Climent de Sescebes

    Selva de Mar

    Terrades

    Vilafant

    Vilajuïga

    Vilamaniscle

    Vilanant

    Viure

    1.2.6. Regione determinata Bierzo

    Arganza

    Bembibre

    Borrenes

    Cabañas Raras

    Cacabelos

    Camponaraya

    Carracedelo

    Carucedo

    Castropodame

    Congosto

    Corullón

    Cubillos del Sil

    Fresnedo

    Molinaseca

    Noceda

    Ponferrada

    Priaranza

    Puente de Domingo Flórez

    Sancedo

    Toral de los Vados

    Vega de Espinareda

    Villadecanes

    Villafranca del Bierzo

    1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca

    Binissalem

    Consell

    Santa María del Camí

    Sancellas

    Santa Eugenia

    1.2.8. Regione determinata Bullas

    Bullas

    Cehegín

    Mula

    Ricote

    Calasparra

    Caravaca

    Moratalla

    Lorca

    1.2.9. Regione determinata Calatayud

    Abanto

    Acered

    Alarba

    Alhama de Aragón

    Aniñón

    Ateca

    Belmonte de Gracián

    Bubierca

    Calatayud

    Cárenas

    Castejón de Alarba

    Castejón de las Armas

    Cervera de la Cañada

    Clarés de Ribota

    Codos

    Fuentes de Jiloca

    Godojos

    Ibdes

    Maluenda

    Mara

    Miedes

    Monterde

    Montón

    Morata de Jiloca

    Moros

    Munébrega

    Nuévalos

    Olvés

    Orera

    Paracuellos de Jiloca

    Ruesca

    Sediles

    Terrer

    Torralba de Ribota

    Torrijo de la Cañada

    Valtorres

    Villalba del Perejil

    Villalengua

    Villaroya de la Sierra

    Viñuela

    1.2.10. Regione determinata Campo de Borja

    Agón

    Ainzón

    Alberite de San Juan

    Albeta

    Ambel

    Bisimbre

    Borja

    Bulbuente

    Bureta

    Buste

    Fuendejalón

    Magallón

    Maleján

    Pozuelo de Aragón

    Tabuenca

    Vera de Moncayo

    1.2.11. Regione determinata Cariñena

    Aguarón

    Aladrén

    Alfamén

    Almonacid de la Sierra

    Alpartir

    Cariñena

    Cosuenda

    Encinacorba

    Longares

    Muel

    Mezalocha

    Paniza

    Tosos

    Villanueva de Huerva

    1.2.12. Regione determinata Cigales

    Cabezón de Pisuerga

    Cigales

    Corcos del Valle

    Cubillas de Santa Marta

    Dueñas

    Fuensaldaña

    Mucientes

    Quintanilla de Trigueros

    San Martín de Valveni

    Santovenia de Pisuerga

    Trigueros del Valle

    Valoria la Buena

    1.2.13. Regione determinata Conca de Barbera

    Barberà de la Conca

    Blancafort

    Conesa

    Forés

    Espluga de Francolí

    Montblanc

    Pira

    Rocafort de Queralt

    Sarral

    Senan

    Solivella

    Vallclara

    Vilaverd

    Vimbodí

    1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva

    Almonte

    Beas

    Bollullos del Condado

    Bonares

    Chucena

    Hinojos

    Lucena del Puerto

    Manzanilla

    Moguer

    Niebla

    Palma del Condado

    Palos de la Frontera

    Rociana del Condado

    San Juan del Puerto

    Trigueros

    Villalba del Alcor

    Villarrasa

    1.2.15. Regione determinata Costers del Segre

    (a) Sottoregione Raimat

    Lleida

    (b) Sottoregione Artesa

    Alòs de Balaguer

    Artesa de Segre

    Foradada

    Penelles

    Preixens

    (c) Sottoregione Valle del Rio Corb

    Belianes

    Ciutadilla

    Els Omells de na Gaia

    Granyanella

    Granyena de Segarra

    Guimerá

    Maldá

    Montoliu de Segarra

    Montornés de Segarra

    Nalec

    Preixana

    San Marti de Riucorb

    Tarrega

    Vallbona de les Monges

    Vallfogona de Riucorb

    Verdú

    (d) Sottoregione Les Garrigues

    Arbeca

    Bellaguarda

    Cerviá de les Garrigues

    El Vilosell

    Els Omellons

    Fulleda

    Albi

    Espluga Calba

    La Floresta

    La Pobla de Cérvoles

    Tarrés

    Vinaixa

    1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

    Bakio

    Balmaseda

    Barakaldo

    Derio

    Durango

    Elorrio

    Erandio

    Forua

    Galdames

    Gamiz-Fika

    Gatika

    Gernika

    Gordexola

    Gueñes

    Larrabetzu

    Lezama

    Lekeitio

    Markina

    Mendata

    Mendexa

    Morga

    Mungia

    Muskiz

    Muxika

    Orduña

    Sestao

    Sopelana

    Sopuerta

    Zalla

    Zamudio

    Zaratamo

    1.2.17. Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína

    Aia

    Getaria

    Zarautz

    1.2.18. Regione determinata El Hierro

    Frontera

    Valverde

    1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    Chiclana de la Frontera

    Chipiona

    Jerez de la Frontera

    Lebrija

    Puerto de Santa Maria

    Puerto Real

    Rota

    Sanlucar de Barrameda

    Trebujena

    1.2.20. Regione determinata Jumilla

    Albatana

    Fuente-Alamo

    Hellin

    Jumilla

    Montealegre del Castillo

    Ontur

    Tobarra

    1.2.21. Regione determinata Lanzarote

    Arrecife

    Hariá

    San Bartolomé

    Teguise

    Tías

    Tinajo

    Yaiza

    1.2.22. Regione determinata Málaga

    Alameda

    Alcaucin

    Alfarnate

    Alfarnatejo

    Algarrobo

    Alhaurín de la Torre

    Almachar

    Almogia

    Antequera

    Archez

    Archidona

    Arenas

    Benamargosa

    Benamocarra

    Borge

    Campillos

    Canillas de Albaida

    Canillas del Aceituno

    Casabermeja

    Casares

    Colmenar

    Cómares

    Competa

    Cuevas de San Marcos

    Cuevas Bajas

    Cutar

    Estepona

    Frigiliana

    Fuente Piedra

    Humilladero

    Iznate

    Macharaviaya

    Manilva

    Moclinejo

    Mollina

    Nerja

    Periana

    Rincón de la Victoria

    Riogordo

    Salares

    Sayalonga

    Sedella

    Sierra de Yeguas

    Torrox

    Totalán

    Velez-Málaga

    Villanueva del Trabuco

    Villanueva de Tapia

    Villanueva del Rosario

    Villanueva de Algaidas

    Viñuela

    1.2.23. Regione determinata La Mancha

    Acabrón

    Ajofrin

    Albaladejo

    Alberca de Záncara

    Alcázar de San Juan

    Alcolea de Calatrava

    Alconchel de la Estrella

    Aldea del Rey

    Alhambra

    Almagro

    Almarcha

    Almedina

    Almendros

    Almodovar del Campo

    Almonacid del Marquesado

    Almonacid de Toledo

    Arenas de San Juan

    Argamasilla de Alba

    Argamasilla de Calatrava

    Atalaya del Cañavate

    Ballesteros de Calatrava

    Barajas de Melo

    Belinchón

    Belmonte

    Bolaños de Calatrava

    Cabanas de Yepes

    Cabezamesada

    Calzada de Calatrava

    Campo de Criptana

    Camuñas

    Cañada de Calatrava

    Cañadajuncosa

    Cañavate

    Carrascosa de Haro

    Carríon de Calatrava

    Carrizosa

    Casas de Fernando Alonso

    Casas de Haro

    Casas de los Pinos

    Casas de Benitez

    Casas de Guijarro

    Castellar de Santiago

    Castillo de Garcimuñoz

    Cervera del Llano

    Chueca

    Ciruelos

    Ciudad Real

    Consuegra

    Corral de Almaguer

    Cortijos

    Cózar

    Daimiel

    Dosbarrios

    Fernancaballero

    Fuenllana

    Fuensanta

    Fuente el Fresno

    Fuente de Pedro Naharro

    Fuentelespino de Haro

    Granátula de Calatrava

    Guardia

    Herencia

    Hinojosa

    Hinojosos

    Honrubia

    Hontanaya

    Horcajo de Santiago

    Huelves

    Huerta de Valdecarábanos

    Labores

    Leganiel

    Lezuza

    Lillo

    Madridejos

    Malagon

    Manzanares

    Manzaneque

    Marjaliza

    Mascaraque

    Membrilla

    Mesas

    Miguel Esteban

    Miguelturra

    Minaya

    Monreal del Llano

    Montalbanejo

    Montalvos

    Montiel

    Mora

    Mota del Cuervo

    Munera

    Nambroca

    Noblejas

    Ocaña

    Olivares de Júcar

    Ontigola con Oreja

    Orgaz con Arisgotas

    Osa de la Vega

    Ossa de Montiel

    Pedernoso

    Pedro Muñoz

    Pedroñeras

    Picón

    Piedrabuena

    Pinarejo

    Poblete

    Porzuna

    Pozoamargo

    Pozorrubio

    Pozuelo de Calatrava

    Pozoamargo

    Provencio

    Puebla de Almoradiel

    Puebla del Principe

    Puebla de Almenara

    Puerto Lápice

    Quero

    Quintanar de la Orden

    Rada de Haro

    Roda

    Romeral

    Rozalén del Monte

    Saelices

    San Clemente

    Santa Cruz de la Zarza

    Santa Maria de los Llanos

    Santa Cruz de los Cañamos

    Santa Maria del Campo

    Sisante

    Socuéllamos

    Solana

    Sonseca con Casalgordo

    Tarancón

    Tarazona de la Mancha

    Tembleque

    Terrinches

    Toboso

    Tomelloso

    Torralba de Calatrava

    Torre de Juan Abad

    Torrubia del Campo

    Torrubia del Castillo

    Tresjuncos

    Tribaldos

    Turleque

    Uclés

    Urda

    Valenzuela de Calatrava

    Valverde de Jucar

    Vara de Rey

    Villa de Don Fadrique

    Villacañas

    Villaescusa de Haro

    Villafranca de los Caballeros

    Villahermosa

    Villamanrique

    Villamayor de Calatrava

    Villamayor de Santiago

    Villaminaya

    Villamuelas

    Villanueva de Alcardete

    Villanueva de Bogas

    Villanueva de los Infantes

    Villanueva de la Fuente

    Villar del Pozo

    Villar de la Encina

    Villanueva de los Infantes

    Villar del Pozo

    Villar de la Encina

    Villar de Cañas

    Villarejo de Fuentes

    Villares del Saz

    Villarrobledo

    Villarrubia de Santiago

    Villarrubia de los Ojos

    Villarrubio

    Villarta de San Juan

    Villasequilla de Yepes

    Villatobas

    Villaverde y Pasaconsol

    Yebénes

    Yepes

    Zarza del Tajo

    1.2.24. Regione determinata Mentrida

    Albarreal de Tajo

    Alcabón

    Aldea en Cabo

    Almorox

    Arcicóllar

    Barcience

    Burujón

    Camarena

    Camarenilla

    Carmena

    Carranque

    Casarrubios del Monte

    Castillo de Bayuela

    Cebolla

    Cedillo del Condado

    Cerralbos

    Chozas de Canales

    Domingo Pérez

    Escalona

    Escalonilla

    Fuensalida

    Gerindote

    Hinojosa de San Vincente

    Hormigos

    Huecas

    Lominchar

    Lucillos

    Maqueda

    Mentrida- Montearagón

    Nombela

    Novés

    Otero

    Palomeque

    Paredes

    Paredas de Escalona

    Pelahustán

    Portillo

    Real de San Vincente

    Recas

    Rielves

    Santa Olalla

    Santa Cruz del Retamar

    Torre de Esteban Hambrán

    Torrijos

    Val de Santo Domingo

    Valmojado

    Ventas de Retamosa

    Villamiel

    Viso

    Yunclillos

    1.2.25. Regione determinata Montilla-Moriles

    Aguilar de la Frontera

    Baena

    Cabra

    Castro del Rio

    Doña Mencia

    Espejo

    Fernán-Nuñez

    Lucena

    Montalbán

    Montemayor

    Montilla

    Monturque

    Moriles

    Nueva Carteya

    Puente Genil

    Rambla

    Santaella

    1.2.26. Regione determinata Navarra

    (a) Sottoregione Ribera Baja

    Ablitas

    Arguedas

    Barillas

    Cascante

    Castejón

    Cintruénigo

    Corella

    Fitero

    Monteagudo

    Murchante

    Tudela

    Tulebras

    Valtierra

    (b) Sottoregione Ribera Alta

    Artajona

    Beire

    Berbinzana

    Cadreita

    Caparroso

    Cárcar

    Carcastillo

    Falces

    Funes

    Larraga

    Lerin

    Lodosa

    Marcilla

    Mélida

    Milagro

    Miranda de Arga

    Murillo el Fruto

    Murillo el Cuende

    Olite

    Peralta

    Pitillas

    Sansoain

    Santacara

    Sesma

    Tafalla

    Villafranca

    (c) Sottoregione Tierra Estella

    Aberin

    Allo

    Arcos

    Arellano

    Arróniz

    Ayeguí

    Barbarín

    Busto

    Desojo

    Discastillo

    Espronceda

    Estella

    Igúzquiza

    Lazagurria

    Luquín

    Mendaza

    Morentin

    Oteiza de la Solana

    Sansol

    Torralba del Rio

    Torres del Rio

    Valle de Yerri

    Villatuerta

    Villa mayor de Monjardín

    (d) Sottoregione Valdizarbe

    Adios

    Añorbe

    Artazu

    Barásoain

    Biurrun

    Cirauqui

    Etxauri

    Enériz

    Garinoain

    Guirguillano

    Legarda

    Leoz

    Mañeru

    Mendigorria

    Muruzábal

    Obanos

    Orisoain

    Oloriz

    Puente la Reina

    Pueyo

    Tiebas-Muruarte de Reta

    Tirapu

    Ucar

    Unzué

    Uterga

    (e) Sottoregione Baja Montaña

    Aibar

    Aoiz

    Cáseda

    Eslava

    Ezprogui

    Gallipienzo

    Javier

    Leache

    Lerga

    Llédena

    Lumbier

    Sada

    San Martin de Unx

    Sanguesa

    Ujué

    1.2.27. Regione determinata Penedès

    Abrera

    Aiguamurcia

    Albinyana

    Avinyonet

    Banyeres

    Begues

    Bellvei

    Bisbal del Penedès, La

    Bonastre

    Cabanyas

    Cabrera d'Igualada

    Calafell

    Canyelles

    Castellet i Gornal

    Castellvi Rosanes

    Castellvi de la Marca

    Cervelló

    Corbera de Llobregat

    Creixell

    Cubelles

    Cunit

    Font-rubí

    Gelida

    Granada

    Hostalets de Pierola

    Llacuna

    Llorenç del Penedès

    Martorell

    Mascefa

    Mediona

    Montmell

    Olèrdola

    Olesa de Bonesvalls

    Olivella

    Pacs del Penedès

    Piera

    Pla del Penedès

    Pontons

    Puigdálber

    Roda de Barà

    Sant Llorenç d'Hortons

    Sant Quinti de Mediona

    Sant Sadurni d'Anoia

    Sant Cugat Sesgarrigues

    Sant Esteve Sesrovires

    Sant Jaume dels Domenys

    Santa Margarida i els Monjos

    Santa Fe del Penedès

    Santa Maria de Miralles

    Santa Oliva

    Sant Jaume dels Domenys

    Sant Marti de Sarroca

    Sant Pere de Ribes

    Sant Pere de Rindebitlles

    Sitges

    Subirats

    Torrelavid

    Torrelles de Foix

    Vallirana

    Vendrell, El

    Vilafranca del Penedès

    Vilanova i la Geltrú

    Viloví

    1.2.28. Regione determinata Priorato

    Bellmunt del Priorat

    Gratallops

    Lloà

    Morera de Montsant

    Poboleda

    Porrerà

    Torroja del Priorat

    Vilella Alta

    Vilella Baixa

    1.2.29. Regione determinata Rias Baixas

    (a) Sottoregione Val do Salnés

    Caldas de Reis

    Cambados

    Meaño

    Meis

    Portas

    Ribadumia

    Sanxenxo

    Vilanova de Arousa

    Villagracia de Arousa

    (b) Sottoregione Condado do Tea

    A Cañiza

    Arbo

    As Neves

    Crecente

    Salvaterra de Miño

    (c) Sottoregione O Rosal

    O Rosal

    Tomiño

    Tui

    1.2.30. Regione determinata Ribeiro

    Arnoia

    Beade

    Carballeda de Avia

    Castrelo de Miño

    Cenlle

    Cortegada

    Leiro

    Punxin

    Ribadavia

    1.2.31. Regione determinata Ribeira del Duero

    Adrada de Haza

    Aguilera

    Alcubilla de Avellaneda

    Aldehorno

    Anguix

    Aranda de Duero

    Baños de Valdearados

    Berlangas de Roa

    Boada de Roa

    Bocos de Duero

    Burgo de Osma

    Caleruega

    Campillo de Aranda

    Canalejas de Peñafiel

    Castillejo de Robledo

    Castrillo de la Vega

    Castrillo de Duero

    Cueva de Roa

    Curiel de Duero

    Fompedraza

    Fresnilla de las Dueñas

    Fuentecén

    Fuentelcésped

    Fuentelisendo

    Fuentemolinos

    Fuentenebro

    Fuentespina

    Gumiel del Mercado

    Gumiel de Hizán

    Guzmán

    Haza

    Honrubia de la Cuesta

    Hontangas

    Hontoria de Valdearados

    Horra

    Hoyales de Roa

    Langa de Duero

    Mambrilla de Castrejón

    Manzanillo

    Milagros

    Miño de san Esteban

    Montejo de la Vega de la Zerrezuela

    Moradillo de Roa

    Nava de Roa

    Olivares de Duero

    Olmedillo de Roa

    Olmos de Peñafiel

    Pardilla

    Pedrosa de Duero

    Peñafiel

    Peñaranda de Duero

    Pesquera de Duero

    Piñel de Abajo

    Piñel de Arriba

    Quemada

    Quintana del Pidio

    Quintanamanvirgo

    Quintanilla de Onésimo

    Quintanilla de Arriba

    Rábano

    Roa de Duero

    Roturas

    San Esteban de Gormaz

    San Juan del Monte

    San Martin de Rubiales

    Santa Cruz de la Salceda

    Sequera de Haza

    Sotillo de la Ribera

    Terradillos de Esgueva

    Torre de Peñafiel

    Torregalindo

    Tórtoles de Esgueva

    Tubilla del Lago

    Vadocondes

    Valbuena de Duero

    Valcabado de Roa

    Valdeande

    Valdearcos de la Vega

    Valdezate

    Vid

    Villaescusa de Roa

    Villalba de Duero

    Villalbilla de Gumiel

    Villatuelda

    Villaverde de Montejo

    Villovela de Esgueva

    Zazuar

    1.2.32. Regione determinata Rioja

    (a) Sottoregione Rioja Alavena:

    Baños de Ebro

    Barriobusto

    Cripán

    Elciego

    Elvillar de Alava

    Labastida

    Labraza

    Laguardia

    Lanciego

    Lapuebla de Labarca

    Leza

    Moreda de Alava

    Navaridas

    Oyón

    Salinillas de Buradon

    Samaniego

    Villanueva de Alava

    Yécora

    (b) Sottoregione Rioja Alta

    Abalos

    Alesón

    Alesanco

    Anguciana

    Arenzana de Arriba

    Arenzana de Abajo

    Azofra

    Badarán

    Bañares

    Baños de Rio Tobía

    Baños de Rioja

    Berceo

    Bezares

    Bobadilla

    Briñas

    Briones

    Camprovín

    Canillas

    Cañas

    Cárdenas

    Casalarreina

    Castañares de Rioja

    Cellorigo

    Cenicero

    Cidamón

    Cihuri

    Cirueña

    Cordovín

    Cuzcurrita de Rio Tirón

    Daroca de Rioja

    Entrena

    Estollo

    Fonseca

    Fonzaleche

    Fuenmayor

    Galbárruli

    Gimileo

    Haro

    Herramélluri

    Hervias

    Hormilleja

    Hormilla

    Hornos de Moncalvillo

    Huércanos

    Lardero

    Leiva

    Logroño

    Manjarrés

    Matute

    Medrano

    Nájera

    Navarrete

    Ochándurí

    Ollaurí

    Rodezno

    Sajazarra

    San Millán de Yécora

    San Torcuato

    San Vicente de la Sonsierra

    San Asensio

    Santa Coloma

    Sojuela

    Sorzano

    Sotés

    Tirgo

    Tormantos

    Torrecilla Sobre Alesanco

    Torremontalbo

    Treviana

    Tricio

    Uruñuela

    Ventosa

    Villajero

    Villalba de Rioja

    Villar de Torre

    Zarratón

    (c) Sottoregione Rioja Baja

    Agoncillo

    Aguilar del río Alhama

    Albelda de Iregua

    Alberite

    Alcanadre

    Aldeanueva de Ebro

    Alfaro

    Andosilla

    Aras

    Arnedo

    Arrúbal

    Ausejo

    Autol

    Azagra

    Bargota

    Bergasa

    Bergasilla

    Calahorra

    Cervera del rio Alhama

    Clavijo

    Corera

    Cornago

    Galilea

    Grávalos

    Herce

    Igea

    Lagunilla del Jubera

    Leza del Río Leza

    Mendavia

    Molinos de Ocón

    Murillo del Río Leza

    Nalda

    Ocón

    Pradejón

    Quel

    Redal

    Ribafrecha

    Rincón de Soto

    San Adrián

    Santa Engracia de Jubera

    Sartaguda

    Tudelilla

    Viana

    Villa de Ocón

    Villamediana de Iregua

    Villar de Arnedo

    1.2.33. Regione determinata Rueda

    Aguasal

    Alaejos

    Alcazarén

    Aldehuela del Codonal

    Almenara de Adaja

    Ataquines

    Bernuy de Coca

    Blasconuño de Matacabras

    Bobadilla del Campo

    Bócigas

    Brahojos de Medina

    Campillo

    Carpio del Campo

    Castrejón

    Castronuño

    Cervillego de la Cruz

    Codorniz

    Donhierro

    Fresno el Viejo

    Fuente Olmedo

    Fuente de Santa Cruz

    Fuente el sol

    Gomeznarro

    Hornillos

    Juarros de Voltoya

    Llano de Olmedo

    Llomoviejo

    Madrigal de las Altas Torres

    Matapozuelos

    Medina del Campo

    Mojados

    Montejo de Arévalo

    Montuenga

    Moraleja de Coca

    Moraleja de las Panaderas

    Muriel

    Nava del Rey

    Nava de La Asunción

    Nieva

    Nueva Villa de las Torres

    Olmedo

    Pollos

    Pozal de Gallinas

    Pozáldez

    Puras

    Ramiro

    Rapariegos

    Rodilana

    Rubi de bracamonte

    Rueda

    San Cristobal de la Vega

    Santuiste de San Juan Bautista

    Salvador de Zapardiel

    San Pablo de la Moraleja

    Seca

    Serrada

    Siete Iglesias de Travancos

    Tordesillas

    San Vicente del Palacio

    Torrecilla de la Orden

    Torrecilla de la Abadesa

    Torecilla del Valle

    Tolocirio

    Valdestillas

    Velascalvaro

    Ventosa de la Cuesta

    Villafranca de Duero

    Villagonzalo de Coca

    Villanueva de Duero

    Villaverde de Medina

    Zarza

    1.2.34. Regione determinata Somontano

    Abiego

    Adahuesca

    Angues

    Alcalá del Obispo

    Alquézar

    Antillón

    Argavieso

    Azara

    Azlor

    Barbastro

    Barbuñales

    Berbegal

    Bierge

    Blecua y Torres

    Capella

    Casbas de Huesca

    Castillazuelo

    Colungo

    Estada

    Estadilla

    Fonz

    Grado

    Graus

    Hoz y Costean

    Ibieca

    Ilche

    Laluenga

    Laperdiguera

    Lascellas-Ponzano

    Naval

    Olvena

    Peralta de Alcofea

    Peraltilla

    Perarrúa

    Pertusa

    Pozán de Vero

    Puebla de Castro

    Salas Altas

    Salas Bajas

    Santa Maria Dulcis

    Secastilla

    Siétamo

    Torres de Alcanadre

    1.2.35. Regione determinata Tacoronte-Acentejo

    El Sauzal

    Matanza de Acentejo

    Victoria de Acentejo

    Laguna

    Santa Úrsula

    Tacoronte

    Tegueste

    1.2.36. Regione determinata Tarragona

    (a) Sottoregione Campo de Tarragona

    Alcover

    Aleixar

    Alforja

    Alió

    Almoster

    Altafulla

    Argentera

    Ascó

    Benisanet

    Borges del Camp

    Botarell

    Bràfim

    Cabra del Camp

    Cambrils

    Castellvell del Camp

    Catllar

    Colldejou

    Constantí

    Cornudella

    Duesaigües

    Figuerola del Camp

    Garcia

    Garidells

    Ginestar

    Masó

    Masllorens

    Maspujols

    Milà

    Miraver

    Montbrió del Camp

    Montferrí

    Mont-roig

    Mora d'Ebre

    Mora la Nova

    Morell

    Nou de Gaià

    Nulles

    Pallareros

    Perafort

    Pla da Santa María

    Pobla de Montornès

    Pobla de Mafumet

    Puigpelat

    Renau

    Reus

    Riera de Gaià

    Riudecanyes

    Rodonyà

    Rourell

    Ruidecols

    Ruidoms

    Salomó

    Secuita

    Selva del Camp

    Tarragona

    Tivissa

    Torre del Espanyol

    Torredembarra

    Ulldemolins

    Vallmoll

    Valls

    Vespella

    Vila-rodona

    Vilabella

    Vilallonga del Camp

    Vilanova d'Escornalbou

    Vilaseca i Salou

    Vinebre

    Vinyols i els Arcs

    (b) Sottoregione Falset

    Cabassers

    Capçanes

    Figuera

    Guiamets, Els, i Marçà

    Masroig

    Pradell

    Torre de Fontaubella

    1.2.37. Regione determinata Terra Alta

    Arnés

    Batea

    Bot Pinell de Brai

    Caseres

    Corbera de Terra Alta

    Fatarella, Gandesa

    Horta de Sant Joan

    Pobla de Massalauca

    Prat de Comte

    Vilalba dels Arcs

    1.2.38. Regione determinata Toro

    Argujillo

    Bóveda de Toro

    Morales de Toro

    Pego

    Peleagonzalo

    Piñero

    San Román de Hornija

    San Miguel de la Ribera

    Sanzoles

    Toro

    Valdefinjas

    Venialbo

    Villabuena del Puente

    Villafranca de Duero

    1.2.39. Regione determinata Utiel-Requena

    Camporrobles

    Caudete

    Fuenterrobles

    Siete Aguas

    Sinarcas

    Utiel

    Venta del Moro

    Villagordo

    1.2.40. Regione determinata Valdeorras

    Barco

    Bollo

    Carballeda de Valdeorras

    Laroco

    Petín

    Rúa

    Rubiana

    Villamartin

    1.2.41. Regione determinata Valdepeñas

    Alcubillas

    Moral de Calatrava

    San Carlos del Valle

    Santa Cruz de Mudela

    Torrenueva

    Valdepeñas

    1.2.42. Regione determinata Valencia

    Camporrobles

    Caudete de las Fuentes

    Fuenterrobles

    Requena

    Sieteaguas

    Sinarcas

    Utiel

    Venta del Moro

    Villargordo del Cabriel

    (a) Sottoregione Alto Turia

    Alpuente

    Aras de Alpuente

    Chelva

    La Yesa

    Titaguas

    Tuéjar

    (b) Sottoregione Valentino

    Alborache

    Alcublas

    Andilla

    Bugarra

    Buñol

    Casinos

    Cheste

    Chiva

    Chulilla

    Domeño

    Estivella

    Gestalgar

    Godelleta

    Higueruelas

    Lliria

    Losa del Obispo

    Macastre

    Monserrat

    Montroy

    Montserrat

    Pedralba

    Real de Montroy

    Turís

    Villamarxant

    Villar del Arzobispo

    (c) Sottoregione Moscatel de Valencia

    Catadau

    Cheste

    Chiva

    Godelleta

    Llombai

    Monserrat

    Montroy

    Real de Montroy

    Turis

    (d) Sottoregione Clariano

    Adzaneta de Albaida

    Agullent

    Albaida

    Alfarrasí

    Ayelo de Malferit

    Ayelo de Rugat

    Bèlgida

    Bellús

    Beniatjar

    Benicolet

    Benigànim

    Bocairem

    Bufalí

    Castelló de Rugat

    Font la Figuera

    Fontanars dels Alforins

    Guadasequies

    L'Olleria

    La Pobla del Duc

    Llutxent

    Moixent

    Montaberner

    Montesa

    Montichelvo

    Ontinyent

    Otos

    Palomar

    Pinet

    Quatretonda

    Ràfol de Salem

    Sempere

    Terrateig

    Vallada

    1.2.43. Regione determinata Valle de Güimar

    Arafo

    Candelaria

    Güimar

    1.2.44. Regione determinata Valle de la Orotava

    La Orotava

    Puerto de la Cruz

    Los Realejos

    1.2.45. Regione determinata Vinos de Madrid

    (a) Sottoregione Arganda

    Ambite

    Aranjuez

    Arganda del Rey

    Belmonte de Tajo

    Campo Real

    Carabaña

    Chinchón

    Colmenar de Oreja

    Fuentidueña de Tajo

    Getafe

    Loeches

    Mejorada del Campo

    Morata de Tajuña

    Orusco

    Perales de Tajuña

    Pezuela de las Torres

    Pozuelo del Rey

    Tielmes

    Titulcia

    Valdaracete

    Valdelaguna

    Valdilecha

    Villaconejos

    Villamanrique de Tajo

    Villar del Olmo

    Villarejo de Salvanés

    (b) Sottoregione Navalcarnero

    Álamo

    Aldea del Fresno

    Arroyomolinos

    Batres

    Brunete

    Fuenlabrada

    Griñón

    Humanes de Madrid

    Moraleja de Enmedio

    Móstoles

    Navalcarnero

    Parla

    Serranillos del Valle

    Sevilla la Nueva

    Valdemorillo

    Villamanta

    Villamantilla

    Villanueva de la Cañada

    Villaviciosa de Odón

    (c) Sottoregione San Martín del Valdeiglesias

    Cadalso de los Vidrios

    Cenicientos

    Chapinería

    Colmenar de Arroyo

    Navas del Rey

    Pelayos de la Presa

    Rozas de Puerto Real

    San Martín de Valdeiglesias

    Villa del Prado

    1.2.46. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

    San Juan de la Rambla

    La Guancha

    Icod de los vinos

    Garachico

    Los Silos

    Buenavista del Norte

    El Tanque

    Santiago del Teide

    Guía de Isora

    1.2.47. Regione determinata Yecla

    Yecla

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Abanilla

    Bages

    Bajo Aragón

    Cádiz

    Campo de Cartagena

    Cañamero

    Cebreros

    Contraviesa-Alpujarra

    Fermoselle-Arribes del Duero

    Gálvez

    La Gomera

    Gran Canaria-El Monte

    Manchuela

    Matanegra

    Medina del Campo

    Montánchez

    Plà i Llevant de Mallorca

    Pozohondo

    Ribeira Sacra

    Ribera Alta del Guadiana

    Ribera Baja del Guadiana

    Sacedón-Mondéjar

    Sierra de Alcaraz

    Tierra de Barros

    Tierra del Vino de Zamora

    Tierra Baja de Aragón

    Valdejalón

    Valdevimbre-Los Oteros

    Valle del Cinca

    Valle del Miño-Ourense

    B. Diciture tradizionali

    Amontillado

    Chacoli-Txakolina

    Criadera

    Criaderas y Soleras

    Crianza

    Denominacíon de Origen / DO

    Denominacíon de Origen calificada / DOCa

    Fino

    Fondillón

    Lagrima

    Oloroso

    Pajarete

    Palo cortado

    Raya

    Vendimia temprana

    Vendimia seleccionada

    Vino de la Tierra

    IV. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ELLENICA

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (denominazione d'origine controllata)

    Σάμος (Samos)

    Πατρών (Patras)

    Ρίου Πατρών (Patras)

    Κεφαλληνίας (Kephalonia)

    Ρόδου (Rhodos)

    Λήμνου (Lemnos)

    1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)

    Σητεία (Sitia)

    Νεμέα (Nemea)

    Σαντορίνη (Santorini)

    Δαφνές (Dafnes)

    Ρόδος (Rhodos)

    Νάουσα (Naoussa)

    Κεφαλληνίας (Kephalonia)

    Ραψάνη (Rapsani)

    Μαντινεία (Mantinea)

    Πεζά (Peza)

    Αρχάνες (Archanes)

    Πάτραι (Patras)

    Ζίτσα (Zitsa)

    Αμύνταιον (Amynteon)

    Γουμένισσα (Gumenissa)

    Πάρος (Paros)

    Λήμνος (Lemnos)

    Αγχίαλος (Anchialos)

    Πλαγιές Μελίτωνα (Colline di Meliton)

    Μεσενικόλα (Mesenicola)

    2. Vini da tavola

    2.1. Oνομασία κατά παράδοση (designazione tradizionale)

    Αττικής (Attiki)

    Βοιωτίας (Viotias)

    Ευβοίας (Evias)

    Μεσογείων (Messoghion)

    Κρωπίας (Kropias)

    Κορωπίου (Koropiou)

    Μαρκοπούλου (Markopoulou)

    Μεγάρων (Megaron)

    Παιανίας (Peanias)

    Λιοπεσίου (Liopessiou)

    Παλλήνης (Pallinis)

    Πικερμίου (Pikermiou)

    Σπάτων (Spaton)

    Θηβών (Thivon)

    Γιάλτρων (Guialtron)

    Καρύστου (Karystou)

    Χαλκίδας (Halkidas)

    Ζακύνθου (Zante)

    2.2. Τοπικός οίνος (vino tipico)

    Τοπικός οίνος Τριφυλίας (vino tipico di Trifilia)

    Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Messimvria)

    Επανωμίτικος τοπικός οίνος (vino tipico d'Epanomia)

    Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vino tipico delle colline di Korinthia)

    Τοπικός οίνος Πυλίας (vino tipico di Pylia)

    Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (vino tipico delle colline di Vertiskos)

    Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Heraklion)

    Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Lassithi)

    Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Peloponneso)

    Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vino tipico di Messina)

    Μακεδονικός τοπικός οίνος (vino tipico di Macedonia)

    Κρητικός τοπικός οίνος (vino tipico di Creta)

    Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thessalia)

    Τοπικός οίνος Κισάμου (vino tipico di Kissamos)

    Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vino tipico di Tyrnavos)

    Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vino tipico delle colline di Ampelos)

    Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vino tipico di Villiza)

    Τοπικός οίνος Γρεβενών (vino tipico di Grevena)

    Τοπικός οίνος Αττικής (vino tipico di Attiki)

    Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Agioritikos)

    Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Dodekaniso)

    Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Anavyssiotikos)

    Παιανίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Peanitikos)

    Τοπικός οίνος Δράμας (vino tipico di Drama)

    Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Krania)

    Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vino tipico delle colline di Parnitha)

    Συριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Syros)

    Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vino tipico di Thiva)

    Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (vino tipico delle colline di Kitheron)

    Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (vino tipico delle colline di Petrotou)

    Τοπικός οίνος Γερανίων (vino tipico di Gerania)

    Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Pallini)

    Αττικός τοπικός οίνος (vino tipico di Attiki)

    Αγοριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Agorianos)

    Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (vino tipico della valle di Atalanti)

    Τοπικός οίνος Αρκαδίας (vino tipico di Arcadia)

    Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Paggeoritikos)

    Τοπικός οίνος Μεταξάτων (vino tipico di Metaxata)

    Τοπικός οίνος Κλημέντι (vino tipico di Klimenti)

    Τοπικός οίνος Ημαθίας (vino tipico di Hemathia)

    Τοπικός οίνος Κέρκυρας (vino tipico di Kerkyra - Corfù)

    Τοπικός οίνος Σιθωνίας (vino tipico di Sithonia)

    Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (vino tipico di Mantzavinata)

    Ισμαρικός τοπικός οίνος (vino tipico di Ismarikos)

    Τοπικός οίνος Αβδήρων (vino tipico di Avdira)

    Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (vino tipico di Ioannina)

    Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (vino tipico delle colline di Aigialieias)

    Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (vino tipico delle colline di Ainou)

    Θρακικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thrakie)

    Τοπικός οίνος Ιλιου (vino tipico di Ilion)

    Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Metsovon)

    Κορωπιότικος τοπικός οίνος (vino tipico di Koropie)

    Τοπικός οίνος Θαψάνων (vino tipico di Thapsanon)

    Σιατιστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Siatistinon)

    Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (vino tipico di Ritsona Avlidos)

    Τοπικός οίνος Λετρίνων (vino tipico di Letrina)

    Τοπικός οίνος Τεγέας (vino tipico di Tegeas)

    Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (vino tipico del Mare Egeo)

    Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (vino tipico di Aigaion pelagos)

    Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (vino tipico delle colline settentrionali di Penteli)

    Σπατανέικος τοπικός οίνος (vino tipico di Spata)

    Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Markopoulo)

    Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (vino tipico di Lilantio Pedion)

    Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (vino tipico di Chalkidiki)

    Καρυστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Karystos)

    Τοπικός οίνος Χαλικούνας (vino tipico di Chalikouna)

    Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (vino tipico di Opountia Lokrida)

    Τοπικός οίνος Πέλλας (vino tipico di Pella)

    Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Andriani)

    Τοπικός οίνος Σερρών (vino tipico di Serres)

    Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (vino tipico di Sterea Ellada)

    B. Diciture tradizionali

    Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (denominazione d'origine controllata)

    Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)

    Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (denominazione tradizionale Retsina)

    Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (denominazione tradizionale Verdea di Zante)

    Τοπικός οίνος (vino tipico)

    από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

    Κάβα (Cava)

    Ρετσίνα (Retsina)

    Κτήμα (Ktima)

    Αρχοντικό (Archontiko)

    Αμπελώνες (Ampelones)

    Οίνος φυσικώς γλυκύς (vino naturalmente dolce)

    V. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

    1.1. Vqprd designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata e garantita"

    Albana di Romagna

    Asti

    Barbaresco

    Barolo

    Brachetto d'Acqui

    Brunello di Montalcino

    Carmignano

    Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:

    - Montalbano

    - Rufina

    - Colli fiorentini

    - Colli senesi

    - Colli aretini

    - Colline pisane

    - Montespertoli

    Cortese di Gavi

    Franciacorta

    Gattinara

    Gavi

    Ghemme

    Montefalco Sagrantino

    Montepulciano

    Recioto di Soave

    Taurasi

    Torgiano

    Valtellina

    Valtellina Grumello

    Valtellina Inferno

    Valtellina Sassella

    Valtellina Valgella

    Vernaccia di San Gimignano

    Vermentino di Gallura

    1.2. Vqprd designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata"

    1.2.1. Regione Piemonte

    Alba

    Albugnano

    Alto Monferrato

    Acqui

    Asti

    Boca

    Bramaterra

    Caluso

    Canavese

    Cantavenna

    Carema

    Casalese

    Casorzo d'Asti

    Castagnole Monferrato

    Castelnuovo Don Bosco

    Chieri

    Colli tortonesi

    Colline novaresi

    Colline saluzzesi

    Coste della Sesia

    Diano d'Alba

    Dogliani

    Fara

    Gabiano

    Langhe monregalesi

    Langhe

    Lessona

    Loazzolo

    Monferrato

    Monferrato Casalese

    Ovada

    Piemonte

    Pinorelese

    Roero

    Sizzano

    Valsusa

    Verduno

    1.2.2. Regione Val d'Aosta

    Arnad-Montjovet

    Chambave

    Nus

    Donnas

    La Salle

    Enfer d'Arvier

    Morgex

    Torrette

    Valle d'Aosta

    Vallée d'Aoste

    1.2.3. Regione Lombardia

    Botticino

    Capriano del Colle

    Cellatica

    Garda

    Garda Colli Mantovani

    Lugana

    Mantovano

    Oltrepò Pavese

    Riviera del Garda Bresciano

    San Colombano al Lambro

    San Martino Della Battaglia

    Terre di Franciacorta

    Valcalepio

    1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige

    Alto Adige

    Bozner Leiten

    Bressanone

    Brixner

    Buggrafler

    Burgraviato

    Caldaro

    Casteller

    Colli di Bolzano

    Eisacktaler

    Etschtaler

    Gries

    Kalterer

    Kalterersee

    Lago di Caldaro

    Meraner Hügel

    Meranese di collina

    Santa Maddalena

    Sorni

    St. Magdalener

    Südtirol

    Südtiroler

    Terlaner

    Terlano

    Teroldego Rotaliano

    Trentino

    Trento

    Val Venosta

    Valdadige

    Valle Isarco

    Vinschgau

    1.2.5. Regione Veneto

    Bagnoli di Sopra

    Bagnoli

    Bardolino

    Breganze

    Breganze Torcolato

    Colli Asolani

    Colli Berici

    Colli Berici Barbarano

    Colli di Conegliano

    Colli di Conegliano Fregona

    Colli di Conegliano Refrontolo

    Colli Euganei

    Conegliano

    Conegliano Valdobbiadene

    Conegliano Valdobbiadene Cartizze

    Custoza

    Etschtaler

    Gambellara

    Garda

    Lessini Durello

    Lison Pramaggiore

    Lugana

    Montello

    Piave

    San Martino della Battaglia

    Soave

    Valdadige

    Valdobbiadene

    Valpantena

    Valpolicella

    1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia

    Carso

    Colli Orientali del Friuli

    Colli Orientali del Friuli Cialla

    Colli Orientali del Friuli Ramandolo

    Colli Orientali del Friuli Rosazzo

    Collio

    Collio Goriziano

    Friuli Annia

    Friuli Aquileia

    Friuli Grave

    Friuli Isonzo

    Friuli Latisana

    Isonzo del Friuli

    Lison Pramaggiore

    1.2.7. Regione Liguria

    Albenga

    Albenganese

    Cinque Terre

    Colli di Luni

    Colline di Levanto

    Dolceacqua

    Finale

    Finalese

    Golfo del Tigullio

    Riviera Ligure di Ponente

    Riviera dei fiori

    1.2.8. Regione Emilia-Romagna

    Bosco Eliceo

    Castelvetro

    Colli Bolognesi

    Colli Bolognesi Classico

    Colli Bolognesi Colline di Riosto

    Colli Bolognesi Colline Marconiane

    Colli Bolognesi Colline Oliveto

    Colli Bolognesi Monte San Pietro

    Colli Bolognesi Serravalle

    Colli Bolognesi Terre di Montebudello

    Colli Bolognesi Zola Predosa

    Colli d'Imola

    Colli di Faenza

    Colli di Parma

    Colli di Rimini

    Colli di Scandiano e Canossa

    Colli Piacentini

    Colli Piacentini Monterosso

    Colli Piacentini Val d'Arda

    Colli Piacentini Val Nure

    Colli Piacentini Val Trebbia

    Reggiano

    Reno

    Romagna

    Santa Croce

    Sorbara

    1.2.9. Regione Toscana

    Barco Reale di Carmignano

    Bolgheri

    Bolgheri Sassicaia

    Candia dei Colli Apuani

    Carmignano

    Chianti

    Chianti classico

    Colli Apuani

    Colli dell'Etruria Centrale

    Colli di Luni

    Colline Lucchesi

    Costa dell'"Argentario"

    Elba

    Empolese

    Montalcino

    Montecarlo

    Montecucco

    Montepulciano

    Montereggio di Massa Marittima

    Montescudaio

    Parrina

    Pisano di San Torpè

    Pitigliano

    Pomino

    San Gimignano

    San Torpè

    Sant'Antimo

    Scansano

    Val d'Arbia

    Val di Cornia

    Val di Cornia Campiglia Marittima

    Val di Cornia Piombino

    Val di Cornia San Vincenzo

    Val di Cornia Suvereto

    Valdichiana

    Valdinievole

    1.2.10. Regione Umbria

    Assisi

    Colli Martani

    Colli Perugini

    Colli Amerini

    Colli Altotiberini

    Colli del Trasimeno

    Lago di Corbara

    Montefalco

    Orvieto

    Orvietano

    Todi

    Torgiano

    1.2.11. Regione Marche

    Castelli di Jesi

    Colli pesaresi

    Colli Ascolani

    Colli maceratesi

    Conero

    Esino

    Focara

    Matelica

    Metauro

    Morro d'Alba

    Piceno

    Roncaglia

    Serrapetrona

    1.2.12. Regione Lazio

    Affile

    Aprilia

    Capena

    Castelli Romani

    Cerveteri

    Circeo

    Colli albani

    Colli della Sabina

    Colli lanuvini

    Colli etruschi viterbesi

    Cori

    Frascati

    Genazzano

    Gradoli

    Marino

    Montecompatri Colonna

    Montefiascone

    Olevano romano

    Orvieto

    Piglio

    Tarquinia

    Velletri

    Vignanello

    Zagarolo

    1.2.13. Regione Abruzzo

    Abruzzo

    Abruzzo Colline teramane

    Controguerra

    Molise

    1.2.14. Regione Molise

    Biferno

    Pentro d'Isernia

    1.2.15. Regione Campania

    Avellino

    Aversa

    Campi Flegrei

    Capri

    Castel San Lorenzo

    Cilento

    Costa d'Amalfi Furore

    Costa d'Amalfi Ravello

    Costa d'Amalfi Tramonti

    Costa d'Amalfi

    Falerno del Massico

    Galluccio

    Guardiolo

    Guardia Sanframondi

    Ischia

    Massico

    Penisola Sorrentina

    Penisola Sorrentina-Gragnano

    Penisola Sorrentina-Lettere

    Penisola Sorrentina-Sorrento

    Sannio

    Sant'Agata de' Goti

    Solopaca

    Taburno

    Tufo

    Vesuvio

    1.2.16. Regione Puglia

    Alezio

    Barletta

    Brindisi

    Canosa

    Castel del Monte

    Cerignola

    Copertino

    Galatina

    Gioia del Colle

    Gravina

    Leverano

    Lizzano

    Locorotondo

    Lucera

    Manduria

    Martinafranca

    Matino

    Nardò

    Ortanova

    Ostuni

    Puglia

    Salice salentino

    San Severo

    Squinzano

    Trani

    1.2.17. Regione Basilicata

    Vulture

    1.2.18. Regione Calabria

    Bianco

    Bivongi

    Cirò

    Donnici

    Lamezia

    Melissa

    Pollino

    San Vito di Luzzi

    Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

    Savuto

    Scavigna

    Verbicaro

    1.2.19. Regione Sicilia

    Alcamo

    Contea di Sclafani

    Contessa Entellina

    Delia Nivolalli

    Eloro

    Etna

    Faro

    Lipari

    Marsala

    Menfi

    Noto

    Pantelleria

    Sambuca di Sicilia

    Santa Margherita di Belice

    Sciacca

    Siracusa

    Vittoria

    1.2.20. Regione Sardegna

    Alghero

    Arborea

    Bosa

    Cagliari

    Campidano di Terralba

    Mandrolisai

    Oristano

    Sardegna

    Sardegna-Capo Ferrato

    Sardegna-Jerzu

    Sardegna-Mogoro

    Sardegna-Nepente di Oliena

    Sardegna-Oliena

    Sardegna-Semidano

    Sardegna-Tempio Pausania

    Sorso Sennori

    Sulcis

    Terralba

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    2.1. Abruzzo

    Alto tirino

    Colline Teatine

    Colli Aprutini

    Colli del sangro

    Colline Pescaresi

    Colline Frentane

    Histonium

    Terre di Chieti

    Valle Peligna

    Vastese

    2.2. Basilicata

    Basilicata

    2.3. Provincia autonoma di Bolzano

    Dolomiti

    Dolomiten

    Mitterberg

    Mitterberg tra Cauria e Tel

    Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

    2.4. Calabria

    Arghilla

    Calabria

    Condoleo

    Costa Viola

    Esaro

    Lipuda

    Locride

    Palizzi

    Pellaro

    Scilla

    Val di Neto

    Valdamato

    Valle dei Crati

    2.5. Campania

    Colli di Salerno

    Dugenta

    Epomeo

    Irpinia

    Paestum

    Pompeiano

    Roccamonfina

    Terre del Volturno

    2.6. Emilia-Romagna

    Castelfranco Emilia

    Bianco dei Sillaro

    Emilia

    Fortana del Taro

    Forli

    Modena

    Ravenna

    Rubicone

    Sillaro

    Terre die Veleja

    Val Tidone

    2.7. Friuli-Venezia Giulia

    Alto Livenza

    Venezia Giulia

    Venezie

    2.8. Lazio

    Civitella d'Agliano

    Colli Cimini

    Frusinate

    Dei Frusinate

    Lazio

    Nettuno

    2.9. Liguria

    Colline Savonesi

    Val Polcevera

    2.10. Lombardia

    Alto Mincio

    Benaco bresciano

    Bergamasca

    Collina del Milanese

    Montenetto di Brescia

    Mantova

    Pavia

    Quistello

    Ronchi di Brescia

    Sabbioneta

    Sebino

    Terrazze Retiche di Sondrio

    2.11. Marche

    Marche

    2.12. Molise

    Osco

    Rotae

    Terre degli Osci

    2.13. Puglia

    Daunia

    Murgia

    Puglia

    Salento

    Tarantino

    Valle d'Itria

    2.14. Sardegna

    Barbagia

    Colli del Limbara

    Isola dei Nuraghi

    Marmila

    Nuoro

    Nurra

    Ogliastro

    Parteolla

    Planargia

    Romangia

    Sibiola

    Tharros

    Trexenta

    Valle dei Tirso

    Valli di Porto Pino

    2.15. Sicilia

    Camarro

    Colli Ericini

    Fontanarossa di Cerda

    Salemi

    Salina

    Sicilia

    Valle Belice

    2.16. Toscana

    Alta Valle della Greve

    Colli della Toscana centrale

    Maremma toscana

    Orcia

    Toscana

    Toscano

    Val di Magra

    2.17. Provincia autonoma di Trento

    Dolomiten

    Dolomiti

    Atesino

    Venezie

    Vallagarina

    2.18. Umbria

    Allerona

    Bettona

    Cannara

    Narni

    Spello

    Umbria

    2.19. Veneto

    Alto Livenza

    Colli Trevigiani

    Conselvano

    Dolomiten

    Dolomiti

    Venezie

    Marca Trevigiana

    Vallagarina

    Veneto

    Veneto orientale

    Verona

    Veronese

    B. Diciture tradizionali

    Amarone

    Auslese

    Buttafuoco

    Cacc'e mmitte

    Cannellino

    Cerasuolo

    Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C

    Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G.

    Est! Est!! Est!!!

    Fior d'arancio

    Governo all'uso Toscano

    Gutturnio

    Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T

    Lacrima

    Lacrima Christi

    Lambiccato

    Ramie

    Rebola

    Recioto

    Sangue di Guida

    Scelto

    Sciacchetrà

    Sforzato, Sfurzat

    Torcolato

    Vendemmia Tardiva

    Vin Santo Occhio di Pernice

    Vin Santo

    Vino nobile

    VI. VINI ORIGINARI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    Ahn

    Assel

    Bech-Kleinmacher

    Born

    Bous

    Burmerange

    Canach

    Ehnen

    Ellange

    Elvange

    Erpeldange

    Gostingen

    Greiveldange

    Grevenmacher

    Lenningen

    Machtum

    Mertert

    Moersdorf

    Mondorf

    Niederdonven

    Oberdonven

    Oberwormeldange

    Remerschen

    Remich

    Rolling

    Rosport

    Schengen

    Schwebsange

    Stadtbredimus

    Trintange

    Wasserbillig

    Wellenstein

    Wintringen

    Wormeldange

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    ...

    B. Diciture tradizionali

    Grand premier cru

    Marque Nationale Appellation contrôlée / AC

    Premier cru

    Vin de pays

    VII. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    Alcobaça

    Alenquer

    Almeirim

    Arruda

    Bairrada

    Biscoitos

    Borba

    Bucelas

    Carcavelos

    Cartaxo

    Castelo Rodrigo

    Chamusca

    Chaves

    Colares

    Coruche

    Cova da Beira

    Dão

    Douro

    Encostas da Nave

    Encostas de Aire

    Evora

    Graciosa

    Granja-Amareleja

    Lafões

    Lagoa

    Lagos

    Madeira/Madère/Madera

    Setúbal

    Moura

    Óbidos

    Palmela

    Pico

    Pinhel

    Planalto Mirandês

    Portalegre

    Portimão

    Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

    Redondo

    Reguengos

    Santarém

    Tavira

    Tomar

    Torres Vedras

    Valpaços

    Varosa

    Vidigueira

    Vinho Verde

    Vinhos Verdes

    1.2. Nomi delle sottoregioni

    1.2.1. Regione determinata Dão

    Alva

    Besteiros

    Castendo

    Serra da Estrela

    Silgueiros

    Terras de Senhorim

    Terras de Azurara

    1.2.3. Regione determinata Douro

    Alijó

    Lamego

    Meda

    Sabrosa

    Vila Real

    1.2.4. Sottoregione Favaios

    1.2.5. Regione determinata Varosa

    Tarouca

    1.2.6. Regione determinata Vinhos Verdes

    Amarante

    Basto

    Braga

    Lima

    Monção

    Penafiel

    Vinho Verde

    1.2.7. Altre

    Dão Nobre

    Setubal roxo

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Alentejo

    Algarve

    Alta Estremadura

    Beira Litoral

    Beira Alta

    Beiras

    Estremadura

    Ribatejo

    Minho

    Terras Durienses

    Terras de Sico

    Terras do Sado

    Trás-os-Montes

    B. Diciture tradizionali

    Colheita Seleccionada

    Denominação de Origem/DO

    Denominação de Origem Controlada/ DOC

    Garrafeira

    Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

    Região demarcada

    Roxo

    Vinho leve

    Vinho regional

    Region "Madeira"

    Frasqueira

    Region "Porto"

    Crusted/Crusting

    Lágrima

    Late Bottled Vintage/L.B.V

    Ruby

    Tawny

    Vintage

    VIII. VINI ORIGINARI DEL REGNO UNITO

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    English Vineyards

    Welsh Vineyards

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    English Counties

    Welsh Counties

    B. Diciture tradizionali

    Regional wine

    IX. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE D'AUSTRIA

    A. Indicazioni geografiche

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

    1.1. Nomi delle regioni viticole

    Burgenland

    Niederösterreich

    Steiermark

    Tirol

    Vorarlberg

    Wien

    1.2. Nomi delle regioni determinate

    1.2.1. Regione determinata Burgenland

    Neusiedlersee

    Neusiedlersee-Hügelland

    Mittelburgenland

    Südburgenland

    1.2.2. Regione determinata Niederösterreich

    Carnuntum

    Donauland

    Kamptal

    Kremstal

    Thermenregion

    Traisental

    Wachau

    Weinviertel

    1.2.3. Regione determinata Steiermark

    Süd-Oststeiermark

    Südsteiermark

    Weststeiermark

    1.2.4. Regione determinata Wien

    Wien

    1.3. Comuni, parti di comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

    1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee

    (a) Großlage:

    Kaisergarten

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Bauernaussatz

    Bergäcker

    Edelgründe

    Gabarinza

    Goldberg

    Hansagweg

    Heideboden

    Henneberg

    Herrnjoch

    Herrnsee

    Hintenaussere Weingärten

    Jungerberg

    Kaiserberg

    Kellern

    Kirchäcker

    Kirchberg

    Kleinackerl

    Königswiese

    Kreuzjoch

    Kurzbürg

    Ladisberg

    Lange Salzberg

    Langer Acker

    Lehendorf

    Neuberg

    Pohnpühl

    Prädium

    Rappbühl-Weingärten

    Römerstein

    Rustenäcker

    Sandflur

    Sandriegel

    Satz

    Seeweingärten

    Ungerberg

    Vierhölzer

    Weidener Zeiselberg

    Weidener Ungerberg

    Weidener Rosenberg

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Andau

    Apetlon

    Bruckneudorf

    Deutsch Jahrndorf

    Edelstal

    Frauenkirchen

    Gattendorf

    Gattendorf-Neudorf

    Gols

    Halbturn

    Illmitz

    Jois

    Kittsee

    Mönchhof

    Neudorf bei Parndorf

    Neusiedl am See

    Nickelsdorf

    Pamhagen

    Parndorf

    Podersdorf

    Potzneusiedl

    St. Andrä am Zicksee

    Tadten

    Wallern im Burgenland

    Weiden am See

    Winden am See

    Zurndorf

    1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

    (a) Großlagen:

    Rosaliakapelle

    Sonnenberg

    Vogelsang

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Adler/Hrvatski vrh

    Altenberg

    Bergweinärten

    Edelgraben

    Fölligberg

    Gaisrücken

    Goldberg

    Großgebirge/Veliki vrh

    Hasenriegel

    Haussatz

    Hochkramer

    Hölzlstein

    Isl

    Johanneshöh

    Katerstein

    Kirchberg

    Kleingebirge/Mali vrh

    Kleinhöfleiner Hügel

    Klosterkeller Siegendorf

    Kogel

    Kogl/Gritsch

    Krci

    Kreuzweingärten

    Langäcker/Dolnj sirick

    Leithaberg

    Lichtenbergweingärten

    Marienthal

    Mitterberg

    Mönchsberg/Lesicak

    Purbacher Bugstall

    Reisbühel

    Ripisce

    Römerfeld

    Römersteig

    Rosenberg

    Rübäcker/Ripisce

    Schmaläcker

    St Vitusberg

    Steinhut

    Wetterkreuz

    Wolfsbach

    Zbornje

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Antau

    Baumgarten

    Breitenbrunn

    Donnerskirchen

    Draßburg

    Draßburg-Baumgarten

    Eisenstadt

    Forchtenstein

    Forchtenau

    Großhöflein

    Hirm

    Hirm-Antau

    Hornstein

    Kleinhöflein

    Klingenbach

    Krensdorf

    Leithaprodersdorf

    Loipersbach

    Loretto

    Marz

    Mattersburg

    Mörbisch/See

    Müllendorf

    Neudörfl

    Neustift an der Rosalia

    Oggau

    Oslip

    Pöttelsdorf

    Pöttsching

    Purbach/See

    Rohrbach

    Rust

    St Georgen

    St. Margarethen

    Schattendorf

    Schützengebirge

    Siegendorf

    Sigless

    Steinbrunn

    Steinbrunn-Zillingtal

    Stöttera

    Stotzing

    Trausdorf/Wulka

    Walbersdorf

    Wiesen

    Wimpassing/Leitha

    Wulkaprodersdorf

    Zagersdorf

    Zemendorf

    1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland

    (a) Großlage:

    Goldbachtal

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altes Weingebirge

    Deideckwald

    Dürrau

    Gfanger

    Goldberg

    Himmelsthron

    Hochäcker

    Hochberg

    Hochplateau

    Hölzl

    Im Weingebirge

    Kart

    Kirchholz

    Pakitsch

    Raga

    Sandhoffeld

    Sinter

    Sonnensteig

    Spiegelberg

    Weingfanger

    Weislkreuz

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Deutschkreutz

    Frankenau

    Frankenau-Unterderpullendorf

    Girm

    Großmutschen

    Großwarasdorf

    Haschendorf

    Horitschon

    Kleinmutschen

    Kleinwarasdorf

    Klostermarienberg

    Kobersdorf

    Kroatisch Gerersdorf

    Kroatisch Minihof

    Lackenbach

    Lackendorf

    Lutzmannsburg

    Mannersdorf

    Markt St. Martin

    Nebersdorf

    Neckenmarkt

    Nikitsch

    Raiding

    Raiding-Unterfrauenhaid

    Ritzing

    Stoob

    Strebersdorf

    Unterfrauenheid

    Unterpetersdorf

    Unterpullendorf

    1.3.4. Regione determinata Südburgenland

    (a) Großlagen:

    Pinkatal

    Rechnitzer Geschriebenstein

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Gotscher

    Rosengarten

    Schiller

    Tiefer Weg

    Wohlauf

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Bonisdorf

    Burg

    Burgauberg

    Burgauberg-Neudauberg

    Deutsch Tschantschendorf

    Deutschschützen-Eisenberg

    Deutsch Bieling

    Deutsch Ehrensdorf

    Deutsch Kaltenbrunn

    Deutsch-Schützen

    Eberau

    Edlitz

    Eisenberg an der Pinka

    Eltendorf

    Gaas

    Gamischdorf

    Gerersdorf-Sulz

    Glasing

    Großmürbisch

    Güssing

    Güttenbach

    Hackerberg

    Hagensdorf

    Hannersdorf

    Harmisch

    Hasendorf

    Heiligenbrunn

    Hoell

    Inzenhof

    Kalch

    Kirchfidisch

    Kleinmürbisch

    Kohfidisch

    Königsdorf

    Kotezicken

    Kroatisch Tschantschendorf

    Kroatisch Ehrensdorf

    Krobotek

    Krottendorf bei Güssing

    Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

    Kukmirn

    Kulmhohe Gfang

    Limbach

    Luising

    Markt-Neuhodis

    Minihof-Liebau

    Mischendorf

    Moschendorf

    Mühlgraben

    Neudauberg

    Neumarkt im Tauchental

    Neusiedl

    Neustift

    Oberbildein

    Ollersdorf

    Poppendorf

    Punitz

    Rax

    Rechnitz

    Rehgraben

    Reinersdorf

    Rohr

    Rohrbrunn

    Schallendorf

    St Michael

    St Nikolaus

    St Kathrein

    Stadtschlaining

    Steinfurt

    Strem

    Sulz

    Sumetendorf

    Tobau

    Tschanigraben

    Tudersdorf

    Unterbildein

    Urbersdorf

    Weichselbaum

    Weiden bei Rechnitz

    Welgersdorf

    Windisch Minihof

    Winten

    Woppendorf

    Zuberbach

    1.3.5. Regione determinata Thermenregion

    (a) Großlagen:

    Badener Berg

    Vöslauer Hauerberg

    Weißer Stein

    Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

    Schatzberg

    Kappellenweg

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Am Hochgericht

    Badener Berg

    Brunner Berg

    Dornfeld

    Goldeck

    Gradenthal

    Großriede Les'hanl

    Hochleiten

    Holzspur

    In Brunnerberg

    Jenibergen

    Kapellenweg

    Kirchenfeld

    Kramer

    Lange Bamhartstäler

    Mandl-Höh

    Mitterfeld

    Oberkirchen

    Pfaffstättner Kogel

    Prezessbühel

    Rasslerin

    Römerberg

    Satzing

    Steinfeld

    Weißer Stein

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Bad Fischau-Brunn

    Bad Vöslau

    Bad Fischau

    Baden

    Berndorf

    Blumau

    Blumau-Neurißhof

    Braiten

    Brunn am Gebirge

    Brunn/Schneebergbahn

    Brunnenthal

    Deutsch-Brodersdorf

    Dornau

    Dreitstetten

    Ebreichsdorf

    Eggendorf

    Einöde

    Enzesfeld

    Frohsdorf

    Gainfarn

    Gamingerhof

    Gießhübl

    Großau

    Gumpoldskirchen

    Günselsdsorf

    Guntramsdorf

    Hirtenberg

    Josefsthal

    Katzelsdorf

    Kottingbrunn

    Landegg

    Lanzenkirchen

    Leesodrf

    Leobersdorf

    Lichtenwörth

    Lindabrunn

    Maria Enzersdorf

    Markt Piesting

    Matzendorf

    Matzendorf-Hölles

    Mitterberg

    Mödling

    Möllersdorf

    Münchendorf

    Obereggendorf

    Oberwaltersdorf

    Oyenhausen

    Perchtoldsdorf

    Pfaffstätten

    Pottendorf

    Rauhenstein

    Reisenberg

    Schönau/Triesting

    Seibersdorf

    Siebenhaus

    Siegersdorf

    Sollenau

    Sooß

    St Veit

    Steinabrückl

    Steinfelden

    Tattendorf

    Teesdorf

    Theresienfeld

    Traiskirchen

    Tribuswinkel

    Trumau

    Vösendorf

    Wagram

    Wampersdorf

    Weigelsdorf

    Weikersdorf/Steinfeld

    Wiener Neustadt

    Wiener Neudorf

    Wienersdorf

    Winzendorf

    Winzendorf-Muthmannsdorf

    Wöllersdorf

    Wöllersdorf-Steinabrückl

    Zillingdorf

    1.3.6. Regione determinata Kremstal

    (a) Großlagen:

    Göttweiger Berg

    Kaiser Stiege

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Ebritzstein

    Ehrenfelser

    Emmerlingtal

    Frauengrund

    Gartl

    Gärtling

    Gedersdorfer Kaiserstiege

    Goldberg

    Großer Berg

    Hausberg

    Herrentrost

    Hochäcker

    Im Berg

    Kirchbühel

    Kogl

    Kremsleithen

    Pellingen

    Pfaffenberg

    Pfennigberg

    Pulverturm

    Rammeln

    Reisenthal

    Rohrendorfer Gebling

    Sandgrube

    Scheibelberg

    Schrattenpoint

    Sommerleiten

    Sonnageln

    Spiegel

    Steingraben

    Tümelstein

    Weinzierlberg

    Zehetnerin

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Aigen

    Angern

    Brunn im Felde

    Droß

    Egelsee

    Eggendorf

    Furth

    Gedersdorf

    Gneixendorf

    Göttweig

    Höbenbach

    Hollenburg

    Hörfarth

    Imbach

    Krems

    Krems an der Donau

    Krustetten

    Landersdorf

    Meidling

    Neustift bei Schönberg

    Oberfucha

    Oberrohrendorf

    Palt

    Paudorf

    Priel

    Rehberg

    Rohrendorf bei Krems

    Scheibenhof

    Senftenberg

    Stein an der Donau

    Steinaweg-Kleinwien

    Stift Göttweig

    Stratzing

    Stratzing-Droß

    Thallern

    Tiefenfucha

    Unterrohrendorf

    Walkersdorf am Kamp

    Weinzierl bei Krems

    1.3.7. Regione determinata Kamptal

    (a) Großlage:

    -

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Anger

    Auf der Setz

    Friesenrock

    Gaisberg

    Gallenberg

    Gobelsberg

    Heiligenstein

    Hiesberg

    Hofstadt

    Kalvarienberg

    Kremstal

    Loiser Berg

    Obritzberg

    Pfeiffenberg

    Sachsenberg

    Sandgrube

    Spiegel

    Stein

    Steinhaus

    Weinträgerin

    Wohra

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Altenhof

    Diendorf am Walde

    Diendorf/Kamp

    Elsarn im Straßertale

    Engabrunn

    Etsdorf am Kamp

    Etsdorf-Haitzendorf

    Fernitz

    Gobelsburg

    Grunddorf

    Hadersdorf am Kamp

    Hadersdorf-Kammern

    Haindorf

    Kammern am Kamp

    Kamp

    Langenlois

    Lengenfeld

    Mittelberg

    Mollands

    Obernholz

    Oberreith

    Plank/Kamp

    Peith

    Rothgraben

    Schiltern

    Schönberg am Kamp

    Schönbergneustift

    Sittendorf

    Stiefern

    Straß im Straßertale

    Thürneustift

    Unterreith

    Walkersdorf

    Wiedendorf

    Zöbing

    1.3.8. Regione determinata Donauland

    (a) Großlagen:

    Klosterneuburger Weinberge

    Tulbinger Kogel

    Wagram-Donauland

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Bromberg

    Erdpreß

    Franzhauser

    Fuchsberg

    Gänsacker

    Georgenberg

    Glockengießer

    Gmirk

    Goldberg

    Halterberg

    Hengsberg

    Hengstberg

    Himmelreich

    Hirschberg

    Hochrain

    Kreitschental

    Kühgraben

    Leben

    Ortsried

    Purgstall

    Satzen

    Schillingsberg

    Schloßberg

    Sonnenried

    Steinagrund

    Traxelgraben

    Vorberg

    Wadenthal

    Wagram

    Weinlacke

    Wendelstatt

    Wora

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Ahrenberg

    Abstetten

    Altenberg

    Ameisthal

    Anzenberg

    Atzelsdorf

    Atzenbrugg

    Baumgarten/Reidling

    Baumgarten/Wagram

    Baumgarten/Tullnerfeld

    Chorherrn

    Dietersdorf

    Ebersdorf

    Egelsee

    Einsiedl

    Elsbach

    Engelmannsbrunn

    Fels

    Fels/Wagram

    Feuersbrunn

    Freundorf

    Gerasdorf b.Wien

    Gollarn

    Gösing

    Grafenwörth

    Groß-Rust

    Großriedenthal

    Großweikersdorf

    Großwiesendorf

    Gugging

    Hasendorf

    Henzing

    Hintersdorf

    Hippersdorf

    Höflein an der Donau

    Holzleiten

    Hütteldorf

    Judenau-Baumgarten

    Katzelsdorf im Dorf

    Katzelsdorf/Zeil

    Kierling

    Kirchberg/Wagram

    Kleinwiesendorf

    Klosterneuburg

    Königsbrunn

    Königsbrunn/Wagram

    Königstetten

    Kritzendorf

    Landersdorf

    Michelhausen

    Michelndorf

    Mitterstockstall

    Mossbierbaum

    Neudegg

    Oberstockstall

    Ottenthal

    Pixendorf

    Plankenberg

    Pöding

    Reidling

    Röhrenbach

    Ruppersthal

    Saladorf

    Sieghartskirchen

    Sitzenberg-Reidling

    Spital

    St. Andrä-Wördern

    Staasdorf

    Stettenhof

    Tautendorf

    Thürnthal

    Tiefenthal

    Trasdorf

    Tulbing

    Tulln

    Unterstockstall

    Wagram am Wagram

    Waltendorf

    Weinzierl bei Ollern

    Wipfing

    Wolfpassing

    Wördern

    Würmla

    Zaußenberg

    Zeißelmauer

    1.3.9. Regione determinata Traisental

    (a) Großlage:

    Traismaurer Weinberge

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Am Nasenberg

    Antingen

    Brunberg

    Eichberg

    Fuchsenrand

    Gerichtsberg

    Grillenbühel

    Halterberg

    Händlgraben

    Hausberg

    In der Wiegn'n

    In der Leithen

    Kellerberg

    Kölbing

    Kreit

    Kufferner Steinried

    Leithen

    Schullerberg

    Sonnleiten

    Spiegelberg

    Tiegeln

    Valterl

    Weinberg

    Wiegen

    Zachling

    Zwirch

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Absdorf

    Adletzberg

    Ambach

    Angern

    Diendorf

    Dörfl

    Edering

    Eggendorf

    Einöd

    Etzersdorf

    Franzhausen

    Frauendorf

    Fugging

    Gemeinlebarn

    Getzersdorf

    Großrust

    Grünz

    Gutenbrunn

    Haselbach

    Herzogenburg

    Hilpersdorf

    Inzersdorf ob der Traisen

    Inzersdorf-Geztersdorf

    Kappeln

    Katzenberg

    Killing

    Kleinrust

    Kuffern

    Langmannersdorf

    Mitterndorf

    Neusiedl

    Neustift

    Nußdorf ob derTraisen

    Oberndorf am Gebirge

    Oberndorf in der Ebene

    Oberwinden

    Oberwölbing

    Obritzberg-Rust

    Ossarn

    Pfaffing

    Rassing

    Ratzersdorf

    Reichersdorf

    Ried

    Rottersdorf

    Schweinern

    St Andrä/Traisen

    St Pölten

    Statzendorf

    Stollhofen

    Thallern

    Theyern

    Traismauer

    Unterradlberg

    Unterwölbing

    Wagram an der Traisen

    Waldletzberg

    Walpersdorf

    Weidling

    Weißenkrichen/Perschling

    Wetzmannsthal

    Wielandsthal

    Wölbing

    1.3.10. Regione determinata Carnuntum

    (a) Großlage:

    -

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Aubühel

    Braunsberg

    Dorfbrunnenäcker

    Füllenbeutel

    Gabler

    Golden

    Haidäcker

    Hausweinäcker

    Hausweingärten

    Hexenberg

    Kirchbergen

    Lange Letten

    Lange Weingärten

    Mitterberg

    Mühlbachacker

    Mühlweg

    Rosenberg

    Spitzerberg

    Steinriegl

    Tilhofen

    Ungerberg

    Unterschilling

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Arbesthal

    Au am Leithagebirge

    Bad Deutsch-Altenburg

    Berg

    Bruck an der Leitha

    Deutsch-Haslau

    Ebergassing

    Enzersdorf/Fischa

    Fischamend

    Gallbrunn

    Gerhaus

    Göttlesbrunn

    Göttlesbrunn-Arbesthal

    Gramatneusiedl

    Hainburg/Donau

    Haslau/Donau

    Haslau-Maria Ellend

    Himberg

    Hof/Leithaberge

    Höflein

    Hollern

    Hundsheim

    Mannersdorf/Leithagebirge

    Margarethen am Moos

    Maria Ellend

    Moosbrunn

    Pachfurth

    Petronell

    Petronell-Carnuntum

    Prellenkirchen

    Regelsbrunn

    Rohrau

    Sarasdorf

    Scharndorf

    Schloß Prugg

    Schönabrunn

    Schwadorf

    Sommerein

    Stixneusiedl

    Trautmannsdorf/Leitha

    Velm

    Wienerherberg

    Wildungsmauer

    Wilfleinsdorf

    Wolfsthal-Berg

    Zwölfaxing

    1.3.11. Regione determinata Wachau

    (a) Großlage:

    Frauenweingärten

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Burgberg

    Frauengrund

    Goldbügeln

    Gottschelle

    Höhlgraben

    Im Weingebirge

    Katzengraben

    Kellerweingärten

    Kiernberg

    Klein Gebirg

    Mitterweg

    Neubergen

    Niederpoigen

    Schlucht

    Setzberg

    Silberbühel

    Singerriedel

    Spickenberg

    Steiger

    Stellenleiten

    Tranthal

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Aggsbach

    Aggsbach-Markt

    Baumgarten

    Bergern/Dunkelsteinerwald

    Dürnstein

    Eggendorf

    Elsarn am Jauerling

    Furth

    Groisbach

    Gut am Steg

    Höbenbach

    Joching

    Köfering

    Krustetten

    Loiben

    Mautern

    Mauternbach

    Mitterarnsdorf

    Mühldorf

    Oberarnsdorf

    Oberbergern

    Oberloiben

    Rossatz-Rührsdorf

    Schwallenbach

    Spitz

    St Lorenz

    St Johann

    St Michael

    Tiefenfucha

    Unterbergern

    Unterloiben

    Vießling

    Weißenkirchen/Wachau

    Weißenkirchen

    Willendorf

    Willendorf in der Wachau

    Wösendorf/Wachau

    1.3.12. Regione determinata Weinviertel

    (a) Großlagen:

    Bisamberg-Kreuzenstein

    Falkensteiner Hügelland

    Matzner Hügel

    Retzer Weinberge

    Wolkersdorfer Hochleithen

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Adamsbergen

    Altenberg

    Altenbergen

    Alter Kirchenried

    Altes Gebirge

    Altes Weingebirge

    Am Berghundsleithen

    Am Lehmim

    Am Wagram

    Antlasbergen

    Antonibergen

    Aschinger

    Auberg

    Auflangen

    Bergen

    Bergfeld

    Birthaler

    Bogenrain

    Bruch

    Bürsting

    Detzenberg

    Die alte Haider

    Ekartsberg

    Feigelbergen

    Fochleiten

    Freiberg

    Freybergen

    Fuchsenberg

    Fürstenbergen

    Gaisberg

    Galgenberg

    Gerichtsberg

    Geringen

    Goldberg

    Goldbergen

    Gollitschen

    Großbergen

    Grundern

    Haad

    Haidberg

    Haiden

    Haspelberg

    Hausberg

    Hauseingärten

    Hausrucker

    Heiligengeister

    Hermannschachern

    Herrnberg

    Hinter der Kirchen

    Hirschberg

    Hochfeld

    Hochfeld

    Hochstraß

    Holzpoint

    Hundsbergen

    Im Inneren Rain

    Im Potschallen

    In Aichleiten

    In den Hausweingärten

    In Hamert

    In Rothenpüllen

    In Sechsern

    In Trenken

    Johannesbergen

    Jungbirgen

    Junge Frauenberge

    Jungherrn

    Kalvarienberg

    Kapellenfeld

    Kirchbergen

    Kirchenberg

    Kirchluß

    Kirchweinbergen

    Kogelberg

    Köhlberg

    Königsbergen

    Kreuten

    Lamstetten

    Lange Ried

    Lange Vierteln

    Lange Weingärten

    Leben

    Lehmfeld

    Leitenberge

    Leithen

    Lichtenberg

    Ließen

    Lindau

    Lissen

    Martal

    Maxendorf

    Merkvierteln

    Mitterberge

    Mühlweingärten

    Neubergergen

    Neusatzen

    Nußberg

    Ölberg

    Ölbergen

    Platten

    Pöllitzern

    Preussenberg

    Purgstall

    Raschern

    Reinthal

    Reishübel

    Retzer Winberge

    Rieden um den Heldenberg

    Rösel

    Rosenberg

    Roseneck

    Saazen

    Sandbergen

    Sandriegl

    Satzen

    Sätzweingärten

    Sauenberg

    Sauhaut

    Saurüßeln

    Schachern

    Schanz

    Schatz

    Schatzberg

    Schilling

    Schmallissen

    Schmidatal

    Schwarzerder

    Sechterbergen

    Silberberg

    Sommerleiten

    Sonnberg

    Sonnen

    Sonnleiten

    Steinberg

    Steinbergen

    Steinhübel

    Steinperz

    Stöckeln

    Stolleiten

    Strassfeld

    Stuffeln

    Tallusfeld

    Veigelberg

    Vogelsinger

    Vordere Bergen

    Warthberg

    Weinried

    Weintalried

    Weisser Berg

    Zeiseln

    Zuckermandln

    Zuckermantel

    Zuckerschleh

    Züngel

    Zutrinken

    Zwickeln

    Zwiebelhab

    Zwiefänger

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Alberndorf im Pulkautal

    Alt Höflein

    Alt Ruppersdorf

    Altenmarkt im Thale

    Altenmarkt

    Altlichtenwarth

    Altmanns

    Ameis

    Amelsdorf

    Angern an der March

    Aschendorf

    Asparn an der Zaya

    Aspersdorf

    Atzelsdorf

    Au

    Auersthal

    Auggenthal

    Bad Pirawarth

    Baierdorf

    Bergau

    Bernhardsthal

    Bisamberg

    Blumenthal

    Bockfließ

    Bogenneusiedl

    Bösendürnbach

    Braunsdorf

    Breiteneich

    Breitenwaida

    Bruderndorf

    Bullendorf

    Burgschleinitz

    Burgschleinitz-Kühnring

    Deinzendorf

    Diepolz

    Dietersdorf

    Dietmannsdorf

    Dippersdorf

    Dobermannsdorf

    Drasenhofen

    Drösing

    Dürnkrut

    Dürnleis

    Ebendorf

    Ebenthal

    Ebersbrunn

    Ebersdorf an der Zaya

    Eggenburg

    Eggendorf am Walde

    Eggendorf

    Eibesbrunn

    Eibesthal

    Eichenbrunn

    Eichhorn

    Eitzersthal

    Engelhartstetten

    Engelsdorf

    Enzersdorf bei Staatz

    Enzersdorf im Thale

    Enzersfeld

    Erdberg

    Erdpreß

    Ernstbrunn

    Etzmannsdorf

    Fahndorf

    Falkenstein

    Fallbach

    Föllim

    Frättingsdorf

    Frauendorf/Schmida

    Friebritz

    Füllersdorf

    Furth

    Gaindorf

    Gaisberg

    Gaiselberg

    Gaisruck

    Garmanns

    Gars am Kamp

    Gartenbrunn

    Gaubitsch

    Gauderndorf

    Gaweinstal

    Gebmanns

    Geitzendorf

    Gettsdorf

    Ginzersdorf

    Glaubendorf

    Gnadendorf

    Goggendorf

    Goldgeben

    Göllersdorf

    Gösting

    Götzendorf

    Grabern

    Grafenberg

    Grafensulz

    Groißenbrunn

    Groß Ebersdorf

    Groß-Engersdorf

    Groß-Inzersdorf

    Groß-Schweinbarth

    Großharras

    Großkadolz

    Großkrut

    Großmeiseldorf

    Großmugl

    Großnondorf

    Großreipersdorf

    Großrußbach

    Großstelzendorf

    Großwetzdorf

    Grub an der March

    Grübern

    Grund

    Gumping

    Guntersdorf

    Guttenbrunn

    Hadres

    Hagenberg

    Hagenbrunn

    Hagendorf

    Hanfthal

    Hardegg

    Harmannsdorf

    Harrersdorf

    Hart

    Haselbach

    Haslach

    Haugsdorf

    Hausbrunn

    Hauskirchen

    Hausleiten

    Hautzendorf

    Heldenberg

    Herrnbaumgarten

    Herrnleis

    Herzogbirbaum

    Hetzmannsdorf

    Hipples

    Höbersbrunn

    Hobersdorf

    Höbertsgrub

    Hochleithen

    Hofern

    Hohenau an der March

    Hohenruppersdorf

    Hohenwarth

    Hohenwarth-Mühlbach

    Hollabrunn

    Hollenstein

    Hörersdorf

    Horn

    Hornsburg

    Hüttendorf

    Immendorf

    Inkersdorf

    Jedenspeigen

    Jetzelsdorf

    Kalladorf

    Kammersdorf

    Karnabrunn

    Kattau

    Katzelsdorf

    Kettlasbrunn

    Ketzelsdorf

    Kiblitz

    Kirchstetten

    Kleedorf

    Klein Hadersdorf

    Klein Riedenthal

    Klein Haugsdorf

    Klein-Harras

    Klein-Meiseldorf

    Klein-Reinprechtsdorf

    Klein-Schweinbarth

    Kleinbaumgarten

    Kleinebersdorf

    Kleinengersdorf

    Kleinhöflein

    Kleinkadolz

    Kleinkirchberg

    Kleinrötz

    Kleinsierndorf

    Kleinstelzendorf

    Kleinstetteldorf

    Kleinweikersdorf

    Kleinwetzdorf

    Kleinwilfersdorf

    Klement

    Kollnbrunn

    Königsbrunn

    Kottingneusiedl

    Kotzendorf

    Kreuttal

    Kreuzstetten

    Kronberg

    Kühnring

    Laa an der Thaya

    Ladendorf

    Langenzersdorf

    Lanzendorf

    Leitzersdorf

    Leobendorf

    Leodagger

    Limberg

    Loidesthal

    Loosdorf

    Magersdorf

    Maigen

    Mailberg

    Maisbirbaum

    Maissau

    Mallersbach

    Manhartsbrunn

    Mannersdorf

    Marchegg

    Maria Roggendorf

    Mariathal

    Martinsdorf

    Matzelsdorf

    Matzen

    Matzen-Raggendorf

    Maustrenk

    Meiseldorf

    Merkersdorf

    Michelstetten

    Minichhofen

    Missingdorf

    Mistelbach

    Mittergrabern

    Mitterretzbach

    Mödring

    Mollmannsdorf

    Mörtersdorf

    Mühlbach a. M.

    Münichsthal

    Naglern

    Nappersdorf-Kammersdorf

    Neubau

    Neudorf bei Staatz

    Neuruppersdorf

    Neusiedl/Zaya

    Nexingin

    Niederabsdorf

    Niederfellabrunn

    Niederhollabrunn

    Niederkreuzstetten

    Niederleis

    Niederrußbach

    Niederschleinz

    Niedersulz

    Nursch

    Oberdürnbach

    Oberfellabrunn

    Obergänserndorf

    Obergrabern

    Obergrub

    Oberhautzental

    Oberkreuzstetten

    Obermallebarn

    Obermarkersdorf

    Obernalb

    Oberolberndorf

    Oberparschenbrunn

    Oberravelsbach

    Oberretzbach

    Oberrohrbach

    Oberrußbach

    Oberschoderlee

    Obersdorf

    Obersteinabrunn

    Oberstinkenbrunn

    Obersulz

    Oberthern

    Oberzögersdorf

    Obritz

    Olbersdorf

    Olgersdorf

    Ollersdorf

    Ottendorf

    Ottenthal

    Paasdorf

    Palterndorf

    Palterndorf/Dobermannsdorf

    Paltersdorf

    Passauerhof

    Passendorf

    Patzenthal

    Patzmannsdorf

    Peigarten

    Pellendorf

    Pernersdorf

    Pernhofen

    Pettendorf

    Pfaffendorf

    Pfaffstetten

    Pfösing

    Pillersdorf

    Pillichsdorf

    Pirawarth

    Platt

    Pleißling

    Porrau

    Pottenhofen

    Poysbrunn

    Poysdorf

    Pranhartsberg

    Prinzendorf/Zaya

    Prottes

    Puch

    Pulkau

    Pürstendorf

    Putzing

    Pyhra

    Rabensburg

    Radlbrunn

    Raffelhof

    Rafing

    Ragelsdorf

    Raggendorf

    Rannersdorf

    Raschala

    Ravelsbach

    Reikersdorf

    Reinthal

    Retz

    Retz-Altstadt

    Retz-Stadt

    Retzbach

    Reyersdorf

    Riedenthal

    Ringelsdorf

    Ringelsdorf-Niederabsdorf

    Ringendorf

    Rodingersdorf

    Roggendorf

    Rohrbach

    Rohrendorf/Pulkau

    Ronthal

    Röschitz

    Röschitzklein

    Roseldorf

    Rückersdorf

    Rußbach

    Schalladorf

    Schleinbach

    Schletz

    Schönborn

    Schöngrabern

    Schönkirchen

    Schönkirchen-Reyersdorf

    Schrattenberg

    Schrattenthal

    Schrick

    Seebarn

    Seefeld

    Seefeld-Kadolz

    Seitzerdorf-Wolfpassing

    Senning

    Siebenhirten

    Sierndorf

    Sierndorf/March

    Sigmundsherberg

    Simonsfeld

    Sitzendorf an der Schmida

    Sitzenhart

    Sonnberg

    Sonndorf

    Spannberg

    St Bernhard-Frauenhofen

    St Ulrich

    Staatz

    Staatz-Kautzendorf

    Starnwörth

    Steinabrunn

    Steinbrunn

    Steinebrunn

    Stetteldorf/Wagram

    Stetten

    Stillfried

    Stockerau

    Stockern

    Stoitzendorf

    Straning

    Stranzendorf

    Streifing

    Streitdorf

    Stronsdorf

    Stützenhofen

    Sulz im Weinviertel

    Suttenbrunn

    Tallesbrunn

    Traunfeld

    Tresdorf

    Ulrichskirchen

    Ulrichskirchen-Schleinbach

    Ungerndorf

    Unterdürnbach

    Untergrub

    Unterhautzental

    Untermallebarn

    Untermarkersdorf

    Unternalb

    Unterolberndorf

    Unterparschenbrunn

    Unterretzbach

    Unterrohrbach

    Unterstinkenbrunn

    Unterthern

    Velm

    Velm-Götzendorf

    Viendorf

    Waidendorf

    Waitzendorf

    Waltersdorf

    Waltersdorf/March

    Walterskirchen

    Wartberg

    Waschbach

    Watzelsdorf

    Weikendorf

    Wetzelsdorf

    Wetzleinsdorf

    Weyerburg

    Wieselsfeld

    Wiesern

    Wildendürnbach

    Wilfersdorf

    Wilhelmsdorf

    Windisch-Baumgarten

    Windpassing

    Wischathal

    Wolfpassing an der Hochleithen

    Wolfpassing

    Wolfsbrunn

    Wolkersdorf/Weinviertel

    Wollmannsberg

    Wullersdorf

    Wultendorf

    Wulzeshofen

    Würnitz

    Zellerndorf

    Zemling

    Ziersdorf

    Zissersdorf

    Zistersdorf

    Zlabern

    Zogelsdorf

    Zwentendorf

    Zwingendorf

    1.3.13. Regione determinata Südsteiermark

    (a) Großlagen:

    Sausal

    Südsteirisches Rebenland

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Brudersegg

    Burgstall

    Czamillonberg/Kaltenegg

    Eckberg

    Eichberg

    Einöd

    Gauitsch

    Graßnitzberg

    Harrachegg

    Hochgraßnitzberg

    Karnerberg

    Kittenberg

    Königsberg

    Kranachberg

    Lubekogel

    Mitteregg

    Nußberg

    Obegg

    Päßnitzerberger Römerstein

    Pfarrweingarten

    Schloßberg

    Sernauberg

    Speisenberg

    Steinriegl

    Stermitzberg

    Urlkogel

    Wielitsch

    Wilhelmshöhe

    Witscheinberg

    Witscheiner Herrenberg

    Zieregg

    Zoppelberg

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Aflenz an der Sulm

    Altenbach

    Altenberg

    Arnfels

    Berghausen

    Brudersegg

    Burgstall

    Eckberg

    Ehrenhausen

    Eichberg-Arnfels

    Eichberg-Trautenburg

    Einöd

    Empersdorf

    Ewitsch

    Flamberg

    Fötschach

    Gamlitz

    Gauitsch

    Glanz

    Gleinstätten

    Goldes

    Göttling

    Graßnitzberg

    Greith

    Großklein

    Großwalz

    Grottenhof

    Grubtal

    Hainsdorf/Schwarzautal

    Hasendorf an der Mur

    Heimschuh

    Höch

    Kaindorf an der Sulm

    Kittenberg

    Kitzeck im Sausal

    Kogelberg

    Kranach

    Kranachberg

    Labitschberg

    Lang

    Langaberg

    Langegg

    Lebring - St Margarethen

    Leibnitz

    Leutschach

    Lieschen

    Maltschach

    Mattelsberg

    Mitteregg

    Muggenau

    Nestelbach

    Nestelberg/Heimschuh

    Nestelberg/Großklein

    Neurath

    Obegg

    Oberfahrenbach

    Obergreith

    Oberhaag

    Oberlupitscheni

    Obervogau

    Ottenberg

    Paratheregg

    Petzles

    Pistorf

    Pößnitz

    Prarath

    Ratsch an der Weinstraße

    Remschnigg

    Rettenbach

    Rettenberg

    Retznei

    Sausal

    Sausal-Kerschegg

    Schirka

    Schloßberg

    Schönberg

    Schönegg

    Seggauberg

    Sernau

    Spielfeld

    St Andrä i.S.

    St Andrä-Höch

    St Johann im Saggautal

    St Nikolai im Sausal

    St Nikolai/Draßling

    St Ulrich/Waasen

    Steinbach

    Steingrub

    Steinriegel

    Sulz

    Sulztal an der Weinstraße

    Tillmitsch

    Unterfahrenbach

    Untergreith

    Unterhaus

    Unterlupitscheni

    Vogau

    Wagna

    Waldschach

    Weitendorf

    Wielitsch

    Wildon

    Wolfsberg/Schw.

    Zieregg

    1.3.14. Regione determinata Weststeiermark

    (a) Großlagen:

    -

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Burgegg

    Dittenberg

    Guntschenberg

    Hochgrail

    St Ulrich i. Gr.

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Aibl

    Bad Gams

    Deutschlandsberg

    Frauental an der Laßnitz

    Graz

    Greisdorf

    Groß St Florian

    Großradl

    Gundersdorf

    Hitzendorf

    Hollenegg

    Krottendorf

    Lannach

    Ligist

    Limberg

    Marhof

    Mooskirchen

    Pitschgau

    Preding

    Schwanberg

    Seiersberg

    St Bartholomä

    St Martin i.S.

    St Stefan ob Stainz

    St Johann ob Hohenburg

    St Peter i.S.

    Stainz

    Stallhofen

    Straßgang

    Sulmeck-Greith

    Unterbergla

    Unterfresen

    Weibling

    Wernersdorf

    Wies

    1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark

    (a) Großlagen:

    Oststeirisches Hügelland

    Vulkanland

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Annaberg

    Buchberg

    Burgfeld

    Hofberg

    Hoferberg

    Hohenberg

    Hürtherberg

    Kirchleiten

    Klöchberg

    Königsberg

    Prebensdorfberg

    Rathenberg

    Reiting

    Ringkogel

    Rosenberg

    Saziani

    Schattauberg

    Schemming

    Schloßkogel

    Seindl

    Steintal

    Stradenberg

    Sulzberg

    Weinberg

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Aigen

    Albersdorf-Prebuch

    Allerheiligen bei Wildon

    Altenmarkt bei Fürstenfeld

    Altenmarkt bei Riegersburg

    Aschau

    Aschbach bei Fürstenfeld

    Auersbach

    Aug-Radisch

    Axbach

    Bad Waltersdorf

    Bad Radkersburg

    Bad Gleichenberg

    Bairisch Kölldorf

    Baumgarten bei Gnas

    Bierbaum am Auersbach

    Bierbaum

    Breitenfeld/Rittschein

    Buch-Geiseldorf

    Burgfeld

    Dambach

    Deutsch Goritz

    Deutsch Haseldorf

    Dienersdorf

    Dietersdorf am Gnasbach

    Dietersdorf

    Dirnbach

    Dörfl

    Ebersdorf

    Edelsbach bei Feldbach

    Edla

    Eichberg bei Hartmannsdorf

    Eichfeld

    Entschendorf am Ottersbach

    Entschendorf

    Etzersdorf-Rollsdorf

    Fehring

    Feldbach

    Fischa

    Fladnitz im Raabtal

    Flattendorf

    Floing

    Frannach

    Frösaugraben

    Frössauberg

    Frutten

    Frutten-Geißelsdorf

    Fünfing bei Gleisdorf

    Fürstenfeld

    Gabersdorf

    Gamling

    Gersdorf an der Freistritz

    Gießelsdorf

    Gleichenberg-Dorf

    Gleisdorf

    Glojach

    Gnaning

    Gnas

    Gniebing

    Goritz

    Gosdorf

    Gossendorf

    Grabersdorf

    Grasdorf

    Greinbach

    Großhartmannsdorf

    Grössing

    Großsteinbach

    Großwilfersdorf

    Grub

    Gruisla

    Gschmaier

    Gutenberg an der Raabklamm

    Gutendorf

    Habegg

    Hainersdorf

    Haket

    Halbenrain

    Hart bei Graz

    Hartberg

    Hartberg-Umgebung

    Hartl

    Hartmannsdorf

    Haselbach

    Hatzendorf

    Herrnberg

    Hinteregg

    Hirnsdorf

    Hochenegg

    Hochstraden

    Hof bei Straden

    Hofkirchen bei Hardegg

    Höflach

    Hofstätten

    Hofstätten bei Deutsch

    Hohenbrugg

    Hohenkogl

    Hopfau

    Ilz

    Ilztal

    Jagerberg

    Jahrbach

    Jamm

    Johnsdorf-Brunn

    Jörgen

    Kaag

    Kaibing

    Kainbach

    Lalch

    Kapfenstein

    Karbach

    Kirchberg an der Raab

    Klapping

    Kleegraben

    Kleinschlag

    Klöch

    Klöchberg

    Kohlgraben

    Kölldorf

    Kornberg bei Riegersburg

    Krennach

    Krobathen

    Kronnersdorf

    Krottendorf

    Krusdorf

    Kulm bei Weiz

    Laasen

    Labuch

    Landscha bei Weiz

    Laßnitzhöhe

    Leitersdorf im Raabtal

    Lembach bei Riegersburg

    Lödersdorf

    Löffelbach

    Loipersdorf bei Fürstenfeld

    Lugitsch

    Maggau

    Magland

    Mahrensdorf

    Maierdorf

    Maierhofen

    Markt Hartmannsdorf

    Marktl

    Merkendorf

    Mettersdorf am Saßbach

    Mitterdorf an der Raab

    Mitterlabill

    Mortantsch

    Muggendorf

    Mühldorf bei Feldbach

    Mureck

    Murfeld

    Nägelsdorf

    Nestelbach im Ilztal

    Neudau

    Neudorf

    Neusetz

    Neustift

    Nitscha

    Oberdorf am Hochegg

    Obergnas

    Oberkarla

    Oberklamm

    Oberspitz

    Obertiefenbach

    Öd

    Ödgraben

    Ödt

    Ottendorf an der Rittschein

    Penzendorf

    Perbersdorf bei St Peter

    Persdorf

    Pertlstein

    Petersdorf

    Petzelsdorf

    Pichla bei Radkersburg

    Pichla

    Pirsching am Traubenberg

    Pischelsdorf in der Steiermark

    Plesch

    Pöllau

    Pöllauberg

    Pölten

    Poppendorf

    Prebensdorf

    Pressguts

    Pridahof

    Puch bei Weiz

    Raabau

    Rabenwald

    Radersdorf

    Radkersburg Umgebung

    Radochen

    Ragnitz

    Raning

    Ratschendorf

    Reichendorf

    Reigersberg

    Reith bei Hartmannsdorf

    Rettenbach

    Riegersburg

    Ring

    Risola

    Rittschein

    Rohr an der Raab

    Rohr bei Hartberg

    Rohrbach am Rosenberg

    Rohrbach bei Waltersdorf

    Romatschachen

    Ruppersdorf

    Saaz

    Schachen am Römerbach

    Schölbing

    Schönau

    Schönegg bei Pöllau

    Schrötten bei Deutsch-Goritz

    Schwabau

    Schwarzau im Schwarzautal

    Schweinz

    Sebersdorf

    Siebing

    Siegersdorf bei Herberstein

    Sinabelkirchen

    Söchau

    Speltenbach

    St Peter am Ottersbach

    St Johann bei Herberstein

    St Veit am Vogau

    St Kind

    St Anna am Aigen

    St Georgen an der Stiefing

    St Johann in der Haide

    St Margarethen an der Raab

    St Nikolai ob Draßling

    St Marein bei Graz

    St Magdalena am Lemberg

    St Stefan im Rosental

    St Lorenzen am Wechsel

    Stadtbergen

    Stainz bei Straden

    Stang bei Hatzendorf

    Staudach

    Stein

    Stocking

    Straden

    Straß

    Stubenberg

    Sulz bei Gleisdorf

    Sulzbach

    Takern

    Tatzen

    Tautendorf

    Tiefenbach bei Kaindorf

    Tieschen

    Trautmannsdorf/Oststeiermark

    Trössing

    Übersbach

    Ungerdorf

    Unterauersbach

    Unterbuch

    Unterfladnitz

    Unterkarla

    Unterlamm

    Unterlaßnitz

    Unterzirknitz

    Vockenberg

    Wagerberg

    Waldsberg

    Walkersdorf

    Waltersdorf in der Oststeiermark

    Waltra

    Wassen am Berg

    Weinberg an der Raab

    Weinberg

    Weinburg am Sassbach

    Weißenbach

    Weiz

    Wetzelsdorf bei Jagerberg

    Wieden

    Wiersdorf

    Wilhelmsdorf

    Wittmannsdorf

    Wolfgruben bei Gleisdorf

    Zehensdorf

    Zelting

    Zerlach

    Ziegenberg

    1.3.16. Regione determinata Wien

    (a) Großlagen:

    Bisamberg-Wien

    Georgenberg

    Kahlenberg

    Nußberg

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altweingarten

    Auckenthal

    Bellevue

    Breiten

    Burgstall

    Falkenberg

    Gabrissen

    Gallein

    Gebhardin

    Gernen

    Herrenholz

    Hochfeld

    Jungenberg

    Jungherrn

    Kuchelviertel

    Langteufel

    Magdalenenhof

    Mauer

    Mitterberg

    Oberlaa

    Preußen

    Reisenberg

    Rosengartl

    Schenkenberg

    Steinberg

    Wiesthalen

    (c) Comuni o parti di comuni:

    Dornbach

    Grinzing

    Groß Jedlersdorf

    Heiligenstadt

    Innere Stadt

    Josefsdorf

    Kahlenbergerdorf

    Kalksburg

    Liesing

    Mauer

    Neustift

    Nußdorf

    Ober Sievering

    Oberlaa-Stadt

    Ottakring

    Pötzleinsdorf

    Rodaun

    Stammersdorf

    Strebersdorf

    Unter Sievering

    1.3.17. Regione determinata Vorarlberg

    (a) Großlagen:

    -

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    -

    (c) Comuni:

    Bregenz

    Röthis

    1.3.18. Regione determinata Tirol

    (a) Großlagen:

    -

    (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    -

    (c) Comune:

    Zirl

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Burgenland

    Niederösterreich

    Steiermark

    Tirol

    Vorarlberg

    Wien

    B. Diciture tradizionali

    Ausbruchwein

    Auslese

    Auslesewein

    Beerenauslese

    Beerenauslesewein

    Bergwein

    Eiswein

    Heuriger

    Kabinett

    Kabinettwein

    Landwein

    Prädikatswein

    Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

    Spätlese

    Spätlesewein

    Strohwein

    Sturm

    Trockenbeerenauslese

    B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

    I. Indicazioni geografiche

    1. Cantoni

    Zürich

    Bern/Berne

    Luzern

    Uri

    Schwyz

    Nidwalden

    Glarus

    Fribourg/Freiburg

    Basel-Land

    Basel-Stadt

    Solothurn

    Schaffhausen

    Appenzell Innerrhoden

    Appenzell Ausserrhoden

    St Gallen

    Graubünden

    Aargau

    Thurgau

    Ticino

    Vaud

    Valais/Wallis

    Neuchâtel

    Genève

    Jura

    1.1. Zürich

    1.1.1. Zürichsee

    Erlenbach

    - Mariahalde

    - Turmgut

    Herrliberg

    - Schipfgut

    Hombrechtikon

    - Feldbach

    - Rosenberg

    - Trüllisberg

    Küsnacht

    Kilchberg

    Männedorf

    Meilen

    - Appenhalde

    - Chorherren

    Richterswil

    Stäfa

    - Lattenberg

    - Sternenhalde

    - Uerikon

    Thalwil

    Uetikon am See

    Wädenswil

    Zollikon

    1.1.2. Limmattal

    Höngg

    Oberengstringen

    Oetwil an der Limmat

    Weiningen

    1.1.3. Züricher Unterland

    Bachenbülach

    Boppelsen

    Buchs

    Bülach

    Dielsdorf

    Eglisau

    Freienstein

    - Teufen

    - Schloss Teufen

    Glattfelden

    Hüntwangen

    Kloten

    Lufingen

    Niederhasli

    Niederwenigen

    Nürensdorf

    Oberembrach

    Otelfingen

    Rafz

    Regensberg

    Regensdorf

    Steinmaur

    Wasterkingen

    Wil

    Winkel

    Weiach

    1.1.4. Weinland

    Adlikon

    Andelfingen

    - Heiligberg

    Benken

    Berg am Irchel

    Buch am Irchel

    Dachsen

    Dättlikon

    Dinhard

    Dorf

    - Goldenberg

    - Schloss Goldenberg

    - Schwerzenberg

    Elgg

    Ellikon

    Elsau

    Flaach

    - Worrenberg

    Flurlingen

    Henggart

    Hettlingen

    Humlikon

    - Klosterberg

    Kleinandelfingen

    - Schiterberg

    Marthalen

    Neftenbach

    - Wartberg

    Ossingen

    Pfungen

    Rheinau

    Rickenbach

    Seuzach

    Stammheim

    Trüllikon

    - Rudolfingen

    - Wildensbuch

    Truttikon

    Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

    Volken

    Waltalingen

    - Schloss Schwandegg

    - Schloss Giersberg

    Wiesendangen

    Wildensbuch

    Winterthur-Wülflingen

    1.2. Bern/Berne

    Biel/Bienne

    Erlach/Cerlier

    Gampelen/Champion

    Ins/Anet

    Neuenstadt/La Neuveville

    - Schafis/Chavannes

    Ligerz/Gléresse

    - Schernelz

    Oberhofen

    Sigriswil

    Spiez

    Tschugg

    Tüscherz/Daucher

    - Alfermée

    Twann/Douane

    - St Petersinsel/Ile St-Pierre

    Vignelz/Vigneule

    1.3. Luzern

    Aesch

    Altwis

    Dagmersellen

    Ermensee

    Gelfingen

    Heidegg

    Hitzkirch

    Hohenrain

    Horw

    Meggen

    Weggis

    1.4. Uri

    Bürglen

    Flüelen

    1.5. Schwyz

    Altendorf

    Küssnacht am Rigi

    Leutschen

    Wangen

    Wollerau

    1.6. Nidwalden

    Stans

    1.7. Glarus

    Niederurnen

    Glarus

    1.8. Fribourg/Freiburg

    Vully

    - Nant

    - Praz

    - Sugiez

    - Môtier

    - Mur

    Cheyres

    Font

    1.9. Basel-Land

    Aesch

    - Tschäpperli

    Arisdorf

    Arlesheim

    Balstahl

    - Klus

    Biel-Benken

    Binningen

    Bottmingen

    Buus

    Ettingen

    Itingen

    Liestal

    Maisprach

    Muttenz

    Oberdorf

    Pfeffingen

    Pratteln

    Reinach

    Sissach

    Tenniken

    Therwil

    Wintersingen

    Ziefen

    Zwingen

    1.10. Basel-Stadt

    Riehen

    1.11. Solothurn

    Buchegg

    Dornach

    Erlinsbach

    Flüh

    Hofstetten

    Rodersdorf

    Witterswil

    1.12. Schaffhausen

    Altdorf

    Beringen

    Buchberg

    Buchegg

    Dörflingen

    - Heerenberg

    Gächlingen

    Hallau

    Löhningen

    Oberhallau

    Osterfingen

    Rüdlingen

    Schaffhausen

    - Heerenberg

    - Munot

    - Rheinhalde

    Schleitheim

    Siblingen

    - Eisenhalde

    Stein am Rhein

    - Blaurock

    - Chäferstei

    Thayngen

    Trasadingen

    Wilchingen

    1.13. Appenzell Innerrhoden

    Oberegg

    1.14. Appenzell Ausserrhoden

    Lutzenberg

    1.15. St Gallen

    Altstätten

    - Forst

    Amden

    Au

    - Monstein

    Ragaz

    - Freudenberg

    Balgach

    Berneck

    - Pfauenhalde

    - Rosenberg

    Bronchhofen

    Eichberg

    Flums

    Frümsen

    Grabs

    - Werdenberg

    Heerbrugg

    Jona

    Marbach

    Mels

    Oberriet

    Pfäfers

    Quinten

    Rapperswil

    Rebstein

    Rheineck

    Rorschacherberg

    Sargans

    Sax

    Sevelen

    St Margrethen

    Thal

    - Buchberg

    Tscherlach

    Walenstadt

    Wartau

    Weesen

    Werdenberg

    Wil

    1.16. Graubünden

    Bonaduz

    Cama

    Chur

    Domat/Ems

    Felsberg

    Fläsch

    Grono

    Igis

    Jenins

    Leggia

    Maienfeld

    - St Luzisteig

    Malans

    Mesolcina

    Monticello

    Roveredo

    San Vittore

    Verdabbio

    Zizers

    1.17. Aargau

    Auenstein

    Baden

    Bergdietikon

    - Herrenberg

    Biberstein

    Birmenstorf

    Böttstein

    Bözen

    Bremgarten

    - Stadtreben

    Döttingen

    Effingen

    Egliswil

    Elfingen

    Endingen

    Ennetbaden

    - Goldwand

    Erlinsbach

    Frick

    Gansingen

    Gebensdorf

    Gipf-Oberfrick

    Habsburg

    Herznach

    Hornussen

    - Stiftshalde

    Hottwil

    Kaisten

    Kirchdorf

    Klingnau

    Küttigen

    Lengnau

    Lenzburg

    - Goffersberg

    - Burghalden

    Magden

    Manndach

    Meisterschwanden

    Mettau

    Möriken

    Muri

    Niederrohrdorf

    Oberflachs

    Oberhof

    Oberhofen

    Obermumpf

    Oberrohrdorf

    Oeschgen

    Remigen

    Rüfnach

    - Bödeler

    - Rütiberg

    Schaffisheim

    Schinznach

    Schneisingen

    Seengen

    - Berstenberg

    - Wessenberg

    Steinbruck

    Spreitenbach

    Sulz

    Tegerfelden

    Thalheim

    Ueken

    Unterlunkhofen

    Untersiggenthal

    Villigen

    - Schlossberg

    - Steinbrüchler

    Villnachern

    Wallenbach

    Wettingen

    Wil

    Wildegg

    Wittnau

    Würenlingen

    Würenlos

    Zeiningen

    Zufikon

    1.18. Thurgau

    1.18.1. Produktionszone I

    Diessenhofen

    - St Katharinental

    Frauenfeld

    - Guggenhürli

    - Holderberg

    Herdern

    - Kalchrain

    - Schloss Herdern

    Hüttwilen

    - Guggenhüsli

    - Stadtschryber

    Niederneuenforn

    - Trottenhalde

    - Landvogt

    - Chrachenfels

    Nussbaumen

    - St Anna-Oelenberg

    - Chindsruet-Chardüsler

    Oberneuenforn

    - Farhof

    - Burghof

    Schlattingen

    - Herrenberg

    Stettfurt

    - Schloss Sonnenberg

    - Sonnenberg

    Uesslingen

    - Steigässli

    Warth

    - Karthause Ittingen

    1.18.2. Produktionszone II

    Amlikon

    Amriswil

    Buchackern

    Götighofen

    - Buchenhalde

    - Hohenfels

    Griesenberg

    Hessenreuti

    Märstetten

    - Ottenberg

    Sulgen

    - Schützenhalde

    Weinfelden

    - Bachtobel

    - Scherbengut

    - Schloss Bachtobel

    Schmälzler

    Straussberg

    Sunnehalde

    Thurgut

    1.18.3. Produktionszone III

    Berlingen

    Ermatingen

    Eschenz

    - Freudenfels

    Fruthwilen

    Mammern

    Mannenbach

    Salenstein

    - Arenenberg

    Steckborn

    1.19. Ticino

    1.19.1. Bellinzona

    Arbedo-Castione

    Bellinzona

    Cadenazzo

    Camorino

    Giubiasco

    Gnosca

    Gorduno

    Gudo

    Lumino

    Medeglia

    Moleno

    Monte Carasso

    Pianezzo

    Preonzo

    Robasacco

    Sant'Antonino

    Sementina

    1.19.2. Blenio

    Corzoneso

    Dongio

    Malvaglia

    Ponto Valentino

    Semione

    1.19.3. Leventina

    Anzonico

    Bodio

    Giornico

    Personico

    Pollegio

    1.19.4. Locarno

    Ascona

    Auressio

    Berzona

    Borgnone

    Brione s/Minusio

    Brissago

    Caviano

    Cavigliano

    Contone

    Corippo

    Cugnasco

    Gerra Gambarogno

    Gerra Verzasca

    Gordola

    Intragna

    Lavertezzo

    Locarno

    Loco

    Losone

    Magadino

    Mergoscia

    Minusio

    Mosogno

    Muralto

    Orselina

    Piazzogna

    Ronco s/Ascona

    San Nazzaro

    S. Abbondio

    Tegna

    Tenero-Contra

    Verscio

    Vira Gambarogno

    Vogorno

    1.19.5. Lugano

    Agno

    Agra

    Aranno

    Arogno

    Astano

    Barbengo

    Bedano

    Bedigliora

    Bioggio

    Bironico

    Bissone

    Bosco Luganese

    Breganzona

    Brusino Arsizio

    Cademario

    Cadempino

    Cadro

    Cagiallo

    Camignolo

    Canobbio

    Carabbia

    Carabietta

    Carona

    Caslano

    Cimo

    Comano

    Croglio

    Cureggia

    Cureglia

    Curio

    Davesco Soragno

    Gentilino

    Grancia

    Gravesano

    Iseo

    Lamone

    Lopagno

    Lugaggia

    Lugano

    Magliaso

    Manno

    Maroggia

    Massagno

    Melano

    Melide

    Mezzovico-Vira

    Miglieglia

    Montagnola

    Monteggio

    Morcote

    Muzzano

    Neggio

    Novaggio

    Origlio

    Pambio-Noranco

    Paradiso

    Pazallo

    Ponte Capriasca

    Porza

    Pregassona

    Pura

    Rivera

    Roveredo

    Rovio

    Sala Capriasca

    Savosa

    Sessa

    Sigirino

    Sonvico

    Sorengo

    Tesserete

    Torricella-Taverne

    Vaglio

    Vernate

    Vezia

    Vico Morcote

    Viganello

    Villa Luganese

    1.19.6. Mendrisio

    Arzo

    Balerna

    Besazio

    Bruzella

    Caneggio

    Capolago

    Casima

    Castel San Pietro

    Chiasso

    Chiasso-Pedrinate

    Coldrerio

    Genestrerio

    Ligornetto

    Mendrisio

    Meride

    Monte

    Morbio Inferiore

    Morbio Superiore

    Novazzano

    Rancate

    Riva San Vitale

    Salorino

    Stabio

    Tremona

    Vacallo

    1.19.7. Riviera

    Biasca

    Claro

    Cresciano

    Iragna

    Lodrino

    Osogna

    1.19.8. Valle Maggia

    Aurigeno

    Avegno

    Cavergno

    Cevio

    Giumaglio

    Gordevio

    Lodano

    Maggia

    Moghegno

    Someo

    1.20. Vaud

    1.20.1. Région est de Lausanne

    Aigle

    Belmont- sur-Lausanne

    Bex

    Blonay

    Calamin

    Chardonne

    - Cure d'Attalens

    Chexbres

    Corbeyrier

    Corseaux

    Corsier-sur-Vevey

    Cully

    Dezaley

    Dezaley-Marsens

    Epesses

    Grandvaux

    Jongny

    La Tour-de-Peilz

    Lavey-Morcles

    Lutry

    - Savuit

    Montreux

    Ollon

    Paudex

    Puidoux

    Pully

    Riex

    Rivaz

    Roche

    St-Légier-La Chiésaz

    St-Saphorin

    - Burignon

    - Faverges

    Treytorrens

    Vevey

    Veytaux

    Villeneuve

    Villette

    - Châtelard

    Yvorne

    1.20.2. Région ouest de Lausanne

    Aclens

    Allaman

    Arnex-sur-Nyon

    Arzier

    Aubonne

    Begnins

    Bogis-Bossey

    Borex

    Bougy-Villars

    Bremblens

    Buchillon

    Bursinel

    Bursins

    Bussigny-près-Lausanne

    Bussy-Chardonney

    Chigny

    Clarmont

    Coinsins

    Colombier

    Commugny

    Coppet

    Crans-près-Céligny

    Crassier

    Crissier

    Denens

    Denges

    Duillier

    Dully

    Echandens

    Echichens

    Ecublens

    Essertines-sur-Rolle

    Etoy

    Eysins

    Féchy

    Founex

    Genolier

    Gilly

    Givrins

    Gollion

    Gland

    Grens

    Lavigny

    Lonay

    Luins

    - Château de Luins

    Lully

    Lussy-sur-Morges

    Mex

    Mies

    Monnaz

    Mont-sur-Rolle

    Morges

    Nyon

    Perroy

    Prangins

    Préverenges

    Prilly

    Reverolle

    Rolle

    Romanel-sur-Morges

    Saint-Livres

    Saint-Prex

    Signy-Avenex

    St-Saphorin-sur-Morges

    Tannay

    Tartegnin

    Saint-Sulpice

    Tolochenaz

    Trélex

    Vaux-sur-Morges

    Vich

    Villars-Sainte-Croix

    Villars-sous-Yens

    Vinzel

    Vufflens-la-Ville

    Vufflens-le-Château

    Vullierens

    Yens

    1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

    Agiez

    Arnex-sur-Orbe

    Baulmes

    Bavois

    Belmont-sur-Yverdon

    Chamblon

    Champvent

    Chavornay

    Corcelles-sur-Chavornay

    Eclépens

    Essert-sous-Champvent

    La Sarraz

    Mathod

    Montcherand

    Orbe

    Orny

    Pompaples

    Rances

    Suscévaz

    Treycovagnes

    Valeyres-sous-Rances

    Villars-sous-Champvent

    Yvonand

    1.20.4. Nord vaudois

    Bonvillars

    Concise

    Corcelles-près-Concise

    Fiez

    Fontaines-sur-Grandson

    Grandson

    Montagny-près-Yverdon

    Novalles

    Onnens

    Valeyres-sous-Montagny

    1.20.5. Vully

    Bellerive

    Chabrey

    Champmartin

    Constantine

    Montmagny

    Mur

    Vallamand

    Villars-le-Grand

    1.21. Valais/Wallis

    Agarn

    Ardon

    Ausserberg

    Ayent

    - Signèse

    Baltschieder

    Bovernier

    Bratsch

    Brig/Brigue

    Chablais

    Chalais

    Chamoson

    - Ravanay

    - Saint Pierre-de-Clage

    - Trémazières

    Charrat

    Chermignon

    - Ollon

    Chippis

    Collombey-Muraz

    Collonges

    Conthey

    Dorénaz

    Eggerberg

    Embd

    Ergisch

    Evionnaz

    Fully

    - Beudon

    - Branson

    - Châtaignier

    Gampel

    Grimisuat

    - Champlan

    - Molignon

    - Le Mont

    - Saint Raphaël

    Grône

    Hohtenn

    Lalden

    Lens

    - Flanthey

    - Saint-Clément

    - Vaas

    Leytron

    - Grand-Brûlé

    - Montagnon

    - Montibeux

    - Ravanay

    Leuk/Loèche

    - Lichten

    Martigny

    - Coquempey

    Martigny-Combe

    - Plan Cerisier

    Miège

    Montana

    - Corin

    Monthey

    Nax

    Nendaz

    Niedergesteln

    Port-Valais

    - Les Evouettes

    Randogne

    - Loc

    Raron/Rarogne

    Riddes

    Saillon

    Saint-Léonard

    Saint-Maurice

    Salgesch/Salquenen

    Salins

    Saxon

    Savièse

    - Diolly

    Sierre

    - Champsabé

    - Crétaplan

    - Géronde

    - Goubing

    - Granges

    - La Millière

    - Muraz

    - Noës

    Sion

    - Batassé

    - Bramois

    - Châteauneuf

    - Châtroz

    - Clavoz

    - Corbassière

    - La Folie

    - Lentine

    - Maragnenaz

    - Molignon

    - Le Mont

    - Mont d'Or

    - Montorge

    - Pagane

    - Uvrier

    Stalden

    Staldenried

    Steg

    Troistorrents

    Turtmann/Tourtemagne

    Varen/Varone

    Venthône

    - Anchette

    - Darnonaz

    Vernamiège

    Vétroz

    - Balavaud

    - Magnot

    Veyras

    - Bernune

    Muzot

    Ravyre

    Vernayaz

    Vex

    Vionnaz

    Visp/Viège

    Visperterminen

    Vollèges

    Vouvry

    Zeneggen

    1.22. Neuchâtel

    Auvernier

    Bevaix

    Bôle

    Boudry

    Colombier

    Corcelles

    Cormondrèche

    Cornaux

    Cortaillod

    Cressier

    Fresens

    Gorgier

    Hauterive

    Le Landeron

    Neuchâtel

    - Champréveyres

    - La Coudre

    Peseux

    Saint-Aubin

    Saint-Blaise

    Vaumarcus

    1.23. Genève

    Aire-la-Ville

    Anières

    Avully

    Avusy

    Bardonnex

    - Charrot

    - Landecy

    Bellevue

    Bernex

    - Lully

    Cartigny

    Céligny ou Côte Céligny

    Chancy

    Choulex

    Collex-Bossy

    Collonge-Bellerive

    Cologny

    Confignon

    Corsier

    Dardagny

    - Essertines

    Genthod

    Gy

    Hermance

    Jussy

    Laconnex

    Meinier

    - Le Carre

    Meyrin

    Perly-Certoux

    Plans-les-Ouates

    Presinge

    Puplinges

    Russin

    Satigny

    - Bourdigny

    - Choully

    - Peissy

    Soral

    Troinex

    Vandoeuvres

    Vernier

    Veyrier

    1.24. Jura

    Buix

    Soyhières

    II. Diciture tradizionali svizzere

    Appellation d'origine

    Appellation d'origine contrôlée

    Attestierter Winzerwy

    Bondola

    Clos

    Cru

    Denominazione di origine

    Denominazione di origine controllata

    Dôle

    Dorin

    Fendant

    Goron

    Grand Cru

    Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

    La Gerle

    Landwein

    Nostrano

    Perdrix Blanche

    Perlan

    Premier Cru

    Salvagnin

    Schiller

    Terravin

    Ursprungsbezeichnung

    Vin de pays

    Vinatura

    VITI

    Winzerwy

    (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

    (2) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

    (3) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

    (4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

    Appendice 3

    relativa agli articoli 6 e 25

    I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

    - Ermitage / Hermitage

    - Johannisberg

    II. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità:

    - Auslese

    - Beerenauslese

    - Beerli

    - Beerliwein

    - Eiswein

    - Gletscherwein

    - Oeil de Perdrix

    - Sélection de grain noble

    - Spätlese

    - Strohwein

    - Süssdruck

    - Trockenbeerenauslese

    - Vendange tardive

    - Vendemmia tardiva

    - Vin de gelée

    - Vin des Glaciers

    - Vin de paille

    - Vin doux naturel

    - Weissherbst

    Tuttavia, conformemente all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi "Auslese", "Beerliwein" e "Spätlese" possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

    III. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli:

    a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

    b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

    c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

    d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

    e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

    f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

    ALLEGATO 8

    CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

    Articolo 1

    Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

    Articolo 2

    Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti:

    a) bevande spiritose, quali definite,

    - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia,

    - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

    e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

    b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati "bevande aromatizzate", quali definiti,

    - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96,

    - per la Svizzera, dal capitolo 39 del'Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

    e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

    Articolo 3

    Ai fini del presente Allegato, si intende per

    a) "bevanda spiritosa originaria di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

    b) "bevanda aromatizzata originaria di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

    c) "designazione": le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

    d) "etichettatura": il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    e) "presentazione": le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

    f) "imballaggio": gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

    Articolo 4

    1. Sono protette le seguenti denominazioni:

    a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;

    b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;

    c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;

    d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

    2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione "marc" o "acquavite di vinaccia" può essere sostituita dalla denominazione "Grappa" per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2.

    Articolo 5

    1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

    - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

    - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

    2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

    - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e

    - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

    3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

    4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC.

    Articolo 6

    La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "modo", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

    Articolo 7

    In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

    Articolo 8

    Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

    Articolo 9

    Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

    Articolo 10

    Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

    Articolo 11

    Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

    Articolo 12

    Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

    Articolo 13

    Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

    a) in transito sul territorio di una delle Parti; o

    b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:

    aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

    bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

    cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

    dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

    ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

    ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

    Articolo 14

    1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

    2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

    Articolo 15

    1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

    a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate e

    b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali;

    l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

    2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

    a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;

    b) la composizione di tale bevanda;

    c) la designazione e la presentazione;

    d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

    Articolo 16

    1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

    2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

    3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

    4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

    Articolo 17

    1. Il gruppo di lavoro "bevande spiritose", denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

    2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

    Articolo 18

    Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

    Articolo 19

    1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

    2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

    Appendice 1

    Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

    1. Rum

    Rhum de la Martinique

    Rhum de la Guadeloupe

    Rhum de la Réunion

    Rhum de la Guyane

    (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "tradizionale")

    Ron de Málaga

    Ron de Granada

    Rum da Madeira

    2. a) Whisky

    Scotch Whisky

    Irish Whisky

    Whisky español

    (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

    b) Whiskey

    Irish Whiskey

    Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

    (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

    3. Bevande spiritose di cereali

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    Korn

    Kornbrand

    4. Acquavite di vino

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie des Charentes

    Cognac

    (Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

    - Fine

    - Grande Fine Champagne

    - Grande Champagne

    - Petite Fine Champagne

    - Fine Champagne

    - Borderies

    - Fins Bois

    - Bons Bois)

    Fine Bordeaux

    Armagnac

    Bas-Armagnac

    Haut-Armagnac

    Ténarèse

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Faugères ou eau-de-vie de Faugères

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Aguardente do Minho

    Aguardente do Douro

    Aguardente da Beira Interior

    Aguardente da Bairrada

    Aguardente do Oeste

    Aguardente do Ribatejo

    Aguardente do Alentejo

    Aguardente do Algarve

    5. Brandy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedès

    Brandy italiano

    Brandy Αττικής/Brandy d'Attique

    Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponèse

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

    Deutscher Weinbrand

    Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

    6. Acquavite di vinaccia

    Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

    Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc de Bourgogne

    Marc de Savoie

    Marc d'Auvergne

    Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Marc d'Alsace Gewürztraminer

    Marc de Lorraine

    Bagaceira do Minho

    Bagaceira do Douro

    Bagaceira da Beira Interior

    Bagaceira da Bairrada

    Bagaceira do Oeste

    Bagaceira do Ribatejo

    Bagaceiro do Alentejo

    Bagaceira do Algarve

    Orujo gallego

    Grappa

    Grappa di Barolo

    Grappa piemontese o del Piemonte

    Grappa lombarda o di Lombardia

    Grappa trentina o del Trentino

    Grappa friulana o del Friuli

    Grappa veneta o del Veneto

    Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tirnabos

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    7. Acquavite di frutta

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkischer Obstler

    Mirabelle de Lorraine

    Kirsch d'Alsace

    Quetsch d'Alsace

    Framboise d'Alsace

    Mirabelle d'Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

    Südtiroler Aprikot o Südtiroler

    Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

    Williams friulano o del Friuli

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Distillato di mele trentino o del Trentino

    Williams trentino o del Trentino

    Sliwovitz trentino o del Trentino

    Aprikot trentino o del Trentino

    Medronheira do Algarve

    Medronheira do Buçaco

    Kirsch o Kirschwasser Friulano

    Kirsch o Kirschwasser Trentino

    Kirsch o Kirschwasser Veneto

    Aguardente de pèra da Lousa

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Wachauer Marillenbrand

    8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

    Calvados du Pays d'Auge

    Calvados

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    9. Acquavite di genziana

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

    Genziana trentina o del Trentino

    10. Bevande spiritose di frutta

    Pacharán

    Pacharán navarro

    11. Bevande spiritose al ginepro

    Ostfriesischer Korngenever

    Genièvre Flandre Artois

    Hasseltse jenever

    Balegemse jenever

    Péket de Wallonie

    Steinhäger

    Plymouth Gin

    Gin de Mahón

    12. Bevande spiritose al carvi

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    13. Bevande spiritose all'anice

    Anis español

    Évoca anisada

    Cazalla

    Chinchón

    Ojén

    Rute

    Ouzo/Oύζο

    14. Liquori

    Berliner Kümmel

    Hamburger Kümmel

    Münchener Kümmel

    Chiemseer Klosterlikör

    Bayerischer Kräuterlikör

    Cassis de Dijon

    Cassis de Beaufort

    Irish Cream

    Palo de Mallorca

    Ginünha portuguesa

    Licor de Singevergs

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Ettaler Klosterlikör

    Ratafia de Champagne

    Ratafia catalana

    Anis portuguès

    Finnish berry/fruit liqueur

    Grossglockner Alpenbitter

    Marizzeller Magenlikör

    Mariazeller Jagasaftl

    Puchheimer Bitter

    Puchheimer Schlossgeist

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marüllenlikör

    Jâgertee, Jagertee, Jagatee

    15. Bevande spiritose

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau du Maine

    Pommeau de Normandie

    Svensk Punsch/Swedish Punsch

    16. Vodka

    Svensk vodka/Swedish vodka

    Suomalainen vodka/Finsk vodka/vodka of Finland

    Appendice 2

    Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

    Acquavite di vino

    Eau-de-vie de vin du Valais

    Brandy du Valais

    Acquavite di vinaccia

    Baselbieter Marc

    Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

    Grappa della Val Calanca

    Grappa della Val Bregaglia

    Grappa della Val Mesolcina

    Grappa della Valle di Poschiavo

    Marc d'Auvernier

    Marc de Dôle du Valais

    Acquavite di frutta

    Aargauer Bure Kirsch

    Abricot du Valais

    Abricotine du Valais

    Baselbieterkirsch

    Baselbieter Zwetschgenwasser

    Bernbieter Kirsch

    Bernbieter Mirabellen

    Bernbieter Zwetschgenwasser

    Bérudges de Cornaux

    Canada du Valais

    Coing d'Ajoie

    Coing du Valais

    Damassine d'Ajoie

    Damassine de la Baroche

    Emmentaler Kirsch

    Framboise du Valais

    Freiämter Zwetschgenwasser

    Fricktaler Kirsch

    Golden du Valais

    Gravenstein du Valais

    Kirsch d'Ajoie

    Kirsch de la Béroche

    Kirsch du Valais

    Kirsch suisse

    Luzerner Kirsch

    Luzerner Zwetschgenwasser

    Mirabelle d'Ajoie

    Mirabelle du Valais

    Poire d'Ajoie

    Poire d'Orange de la Baroche

    Pomme d'Ajoie

    Pomme du Valais

    Prune d'Ajoie

    Prune du Valais

    Prune impériale de la Baroche

    Pruneau du Valais

    Rigi Kirsch

    Seeländer Pflümliwasser

    Urschwytzerkirsch

    Williams du Valais

    Zuger Kirsch

    Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

    Bernbieter Birnenbrand

    Freiämter Theilerbirnenbrand

    Luzerner Birnenträsch

    Luzerner Theilerbirnenbrand

    Acquavite di genziana

    Gentiane du Jura

    Bevande spiritose al ginepro

    Genièvre du Jura

    Liquori

    Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

    Bernbieter Griottes Liqueur

    Bernbieter Kirschen Liqueur

    Liqueur de poires Williams du Valais

    Liqueur d'abricot du Valais

    Liqueur de framboise du Valais

    Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

    Bernbieter Kräuterbitter

    Eau-de-vie d'herbes du Jura

    Eau-de-vie d'herbes du Valais

    Genépi du Valais

    Gotthard Kräuterbrand

    Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

    Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

    Altre

    Lie du Mandement

    Lie de Dôle du Valais

    Lie du Valais

    Appendice 3

    Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

    Clarea

    Sangría

    Nürnberger Glühwein

    Thüringer Glühwein

    Vermouth de Chambéry

    Vermouth di Torino

    Appendice 4

    Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

    Nessuna

    ALLEGATO 9

    RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

    Articolo 1

    Oggetto

    Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

    2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

    Articolo 3

    Principio dell'equivalenza

    1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

    2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

    Articolo 4

    Libera circolazione dei prodotti biologici

    Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

    Articolo 5

    Etichettatura

    1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

    - la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;

    - l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

    2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

    Articolo 6

    Paesi terzi

    1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

    2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

    Articolo 7

    Scambio d'informazioni

    In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

    - l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;

    - l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biolgico e provenienti da un paese terzo;

    - le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

    Articolo 8

    Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

    1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato "il gruppo di lavoro", istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

    2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

    - verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;

    - raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;

    - raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    Articolo 9

    Misure di salvaguardia

    1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

    2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

    Appendice 1

    Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

    - Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6);

    - Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11);

    - Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56);

    - Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38);

    Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera

    - Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 399);

    - Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 292).

    Esclusione dal regime di equivalenza

    Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

    Appendice 2

    Modalità di applicazione

    Nessuna

    ALLEGATO 10

    RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

    Articolo 2

    Oggetto

    1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

    2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

    - l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;

    - gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;

    - gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

    3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

    Articolo 3

    Certificato di controllo

    1. Ai sensi del presente Allegato, per "certificato di controllo" s'intende:

    - il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;

    - il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

    - il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

    2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.

    3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

    4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

    Articolo 4

    Scambio di informazioni

    1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

    2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

    3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro "ortofrutticoli" e deciso dal Comitato.

    Articolo 5

    Clausola di salvaguardia

    1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

    2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

    3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

    4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un Accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

    Articolo 6

    Gruppo di lavoro "ortofrutticoli"

    1. Il gruppo di lavoro "ortofrutticoli" istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

    2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

    Appendice

    Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10

    1. Associazione svizzera frutta Baarer Str. 88 CH - 6302 ZUG

    2. Unione svizzera dei legumi Bahnhofstraße 87 CH - 3232 INS

    ALLEGATO 11

    RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E ZOOTECNICHE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    Articolo 1

    1. Il titolo I del presente Allegato verte:

    - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;

    - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

    2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

    TITOLO I

    SCAMBI DI ANIMALI VIVI NONCHÉ DEI RELATIVI SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

    Articolo 2

    1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

    2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

    Articolo 3

    Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

    Articolo 4

    1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

    2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

    Articolo 5

    Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

    Articolo 6

    Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

    TITOLO II

    SCAMBI DI PRODOTTI ANIMALI

    Articolo 7

    Finalità

    La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

    Articolo 8

    Obblighi multilaterali

    Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

    Articolo 9

    Campo di applicazione

    1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

    2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

    Articolo 10

    Definizioni

    Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

    a) "prodotti animali": i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;

    b) "misure sanitarie": le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

    c) "adeguato livello di protezione sanitaria": il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

    d) "autorità competenti":

    i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;

    ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

    Articolo 11

    Adeguamento alle condizioni regionali

    1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

    2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

    Articolo 12

    Equivalenza

    1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

    - legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;

    - la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;

    - l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

    Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

    2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

    Articolo 13

    Determinazione dell'equivalenza

    1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

    i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;

    ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;

    iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;

    iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;

    v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

    2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 14

    Riconoscimento delle misure sanitarie

    1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

    2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

    Articolo 15

    Controlli alle frontiere e canoni

    I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

    a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;

    b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;

    c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;

    d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

    Articolo 16

    Verifica

    1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

    a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;

    b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

    Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

    2. Per la Comunità:

    - le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità,

    - i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

    3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

    4. Le Parti possono, di comune Accordo:

    a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;

    b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

    Articolo 17

    Notificazione

    1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

    2. Le Parti si notificano reciprocamente:

    - entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;

    - nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;

    - qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

    3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

    4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

    5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

    Articolo 18

    Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

    1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

    2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

    - l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;

    - ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;

    - informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

    3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

    4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 19

    Comitato misto veterinario

    1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

    2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

    3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

    4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune Accordo.

    5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

    6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

    Articolo 20

    Clausola di salvaguardia

    1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

    2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

    3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

    4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

    Appendice 1

    Misure di lotta/notifica delle malattie

    I. Afta epizootica

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28.9.1989, pag. 32).

    II. Peste suina classica

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. La Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

    3. In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 80/217/CEE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 14 bis della direttiva 80/217/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con l'Allegato IV della direttiva 80/217/CEE.

    7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

    III. Peste equina

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.

    2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/35/CEE.

    3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    IV. Influenza aviaria

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/40/CEE.

    2 In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    V. Malattia di Newcastle

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/66/CEE.

    2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

    4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VI. Malattie dei pesci

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. Di conseguenza, la regolamentazione svizzera ha previsto che l'anemia contagiosa del salmone sia da considerare semplicemente come una malattia da sorvegliare. Nel quadro del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano a modificare la loro legislazione al fine di considerare l'anemia contagiosa del salmone come una malattia da combattere. La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

    2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio veterinario federale si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato C della direttiva 93/53/CEE.

    5. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VII. Altre malattie

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Nei casi di cui all'articolo 6, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/119/CEE.

    3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

    4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    VIII. Notifica delle malattie

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

    Appendice 2

    Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

    I. Bovini e suini

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.

    2. L'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 64/432/CEE è effettuata nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

    b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

    Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;

    b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad un'ispezione post mortem ad opera di un veterinario ufficiale;

    c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

    d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;

    e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

    f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;

    g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

    Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    5. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'Allegato G, capitolo I.B., della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

    b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

    c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

    d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

    e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

    Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di riesaminare le disposizioni del presente paragrafo.

    6. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;

    b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

    c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

    d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

    e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

    Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/42/CEE si applicano mutatis mutandis.

    L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    7. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

    a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

    b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;

    c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

    d) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

    Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE si applicano mutatis mutandis.

    L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissible del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio veterinario federale dello sviluppo della questione.

    9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'Allegato B, punto 12, della direttiva 64/432/CEE.

    10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'Allegato C, parte A, punto 9, della direttiva 64/432/CEE.

    11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:

    - nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: "e la Svizzera";

    - al punto 3, sono aggiunte le parole seguenti: "o della Svizzera";

    - nella nota 4 del modello I, nella nota 5 del modello II, nella nota 4 del modello III e nella nota 5 del modello IV, sono aggiunte le parole seguenti: "per la Svizzera: veterinario di controllo".

    II. Ovini e caprini

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'Allegato A, capitolo I, punto II.2.

    In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

    4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni:

    - i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi;

    - i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

    Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

    5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato E della direttiva 91/68/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:

    - nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: "e la Svizzera";

    - al punto III.a, sono aggiunte le parole seguenti: "o della Svizzera".

    III. Equidi

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4. a) Le disposizioni dell'Allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

    b) Le disposizioni dell'Allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. Nel titolo, sono aggiunte le parole seguenti: "e la Svizzera". Nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo.

    IV. Pollame e uova da cova

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

    2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

    3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è "CH".

    5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

    8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

    9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni:

    - non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione;

    - il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.

    Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

    10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

    11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE. Alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite da: "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:

    - nell'intestazione, le parole "Comunità europea" sono sostituite con "Svizzera";

    - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di origine" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera";

    - alla rubrica 14, lettera a), gli attestati sono sostituiti con:

    Modello 1: "Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

    Modello 2: "I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

    Modello 3: "Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

    Modello 4: "Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

    Modello 5: "Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)";

    Modello 6: "Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)".

    12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

    V. Animali e prodotti di acquacoltura

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

    3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

    4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

    5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    6. a) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

    Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto V)".

    b) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo II della direttiva 91/67/CEE.

    Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto V)".

    c) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo III della direttiva 91/67/CEE.

    d) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo IV della direttiva 91/67/CEE.

    e) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione.

    Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole "di cui all'Allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con le parole: "secondo i casi, la IHN, la SHV, la bonamiosi o la marteiliosi".

    f) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione.

    VI. Embrioni bovini

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE. Alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:

    - alla rubrica 2, le parole "Stato Membro di raccolta" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera";

    - alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole "la direttiva 89/556/CEE" sono sostituite con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto VI)".

    VII. Sperma bovino

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

    2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE.

    b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:

    - alla rubrica IV, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, VII)".

    VIII. Sperma suino

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE con l'adattamento seguente: alla rubrica 9 le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con le parole: "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente:

    - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera".

    - alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)".

    IX. Altre specie

    A. LEGISLAZIONI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Ai fini del presente Allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

    2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente Allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

    3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai capitoli I, II e III, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE.

    b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE è applicabile con l'adattamento seguente:

    - il riferimento alla direttiva 64/432/CEE è sostituito con "l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IX)".

    4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

    b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Quest'attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

    5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

    b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.

    c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con l'adattamento seguente: le parole "Stato membro di spedizione" sono sostituite con "Stato di spedizione: Svizzera". Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione.

    7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE sono applicabili con gli adattamenti seguenti:

    - nei titoli, le parole "o con la Svizzera" sono inserite dopo il termine "intracomunitario";

    - alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione sono applicabili con gli adattamenti seguenti:

    - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera";

    - alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere in extenso le esigenze che vi sono citate.

    8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

    - alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

    - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera".

    9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

    - alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

    - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera".

    10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con gli adattamenti seguenti:

    - nel titolo, le parole "o con la Svizzera" sono inserite dopo il termine "intracomunitario";

    - alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera".

    b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:

    - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera".

    11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, il certificato previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE è applicabile mutatis mutandis.

    Appendice 3

    Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

    I. Comunità europea - Legislazione

    A. Bovini, suini, ovini e caprini

    Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    B. Equidi

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    C. Pollame e uova da cova

    Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1)

    D. Animali di acquacoltura

    Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243, dell'11.10.1995, pag. 1)

    E. Molluschi

    Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    F. Embrioni bovini

    Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

    G. Sperma bovino

    Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    H. Sperma suino

    Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    I. Altri animali vivi

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23)

    II. Svizzera - Legislazione

    Ordinanza del 20 aprile 1988 (OITE) concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11)

    III. Norme di applicazione

    Di norma, l'Ufficio veterinario federale applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio veterinario federale può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio veterinario federale desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate

    Appendice 4

    Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

    I. Comunità europea - Legislazione

    A. Bovini

    Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    B. Suini

    Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

    C. Ovini, caprini

    Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

    D. Equidi

    a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)

    b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

    E. Animali di razza pura

    Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

    F. Importazione dai paesi terzi

    Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66)

    II. Svizzera - Legislazione

    Le autorità svizzere hanno elaborato e sottoposto a consultazione un disegno di legge sull'agricoltura, che assegna alla competenza del Consiglio Federale l'adozione di ordinanze nel settore disciplinato dalla presente appendice. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano ad adottare una legislazione simile, che abbia risultati identici a quella citata al punto I della presente appendice. Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

    III. Disposizioni transitorie

    Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

    In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

    Appendice 5

    Controlli e canoni

    CAPITOLO 1

    Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

    I. Sistema ANIMO

    La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    II. Norme per gli equini

    I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag.49).

    L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

    III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

    1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

    - notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo;

    - procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati;

    - rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.

    2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente Allegato.

    3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

    4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:

    a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità/della Svizzera;

    b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;

    c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

    5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

    6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie.

    Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

    IV. Norme specifiche

    A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

    B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

    C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

    D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

    V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

    A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.

    B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

    VI. Disposizioni generali

    Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

    A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:

    - controlli documentali,

    - controlli d'identità,

    - controlli fisici solo in caso di sospetto.

    B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, sono soggetti ai seguenti controlli:

    - controlli documentali,

    - controlli d'identità,

    - controlli fisici solo in caso di sospetto.

    VII. Posti d'ispezione frontalieri - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

    A. Per la Comunità:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CAPITOLO 2

    Importazioni dai paesi terzi

    I. Legislazione

    I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    II. Modalità di applicazione

    A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.

    B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

    CAPITOLO 3

    Disposizioni specifiche

    - Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    - Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    I. Mutua assistenza

    A. LEGISLAZIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

    II. Identificazione degli animali

    A. LEGISLAZIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

    2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1o luglio 1999.

    3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

    III. Sistema SHIFT

    A. LEGISLAZIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

    IV. Protezione degli animali

    A. LEGISLAZIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

    1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.

    2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

    4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    V. Sperma, ovuli ed embrioni

    Le disposizioni del capitolo I, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

    VI. Canoni

    A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'Allegato C, Capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.

    B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:

    2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.

    C. Non viene riscosso alcun canone:

    - per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea;

    - per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno;

    - per gli animali destinati al cantone dei Grigioni;

    - per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE;

    - per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera;

    - per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità;

    - per gli equidi.

    D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:

    1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.

    E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per "partita" un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.

    Appendice 6

    Prodotti animali

    CAPITOLO 1

    Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

    Prodotti:

    Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano

    Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Prodotti:

    Rifiuti animali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CAPITOLO II

    Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I

    I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera

    Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

    I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

    Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

    CAPITOLO III

    Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

    Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

    Appendice 7

    Autorità competenti

    PARTE A

    Svizzera

    Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero federale dell'economia pubblica e il ministero federale degli interni. Si applicano le seguenti disposizioni:

    - per le esportazioni verso la Comunità, il ministero federale dell'economia pubblica rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

    - per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il ministero federale dell'economia pubblica è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il ministero federale degli interni è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;

    - per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al ministero federale dell'economia.

    PARTE B

    Comunità europea

    Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

    - per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

    - la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

    Appendice 8

    Adeguamento alle condizioni regionali

    Appendice 9

    Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

    Ai fini della presente appendice, per "verifica" si intende il controllo dell'operato.

    1. Principi generali

    1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata "verificatore") e la Parte verificata (in appresso denominata "verificato"), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.

    1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

    1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

    1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

    2. Principi applicabili al verificatore

    Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

    2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;

    2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;

    2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;

    2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;

    2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

    2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;

    2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

    Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

    3. Principi applicabili al verificato

    I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

    3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:

    - accesso all'insieme della normativa pertinente;

    - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

    - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

    - documentazione su azioni correttive e sanzioni;

    - accesso agli stabilimenti.

    3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

    4. Procedure

    4.1. Riunione di apertura

    I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

    4.2. Esame documentale

    Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

    4.3. Sopralluoghi

    4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

    4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

    4.4. Verifica a posteriori

    Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

    5. Documenti di lavoro

    I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

    - testi normativi;

    - struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;

    - caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;

    - statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

    - provvedimenti e procedure di applicazione;

    - procedure di notificazione e ricorso;

    - programmi di formazione.

    6. Riunione di chiusura

    I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

    Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

    7. Relazione

    Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

    Appendice 10

    Controlli alle frontiere e canoni

    A. Controlli frontalieri per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. Controlli frontalieri per i settori diversi da quelli di cui al punto A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    C. Misure specifiche

    1. Le Parti prendono atto dell'Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CE-Svizzera, relativa all'agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    2. La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

    D. Canoni

    1. Per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:

    1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

    2. Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:

    3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

    Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

    Appendice 11

    Punti di contatto

    Per la Comunità europea

    Direttore DG VI/B/II "Sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali" Commissione europea B - 1049 Bruxelles

    Altri contatti importanti:

    Direttore Ufficio alimentare e veterinario Dublino Irlanda

    Capo Unità DG VI/B/II/4 "Coordinamento delle questioni sanitarie orizzontali" Commissione europea B - 1049 Bruxelles

    Per la Svizzera:

    Ufficio veterinario federale Casella postale 3003 Berna Svizzera Tel. (41-31) 323 85 01/02 Fax (41-31) 323 85 22

    Altri contatti importanti:

    Ufficio federale della pubblica sanità Casella postale 3003 Berna Tel. (41-31) 322 21 11 Fax (41-31) 323 95 07

    Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario Schwarzenburgstraße 161 3097 Liebefeld-Berne Tel. (41-31) 323 81 03 Fax (41-31) 323 82 27

    Atto finale

    I plenipotenziari

    della COMUNITÀ EUROPEA,

    e

    della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

    riuniti a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

    - Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera,

    - Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta,

    - Dichiarazione comune concernente il settore delle carni,

    - Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni,

    - Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

    - Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero,

    - Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino,

    - Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari,

    - Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale,

    - Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

    Essi hanno altresì preso atto delle Dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

    - Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate "fondute",

    - Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa,

    - Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento,

    - Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

    Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

    Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

    Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

    Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

    Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

    Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

    Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

    Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

    Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

    Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

    Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por la Confederación Suiza

    For Det Schweiziske Edsforbund

    Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

    Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

    For the Swiss Confederation

    Pour la Confédération suisse

    Per la Confederazione svizzera

    Voor de Zwitserse Bondsstaat

    Pela Confederação Suíça

    Sveitsin valaliiton puolesta

    På Schweiziska edsförbundets vägnar

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    DICHIARAZIONE COMUNE

    sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

    La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

    È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

    Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    concernente il settore delle carni

    A decorrere dal 1o luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

    In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

    Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

    La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

    La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate "le Parti", si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

    Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

    Il gruppo di lavoro "fitosanitario" di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

    Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

    Appendice A

    VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PER I QUALI LE PARTI SI ADOPERANO PER TROVARE UNA SOLUZIONE CONFORME ALLE DIPSOZIONI DELL'ALLEGATO 4

    A. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI ORIGINARI DEL TERRITORIO DI CIASCUNA DELLE PARTI

    1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

    1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

    Beta vulgaris L.

    Humulus lupulus L.

    Prunus L.(1).

    1.2. Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione

    Chaenomeles Lindl.

    Cotoneaster Ehrh.

    Crataegus L.

    Cydonia Mill.

    Eriobotrya Lindl.

    Malus Mill.

    Mespilus L.

    Pyracantha Roem.

    Pyrus L.

    Sorbus L. eccetto S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

    Stranvaesia Lindl.

    1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

    Solanum L. e relativi ibridi

    1.4. Vegetali, esclusi frutti e sementi

    Vitis L.

    2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

    2.1. Vegetali, escluse le sementi

    Abies spp.

    Apium graveolens L.

    Argyranthemum spp.

    Aster spp.

    Brassica spp.

    Castanea Mill.

    Cucumis spp.

    Dendranthema (DC) Des Moul.

    Dianthus L. e relativi ibridi

    Exacum spp.

    Fragaria L.

    Gerbera Cass.

    Gypsophila L.

    Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

    Lactuca spp.

    Larix Mill.

    Leucanthemum L.

    Lupinus L.

    Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

    Picea A. Dietr.

    Pinus L.

    Populus L.

    Pseudotsuga Carr.

    Quercus L.

    Rubus L.

    Spinacia L.

    Tanacetum L.

    Tsuga Carr.

    Verbena L.

    2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

    Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

    2.3. Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

    Araceae

    Marantaceae

    Musaceae

    Persea Mill.

    Strelitziaceae

    2.4. Sementi e bulbi

    Allium ascalonicum L.

    Allium cepa L.

    Allium schoenoprasum L.

    2.5. Vegetali destinati all'impianto

    Allium porrum L.

    2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

    Camassia Lindl.

    Chionodoxa Boiss.

    Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

    Galanthus L.

    Galtonia candicans (Baker) Decne

    Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

    Hyacinthus L.

    Iris L.

    Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

    Muscari Mill.

    Narcissus L.

    Ornithogalum L.

    Puschkinia Adams

    Scilla L.

    Tigridia Juss.

    Tulipa L.

    B. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A

    3. Tutti i vegetali destinati all'impianto

    eccetto:

    - sementi diverse da quelle di cui al punto 4

    - i seguenti vegetali:

    Citrus L.

    Clausena Burm. f.

    Fortunella Swingle

    Murraya Koenig ex L.

    Palmae

    Poncirus Raf.

    4. Sementi

    4.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

    Cruciferae

    Gramineae

    Trifolium spp.

    4.2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

    Allium cepa L.

    Allium porrum L.

    Allium schoenoprasum L.

    Capsicum spp.

    Helianthus annuus L.

    Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

    Medicago sativa L.

    Phaseolus L.

    Prunus L.

    Rubus L.

    Zea mays L.

    4.3. Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi

    Triticum

    Secale

    X Triticosecale

    5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

    Vitis L.

    6. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

    Coniferales

    Dendranthema (DC) Des Moul.

    Dianthus L.

    Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

    Populus L.

    Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

    Quercus L.

    7. Frutti (originari di paesi extraeuropei)

    Annona L.

    Cydonia Mill.

    Diospyros L.

    Malus Mill.

    Mangifera L.

    Passiflora L.

    Prunus L.

    Psidium L.

    Pyrus L.

    Ribes L.

    Syzygium Gaertn.

    Vaccinium L.

    8. Tuberi non destinati all'impianto

    Solanum tuberosum L.

    9. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

    a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

    - Castanea Mill.

    - Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

    - Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

    - Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

    - Populus L. (originario del continente americano)

    - Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

    e

    b)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20 ) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette "UIC" e recano un marchio attestante detta conformità.

    10. Terra e mezzo di coltura

    a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba

    b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

    (1) Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

    Appendice B

    LEGISLAZIONI

    Disposizioni della Comunità europea

    - Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

    - Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

    - Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

    - Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

    - Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998

    - Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

    - Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

    - Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998

    - Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

    - Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

    - Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

    - Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

    - Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

    - Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

    - Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

    - Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

    - Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

    - Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996

    - Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996

    - Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

    - Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

    - Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

    - Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

    - Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal

    - Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

    - Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

    - Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

    Appendice C

    ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

    Comunità europea

    Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6e étage

    Boulevard Simon Bolivar 30

    B - 1210 Bruxelles Tél. (32-2) 208 37 04 Fax (32-2) 208 37 05

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél. (45 45 96 66 00 Fax (45 45 96 66 10

    Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D - 53123 Bonn 1 Tél. (49-228) 529 35 90 Fax (49-228) 529 42 62

    Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce

    Plant Protection Service

    3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél. (30-1) 360 54 80 Fax (30-1) 361 71 03

    Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

    Subdirección general de Sanidad Vegetal

    MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tél. (34-1) 347 82 54 Fax (34-1) 347 82 63

    Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre

    Plant Protection Service

    Vilhonvuorenkatu 11 C, PO Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél. (358-0) 13 42 11 Fax (358-0) 13 42 14 99

    Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation

    Sous-direction de la Protection des végétaux

    175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél. (33-1) 49 55 49 55 Fax (33-1) 49 55 59 49

    Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél. (39-6) 488 42 93 46 65 50 70 Fax (39-6) 481 46 28

    Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél. (31-317) 49 69 11 Fax (31-317) 42 17 01

    Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél. (43-1) 711 00 68 06 Fax. (43-1) 711 00 65 07

    Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3 Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

    Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél. (46-36) 15 59 13 Fax (46-36) 12 25 22

    Ministère de l'Agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél. (352) 45 71 72 218 Fax (352) 45 71 72 340

    Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Ireland Tél. (353-1) 607 20 03 Fax (353-1) 661 62 63

    Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool

    1-2 Peasholme Green

    UK - York YO1 2PX United Kingdom Tél. (44-1904) 45 51 61 Fax (44-1904) 45 51 63

    Appendice D

    ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI

    Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

    Disposizioni della Comunità europea

    - Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    - Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1o dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    - Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    - Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    - Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

    - Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    - Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    - Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    - Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    - Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    - Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    - Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    - Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    - Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

    Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

    La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

    Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate le Parti) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

    Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

    La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    in merito a futuri negoziati supplementari

    La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CONCERNENTE

    le preparazioni denominate "fondute"

    La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate "fondute".

    DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

    concernente la grappa

    La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

    DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

    relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

    La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

    Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

    La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

    Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

    DICHIARAZIONE

    relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

    Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

    - Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

    - Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

    - Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,

    - Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

    I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

    Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

    Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli

    In seguito alla notifica definitiva, in data 17 aprile 2002, dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dei sette accordi, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999, tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, detti accordi entreranno in vigore simultaneamente il 1o giugno 2002.

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