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Dokuments 32002D0237

    2002/237/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1121]

    GU L 80 del 23.3.2002., 40./41. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 035 pag. 334 - 335

    Altre edizioni speciali (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2129

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/237/oj

    32002D0237

    2002/237/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1121]

    Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0040 - 0041


    Decisione della Commissione

    del 21 marzo 2002

    che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2002) 1121]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/237/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 97/78/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 90/675/CEE del Consiglio(2), sulla cui base era stata elaborata la decisione 94/360/CE della Commissione(3).

    (2) A seguito del rilevamento di tracce di ormoni xenobiotici promotori della crescita in carni importate provenienti dagli Stati Uniti d'America, la decisione 94/360/CE è stata modificata dalla decisione 1999/302/CE della Commissione(4) al fine di introdurre un sistema di controllo rafforzato su tutte le carni fresche e le frattaglie bovine in provenienza da tale paese, escluse le carni e le frattaglie di bisonte.

    (3) Dopo l'individuazione di tali residui le autorità statunitensi hanno rafforzato nel giugno 1999 il loro programma "bovini senza ormoni". Tuttavia, in seguito ad altri problemi constatati nel corso di una missione negli Stati Uniti condotta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, detto programma è stato sospeso nel luglio 1999 per essere poi rilanciato nel mese di settembre successivo, in forma più efficace, quale programma "bestiame non trattato con ormoni".

    (4) In seguito al rilevamento da parte delle competenti autorità svizzere di dietilstilbestrolo (DES) nelle carni bovine importate dagli Stati Uniti, la decisione 1999/518/CE della Commissione(5) ha ulteriormente modificato le misure in materia di controlli da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità, onde includervi apposite prove per gli stilbeni.

    (5) Dati i risultati favorevoli ottenuti nel quadro del programma di prove, nel settembre 2000 la decisione 2000/583/CE della Commissione(6) ha ridotto la frequenza, da tutte le partite al 20 % delle stesse, dei controlli a cui sottoporre le carni fresche importate dagli Stati Uniti d'America ed ha liberato gli Stati membri dall'obbligo di consentire l'importazione sul rispettivo territorio delle sole partite per le quali i risultati degli esami e delle analisi risultavano favorevoli.

    (6) Tale decisione ha costituito il primo passo verso la completa eliminazione dell'obbligo di sottoporre ad analisi per la ricerca di ormoni ogni partita selezionata per i controlli materiali e ne era previsto il riesame sulla base dei risultati dei controlli successivi, conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/302/CE.

    (7) Nel corso del periodo stabilito, nessun campione di carni fresche e di frattaglie bovine è risultato positivo nell'ambito degli ulteriori controlli stabiliti dalla decisione 1999/302/CE e dalla decisione 1999/518/CE nonché dei test effettuati nel quadro del programma di prove supplementari della Commissione per l'individuazione degli ormoni.

    (8) È pertanto opportuno eliminare l'obbligo di effettuare sul 20 % delle partite di carni importate dagli Stati Uniti d'America le analisi che consentono di rilevare l'eventuale presenza di ormoni e, per quanto riguarda le prove di laboratorio, considerare tali importazioni alla stessa stregua delle importazioni di carni provenienti dagli altri paesi terzi.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

    L'articolo 1 bis è soppresso.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

    (3) GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

    (4) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.

    (5) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 50.

    (6) GU L 246 del 30.9.2000, pag. 67.

    Augša