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Document 32002R0341

Regolamento (CE) n. 341/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

GU L 53 del 23.2.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/341/oj

32002R0341

Regolamento (CE) n. 341/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 341/2002 della Commissione

del 22 febbraio 2002

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione(5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 21 febbraio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

(3) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

(4) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

(5) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

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