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Document 32001R0300

    Regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14 febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001

    GU L 44 del 15.2.2001, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R492

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/300/oj

    32001R0300

    Regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio, del 14 febbraio 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/2001 pag. 0012 - 0014


    Regolamento (CE) n. 300/2001 del Consiglio

    del 14 febbraio 2001

    che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Nel novembre 1999 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha comunicato che lo stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) era gravemente minacciato.

    (2) Dal parere del CIEM è emerso inoltre che il quantitativo di esemplari adulti di merluzzo bianco presenti nel mare d'Irlanda si sarebbe mantenuto ad un livello estremamente basso nel 2000 e nel 2001.

    (3) Il regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)(3), ha introdotto misure intese a proteggere gli esemplari adulti di merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva 2000.

    (4) Da lavori scientifici complementari realizzati nel periodo d'applicazione delle suddette misure e dall'esperienza nel frattempo acquisita emerge la necessità di modificare fino ad un certo punto per il 2001 le condizioni applicate nel 2000.

    (5) In particolare, due tipi di pesca che sono stati vietati in una zona del mare d'Irlanda dovrebbero ora essere autorizzati.

    (6) Tali tipi di pesca dovrebbero inoltre essere sottoposti a sorveglianza e soggetti a condizioni che prevedano la sospensione delle attività di pesca qualora le catture accessorie di merluzzo bianco diventassero eccessive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce misure volte a proteggere durante la stagione riproduttiva 2001 gli individui adulti di merluzzo bianco del mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91(4)].

    Articolo 2

    1. Nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 2001 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

    - dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e

    - dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N

    54° 30' N, 04° 50' O

    53° 15' N, 04° 50' O

    il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.

    2. In deroga al disposto del paragrafo 1 e nella regione e nel periodo di cui trattasi:

    a) È consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

    i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

    ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate di cui alla lettera i);

    iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm, e

    iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    53° 30' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 05° 20' O

    54° 20' N, 04° 50' O

    54° 30' N, 05° 10' O

    54° 30' N, 05° 20' O

    54° 00' N, 05° 50' O

    54° 00' N, 06° 10' O

    53° 45' N, 06° 10' O

    53° 45' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 05° 30' O.

    Inoltre, le catture detenute a bordo ed effettuate con reti a strascico divergenti nelle condizioni sopra specificate possono essere sbarcate solo se la loro composizione in percentuale soddisfa le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 850/98(5) per quanto riguarda gli attrezzi trainati con una forcella di dimensioni delle maglie da 70 a 79 mm;

    b) è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti

    i) siano conformi alle condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a iii);

    ii) siano costruite secondo le caratteristiche tecniche previste nell'allegato del presente regolamento, e

    iii) siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    53° 45' N, 06° 00' O

    53° 45' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 05° 30' O

    53° 30' N, 06° 00' O

    53° 45' N, 06° 00' O.

    Inoltre, se il peso totale dei merluzzi bianchi detenuti a bordo di un peschereccio che utilizza una rete da traino selettiva nelle condizioni sopra specificate è superiore al 18 % del peso di tutti gli organismi marini tenuti a bordo, tale peschereccio deve immediatamente interrompere la pesca in questa zona e non ritornarvi per almeno 24 ore;

    c) è consentito utilizzare reti da traino semi-pelagiche, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:

    i) abbiano maglie di dimensioni uguali o superiori a 100 mm;

    ii) comprendano almeno 500 singole maglie di dimensioni uguali o superiori a 300 mm;

    iii) siano utilizzate soltanto nel periodo dal 15 febbraio al 24 marzo;

    iv) siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che congiungono i punti individuati dalle coordinate seguenti:

    54° 30' N, 05° 30' O

    54° 30' N, 04° 50' O

    53° 15' N, 04° 50' O

    53° 15' N, 05° 30' O

    54° 30' N, 05° 30' O.

    Inoltre, se il peso totale dei merluzzi bianchi detenuti a bordo di un peschereccio che utilizza una rete da traino semi-pelagica nelle condizioni sopra specificate è superiore al 15 % del peso di tutti gli organismi marini tenuti a bordo, tale peschereccio deve immediatamente interrompere la pesca in questa zona e non ritornarvi per almeno 24 ore.

    Articolo 3

    Le autorità degli Stati membri garantiscono che sui pescherecci che utilizzano reti da traino semi-pelagiche o reti da traino selettive alle condizioni di cui all'articolo 2 siano presenti osservatori almeno durante 50 bordate.

    Per le attività di pesca effettuate alle condizioni di cui all'articolo 2, gli osservatori registrano:

    a) il quantitativo totale in peso di tutti gli organismi marini catturati in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

    b) il quantitativo totale in peso di merluzzo bianco catturato in ciascuna operazione dell'attrezzo da pesca;

    c) lunghezza assoluta, alla lunghezza arrotondata al centimetro inferiore, di ogni merluzzo bianco catturato;

    d) il quantitativo totale di tutti gli organismi marini sbarcati;

    e) il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato;

    f) lunghezza assoluta, alla lunghezza arrotondata al centimetro inferiore, di ogni merluzzo bianco sbarcato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2001.

    Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) Proposta del 22.11.2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere del 13.2.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 35 del 10.2.2000, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2000 (GU L 80 del 31.3.2000, pag. 14).

    (4) Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1).

    (5) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).

    ALLEGATO

    CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE DA TRAINO SELETTIVA

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