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Document 32000R2602

    Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 300 del 29.11.2000, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogato da 32020R1148

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2602/oj

    32000R2602

    Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0016 - 0017


    Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione

    del 17 novembre 2000

    che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(1), in particolare l'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3,

    dopo consultazione della Banca centrale europea(2),

    considerando quanto segue:

    (1) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a elaborare un indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997.

    (2) Sono possibili notevoli differenze procedurali nel trattamento delle riduzioni di prezzo e nel rapporto fra riduzioni di prezzo e il prezzo d'acquisto. È necessaria una metodologia armonizzata per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli IPCA per garantire che gli IPCA risultanti soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95. Essa consentirà inoltre di migliorarne l'affidabilità e la pertinenza.

    (3) I prezzi utilizzati nell'IPCA devono essere i prezzi d'acquisto effettivamente pagati dalle famiglie per l'acquisto di beni e servizi individuali nel corso di transazioni monetarie, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto.

    (4) In caso di cambiamento di qualità, i prezzi devono essere trattati in base alle norme sull'adeguamento della qualità stabilite nel regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(3), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio(4).

    (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS) istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio(5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Il presente regolamento ha lo scopo di precisare il trattamento nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati, in appresso denominato "IPCA", delle riduzioni di prezzo applicate a beni o servizi individuali allo scopo di garantire l'affidabilità e la pertinenza degli IPCA e la loro rispondenza ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

    Articolo 2

    Prezzi d'acquisto

    A meno che non sia stabilito diversamente, i prezzi d'acquisto utilizzati nell'IPCA devono in genere prendere in considerazione le riduzioni dei prezzi di beni e servizi individuali se tali riduzioni:

    a) possono essere attribuite all'acquisto di un bene o di un servizio individuale;

    b) possono essere ottenute da tutti i potenziali consumatori senza speciali condizioni (non discriminatorie);

    c) sono note all'acquirente al momento in cui questi si accorda con il venditore per acquistare il prodotto in questione;

    d) possono essere richieste al momento dell'acquisto o entro un certo periodo di tempo a partire dal momento dell'effettivo acquisto in modo da influire in maniera significativa sulle quantità che gli acquirenti sono disposti ad acquistare.

    In particolare l'IPCA considera le riduzioni dei prezzi di beni e servizi individuali che potranno essere o saranno nuovamente disponibili ai prezzi normali o che sono disponibili altrove a prezzi normali. Il prezzo normale è il prezzo privo di condizioni o attribuzioni e non indicato come prezzo speciale.

    Articolo 3

    Incentivi

    Il valore di mercato di quanto offerto temporaneamente ai consumatori per convincerli ad acquistare un particolare prodotto, in appresso denominato "incentivo", può essere dedotto se conosciuto. Tale valore di mercato va poi aggiunto quando l'offerta è ritirata. Gli incentivi in forma di omaggi, quali quantità supplementari del prodotto, aggiunta gratuita di un diverso prodotto o altri vantaggi, non vanno presi in considerazione se trascurabili.

    Articolo 4

    Cambiamento di qualità

    In caso di cambiamento di qualità, i prezzi vanno trattati conformemente alle norme relative ai cambiamenti di qualità, in particolare quelle relative all'adeguamento della qualità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96.

    Articolo 5

    Applicazione

    Le disposizioni del presente regolamento vengono recepite dagli Stati membri al più tardi nel dicembre 2000 ed entrano in vigore con l'indice del gennaio 2001 o con l'indice del gennaio 2002.

    Articolo 6

    Revisione

    1. Come disposizione transitoria, nel caso in cui l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento modifichi di più di un decimo di punto percentuale il tasso di variazione annuo [m/(m - 12)] dell'indice relativo a tutte le voci rispetto a un indice che non tiene conto delle riduzioni di prezzo, le serie interessate dell'indice vengono modificate in maniera appropriata.

    2. Disposizioni generali riguardanti la politica di revisione degli IPCA vengono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95, dopo di che le disposizioni transitorie cessano di essere applicabili.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

    Per la Commissione

    Pedro Solbes Mira

    Membro della Commissione

    (1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

    (2) Parere reso il 24 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

    (4) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

    (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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