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Document 32000R2601

Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 300 del 29.11.2000, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogato da 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2601/oj

32000R2601

Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione

del 17 novembre 2000

relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(1), e, in particolare l'articolo 4 insieme all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo,

dopo avere consultato la Banca centrale europea(2),

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a elaborare un Indice di Prezzi al Consumo Armonizzati (IPCA), a partire dall'indice di gennaio 1997.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto 3, del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali di avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio(4) i prezzi usati nell'IPCA sono i prezzi all'acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli beni e servizi in transazioni monetarie.

(3) Esistono numerose differenze procedurali nel calendario di introduzione nell'IPCA dei prezzi all'acquisto. Si impone perciò un metodo armonizzato per tale calendario e far sì che gli IPCA risultanti rispettino il requisito della comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95, in particolare per i prodotti per i quali esiste un notevole lasso di tempo tra i momenti dell'acquisto, del pagamento, della consegna e del consumo.

(4) Le norme di tale regolamento sono coerenti con le definizioni del Sistema europeo dei conti economici integrati 1995 (SEC 95), di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/98(6), nella misura in cui il SEC 95 è coerente con gli scopi dell'IPCA.

(5) In particolare, il punto 3.89 del SEC 95 afferma che beni e sevizi vanno sempre registrati quando si crea un debito, quando cioè l'acquirente incorre in una passività nei confronti del venditore.

(6) L'IPCA deve riflettere il cambiamento di prezzo rispetto al periodo di base o di riferimento in base la cambiamento della spesa, mantenendo il modello di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Scopo del presente regolamento è armonizzare il calendario di registrazione e di introduzione dei prezzi all'acquisto nell'Indice dei Prezzo al Consumo Armonizzati (nel prosieguo: IPCA) per far sì che questo sia affidabile, pertinente e rispetti il requisito della comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 2

Calendario

I prezzi utilizzati nell'IPCA saranno i prezzi all'acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli beni o servizi in transazioni monetarie. I prezzi dei beni vanno inseriti nell'IPCA per il mese in cui sono osservati. I prezzi dei servizi vanno inseriti nell'IPCA per il mese in cui può cominciare il consumo del servizio ai prezzi osservati.

Articolo 3

Attuazione

Le norme del presente regolamento saranno applicate dagli Stati membri nel dicembre 2000 con effetto a partire dall'indice di gennaio 2001.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2) Parere reso il 24 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(4) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

(5) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(6) GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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