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Document 32000R2595
Council Regulation (EC) No 2595/2000 of 27 November 2000 amending Regulation (EC) No 1103/97 on certain provisions relating to the introduction of the euro
Regolamento (CE) n. 2595/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro
Regolamento (CE) n. 2595/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro
GU L 300 del 29.11.2000, p. 1–1
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In force
Regolamento (CE) n. 2595/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0001 - 0001
Regolamento (CE) n. 2595/2000 del Consiglio del 27 novembre 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere della Banca centrale europea(3), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro(4), contiene disposizioni relative all'adozione dei tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro e all'uso di tali tassi per le conversioni di importi monetari. Dette disposizioni si applicano ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. È necessario estendere dette disposizioni ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che adottano l'euro in una data posteriore. (2) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di "unità monetarie nazionali" dovrebbe fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato. (3) L'articolo 123, paragrafo 5, può essere utilizzato quale base giuridica per l'adozione delle misure sopracitate, necessarie per l'introduzione dell'euro negli Stati membri che adottano l'euro dopo il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. (4) Le disposizioni del presente regolamento, in virtù di principi legislativi universalmente accettati, in particolare il riconoscimento della lex monetae, dovrebbero essere universalmente considerate quale elemento della legislazione monetaria degli Stati membri partecipanti, contribuendo in tal modo a rafforzare la certezza e la chiarezza del diritto per gli operatori economici di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97: a) nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole "o a norma del paragrafo 5 di detto articolo"; b) nel quarto trattino, sono aggiunte alla fine le parole "o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. Fabius (1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 99. (2) Parere espresso il 16 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 177 del 27.6.2000, pag. 11. (4) GU L 162 del 14.6.1997, pag. 1.