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Document 32000D0486
2000/486/EC: Commission Decision of 31 July 2000 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in Greece (notified under document number C(2000) 2461) (Text with EEA relevance)
2000/486/CE: Decisione della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2000) 2461] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/486/CE: Decisione della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2000) 2461] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 195 del 1.8.2000, pp. 59–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/12/2000; abrogato da 32000D0758 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
2000/486/CE: Decisione della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2000) 2461] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 01/08/2000 pag. 0059 - 0063
Decisione della Commissione del 31 luglio 2000 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2000) 2461] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/486/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) L'11 luglio 2000 si sono manifestati in Grecia focolai di afta epizootica, individuati nel quadro del piano di sorveglianza istituito dalla decisione 2000/71/CE della Commissione, del 20 dicembre 1999, concernente un contributo finanziario specifico della Comunità per la sorveglianza epidemiologica di talune malattie degli animali in zone a rischio della Grecia(4). (2) La situazione dell'afta epizootica in talune zone della Grecia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri e delle zone greche indenni da tale malattia in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati. (3) La Grecia ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(5), modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione(6), ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione. (4) I movimenti e gli scambi di artiodattili diversi dai suini dal territorio della Grecia verso gli Stati membri e all'interno della Grecia sono soggetti alle limitazioni imposte nel quadro della decisione 2000/350/CE della Commissione, del 2 maggio 2000, relativa alla sorveglianza epidemiologica della febbre catarrale degli ovini in Grecia e a certe misure destinate ad impedire la diffusione della malattia(7). (5) La situazione della malattia in alcune zone della Grecia esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dalla Grecia con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatte salve le misure prese dalla Grecia nel quadro della decisione 2000/350/CE, la Grecia provvede affinché: 1) non siano spostati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili; 2) non siano spediti in altre parti della Comunità animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili provenienti o in transito dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II; 3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(8), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(9), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio(10), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(11), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio della Grecia non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura; "Animali conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia"; 4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al paragrafo 2, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio della Grecia non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura: "Animali conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia"; 5) i movimenti verso altri Stati membri di animali menzionati ai punti 3 e 4 sono autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione. Articolo 2 1. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio greco. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1o giugno 2000, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate a parti della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I; b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto in Grecia; c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento alle condizioni seguenti: - nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I, - tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(12) relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario, - le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I, - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni. 3. Le carni spedite dalla Grecia in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura: "Carni conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 3 1. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio greco. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio(13), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE(14), né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio(15), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(16), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti a base di carne elaborati anteriormente al 1o giugno 2000, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che a partire da tale data siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I; b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti: - tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, - tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I, - tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VII, della direttiva 77/99/CEE, - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario, - i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I, - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni; c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio greco non incluse nell'allegato I con carni ottenute anteriormente al 1o giugno 2000 e provenienti da parti del territorio incluse nell'allegato I, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I. 4. I prodotti a base di carne spediti dalla Grecia in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura: "Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 4 1. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità latte proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte che abbia subito: a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme della direttiva 92/46/CEE del Consiglio(17), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE(18), seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra, oppure b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme della direttiva 92/46/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti: a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I; b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I; d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'allegato I verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica; e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni. 4. Il latte spedito dalla Grecia in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura: "Latte conforme alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 5 1. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità prodotti lattiero-caseari provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti lattiero-caseari elaborati anteriormente al 1o giugno 2000; b) ai prodotti lattiero-caseari che abbiano subito un trattamento termico, per 15 secondi, alla temperatura di almeno 71,7 °C o un trattamento equivalente; c) ai prodotti lattiero-caseari preparati con latte sottoposto ai trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 o 3. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti: - tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I, - tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I, - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario, - i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I, - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni; b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio greco fuori delle zone elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 1o giugno 2000 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati a parti della Comunità fuori delle zone elencate nell'allegato I. 4. I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Grecia in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura: "Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 6 1. La Grecia non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I. 2. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II. 3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1o giugno 2000. 4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio(19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dalla Grecia in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura: "Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". 5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio(20), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dalla Grecia in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura: "Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 7 1. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I. 2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 1o giugno 2000 o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, paragrafo 1 A, dal secondo al quinto trattino, o paragrafo 1 B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate. 3. La Grecia provvede affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato recante la seguente dicitura: "Pelli conformi alle decisione 2000/486/CE della Commissione, del 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 8 La Grecia provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione. Articolo 9 1. La Grecia non spedisce in altre parti della Comunità prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 che abbiano subito: - un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure - un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C; b) a lana di pecora e pelo di ruminante non trattati, debitamente imballati e secchi. 3. La Grecia provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario recante la seguente dicitura: "Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2000/486/CE della Commissione, 31 luglio 2000, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia". Articolo 10 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 11 La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 31 ottobre 2000. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (4) GU L 24 del 29.1.2000, pag. 53. (5) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. (6) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 54. (7) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 58. (8) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (9) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35. (10) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. (11) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14. (12) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva codificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69) e modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7). (13) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. (14) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 16. (15) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva codificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1.) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35). (16) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25. (17) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. (18) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (19) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (20) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. ALLEGATO I La provincia/Le province di: EVROS ALLEGATO II La provincia/Le province di: RODOPI XANTHI