Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1610

    Regolamento (CE) n. 1610/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    GU L 185 del 25.7.2000, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; abrogato da 32005R1277

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1610/oj

    32000R1610

    Regolamento (CE) n. 1610/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 25/07/2000 pag. 0030 - 0033


    Regolamento (CE) n. 1610/2000 della Commissione

    del 24 luglio 2000

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 3769/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2093/97(3), concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90,

    visto l'accordo in materia di precursori e sostanze chimiche concluso tra, la Comunità e il Cile(4),

    vista la sezione 7, lettera a), punto i), della parte B della risoluzione S-20/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata nella 20a sessione speciale delle Nazioni Unite, in base alla quale le Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope possono richiedere notifiche anteriori all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio,

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope(5).

    (2) Perché si possa ottemperare agli obblighi derivanti dall'accordo sopracitato e dalle su dette richieste di notifica anteriore all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio, è indispensabile introdurre disposizioni in ordine al permesso preventivo di esportazione per le sostanze e i paesi interessati figuranti nell'allegato A dell'accordo o specificati nelle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

    (3) L'Argentina, il Benin, Ia Bolivia, il Brasile, le Isole Cayman, la Costa Rica, Cipro, la Repubblica ceca, l'Etiopia, l'Indonesia, la Federazione russa, il Giappone, la Giordania, Macao, la Malaysia, la Moldova, la Nigeria, il Paraguay, il Perù, le Filippine, l'Arabia Saudita, il Sudafrica, Sri Lanka, il Tagikistan, la Turchia e il Venezuela, invocando l'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, hanno richiesto notifiche anteriori all'esportazione per le sostanze della tabella 1 di detta Convenzione e, in alcuni casi, per l'anidride acetica e il permanganato di potassio.

    (4) Di conseguenza, gli allegati II e III del regolamento in questione devono essere aggiornati per assicurare il pieno rispetto dell'accordo di cui sopra e delle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

    (5) Per ragioni di trasparenza, tali allegati devono essere sostituiti.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui precursori delle sostanze stupefacenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3769/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 1

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

    (2) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

    (3) GU L 292 del 25.10.1997, pag. 11.

    (4) GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 48.

    (5) Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. (GU L 326 del 24.11.1990, pag 56).

    ALLEGATO

    "ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Top