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Document 32000R1528
Commission Regulation (EC) No 1528/2000 of 13 July 2000 amending Annex B to Council Regulation (EC) No 3072/95 on the common organisation of the market in rice
Regolamento (CE) n. 1528/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
Regolamento (CE) n. 1528/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
GU L 175 del 14.7.2000, p. 64–66
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No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004; abrog. impl. da 32003R1785
Regolamento (CE) n. 1528/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 14/07/2000 pag. 0064 - 0066
Regolamento (CE) n. 1528/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che modifica l'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 15, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione(4), prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati. (2) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato B. (3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)(5) e delle disponibilità di bilancio nonché dell'evoluzione prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati. (4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato B. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 è sostituito dall'allegato del presente regolametno. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4. (3) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (4) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28. (5) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA>"