EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D0713(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2000, del 19 maggio 2000, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 174 del 13.7.2000, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/41(2)/oj

22000D0713(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2000, del 19 maggio 2000, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 13/07/2000 pag. 0051 - 0052


Decisione del Comitato misto SEE

n. 41/2000

del 19 maggio 2000

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 28/2000 del Comitato misto SEE del 31 marzo 2000(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1931/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2).

(3) L'adattamento al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(3), è soppresso in segutio all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) È aggiunto il seguente trattino:

"- 399 R 1931: Regolamento (CE) n. 1931/1999 della Commissione, del 9 settembre 1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 3)".

2) L'estensione relativa al periodo di transizione a favore dell'Austria è soppressa.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1931/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 maggio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE delle Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 49.

(2) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 3.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(4) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Top