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Документ 32000E0346
Council Common Position of 26 April 2000 extending and amending Common Position 96/635/CFSP on Burma/Myanmar
Posizione comune del Consiglio, del 26 aprile 2000, che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
Posizione comune del Consiglio, del 26 aprile 2000, che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
GU L 122 del 24.5.2000г., стр. 1—5
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Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 27/04/2003
Posizione comune del Consiglio, del 26 aprile 2000, che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 24/05/2000 pag. 0001 - 0005
Posizione comune del Consiglio del 26 aprile 2000 che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar (2000/346/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) La posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, relativa alla Birmania/Myanmar(1), scade il 29 aprile 2000. (2) In Birmania sono commesse violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell'uomo, continua con maggiore intensità la repressione dei diritti civili e politici e le autorità birmane non hanno preso iniziative per la democrazia e la riconciliazione nazionale. (3) Le misure restrittive adottate ai sensi della posizione comune 96/635/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate e rafforzate. (4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune delle misure citate in prosieguo, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Il punto 5 b) della posizione comune 96/635/PESC è sostituito dal testo seguente: "b) introduce le seguenti misure addizionali: i) al fine di impedire il loro ingresso ed il loro transito nel territorio degli Stati membri, ai membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), alle autorità birmane responsabili del settore del turismo, ai membri di alto livello delle forze armate, del governo e delle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar, o che traggono benefici da dette politiche, i cui nomi figurano nell'allegato, nonché ai loro familiari, non vengono rilasciati visti d'ingresso o di transito. Con l'accordo di tutti gli Stati membri, si può derogare al divieto di rilascio del visto d'ingresso per il Ministro degli Affari esteri qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione europea; ii) le visite governative bilaterali ad alto livello (Ministri e funzionari dal grado di direttore politico in su) alla Birmania/Myanmar saranno sospese; iii) i capitali detenuti all'estero dalle persone di cui al punto i) saranno congelati; iv) non saranno fornite alla Birmania/Myanmar attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o il terrorismo." Articolo 2 La posizione comune 96/635/PESC è prorogata sino al 29 ottobre 2000. Articolo 3 La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione. Articolo 4 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Gama (1) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 1999/670/PESC (GU L 267 del 15.10.1999, pag. 1). ALLEGATO Persone alle quali si applicano i punti 5 b) i) e iii) >SPAZIO PER TABELLA>