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Документ 32000E0346

Posizione comune del Consiglio, del 26 aprile 2000, che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

GU L 122 del 24.5.2000г., стр. 1—5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Правен статус на документа Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 27/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/346/oj

32000E0346

Posizione comune del Consiglio, del 26 aprile 2000, che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 24/05/2000 pag. 0001 - 0005


Posizione comune del Consiglio

del 26 aprile 2000

che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

(2000/346/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, relativa alla Birmania/Myanmar(1), scade il 29 aprile 2000.

(2) In Birmania sono commesse violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell'uomo, continua con maggiore intensità la repressione dei diritti civili e politici e le autorità birmane non hanno preso iniziative per la democrazia e la riconciliazione nazionale.

(3) Le misure restrittive adottate ai sensi della posizione comune 96/635/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate e rafforzate.

(4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune delle misure citate in prosieguo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il punto 5 b) della posizione comune 96/635/PESC è sostituito dal testo seguente:

"b) introduce le seguenti misure addizionali:

i) al fine di impedire il loro ingresso ed il loro transito nel territorio degli Stati membri, ai membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), alle autorità birmane responsabili del settore del turismo, ai membri di alto livello delle forze armate, del governo e delle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar, o che traggono benefici da dette politiche, i cui nomi figurano nell'allegato, nonché ai loro familiari, non vengono rilasciati visti d'ingresso o di transito.

Con l'accordo di tutti gli Stati membri, si può derogare al divieto di rilascio del visto d'ingresso per il Ministro degli Affari esteri qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione europea;

ii) le visite governative bilaterali ad alto livello (Ministri e funzionari dal grado di direttore politico in su) alla Birmania/Myanmar saranno sospese;

iii) i capitali detenuti all'estero dalle persone di cui al punto i) saranno congelati;

iv) non saranno fornite alla Birmania/Myanmar attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o il terrorismo."

Articolo 2

La posizione comune 96/635/PESC è prorogata sino al 29 ottobre 2000.

Articolo 3

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 26 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 1999/670/PESC (GU L 267 del 15.10.1999, pag. 1).

ALLEGATO

Persone alle quali si applicano i punti 5 b) i) e iii)

>SPAZIO PER TABELLA>

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