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Document 32000R0823

Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 100 del 20.4.2000, p. 24–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/823/oj

32000R0823

Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0024 - 0030


Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione

del 19 aprile 2000

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)(1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

(2) La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CEE) n. 870/95(3). Alla luce dell'esperienza finora acquisita è possibile definire una categoria di consorzi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, ma che di regola possono essere considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(3) La Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi. Tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria.

(4) I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei serviti di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei "container" nonché un impiego più efficace della capacità delle navi.

(5) Gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali e di altro genere più moderne. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi.

(6) È necessario pertanto concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici di cui trattasi. Allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modificazioni apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento deve precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa.

(7) Una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, è quella di poter operare aggiustamenti di capacità. Ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi disponibili nell'ambito di un consorzio.

(8) L'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si deve applicare sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di tali conferenze, ma non riguarda la determinazione comune dei noli.

(9) Le attività di determinazione dei prezzi dei noli rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi(4), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. I membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale.

(10) La prima delle condizioni cui deve essere subordinata l'esenzione per categoria è quella di garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi sia riservata agli utenti dei servizi di trasporto.

(11) Tale esigenza, imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verifichino una o più delle situazioni qui di seguito descritte:

- esiste, tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio, una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie alla facoltà d'iniziativa tariffaria indipendente ("independent rate action");

- esiste, all'interno della conferenza in cui opera il consorzio, un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente ai consorzi di offrire modalità contrattuali di servizio proprie - riguardanti ad esempio l'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio di consegna "just in time" o di un servizio "electronic data interchange" (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci - oppure permette una maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;

- i membri del consorzio sono esposti alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate, indipendentemente dal fatto che una conferenza sia o meno operativa nel traffico o nei traffici in questione.

(12) Al fine di soddisfare la stessa esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, occorre prevedere anche un'altra condizione, diretta a promuovere la concorrenza individuale in merito alla qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico o nei traffici in oggetto.

(13) Sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico.

(14) Le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione. A tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, sia riconosciuto ad ogni consorziato il diritto di intraprendere attività di marketing indipendenti, previo adeguato preavviso.

(15) L'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non hanno la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati.

(16) Per valutare ai fini di un'esenzione l'esistenza di una concorrenza effettiva su ciascun mercato sul quale opera il consorzio, occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.

(17) L'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la quota di mercato detenuta da un consorzio su ciascuno dei mercati sui quali opera non superi un determinato ordine di grandezza.

(18) Per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di mercato più ridotta, dato che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente.

(19) È opportuno peraltro offrire una procedura semplificata ai consorzi che, pur superando di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria. Una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese.

(20) I consorzi che superano detti limiti devono comunque poter beneficiare di un'esenzione mediante decisione individuale, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi.

(21) Il presente regolamento si deve applicare unicamente agli accordi conclusi tra i membri di un consorzio e, di conseguenza, l'esenzione per categoria non deve riguardare gli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da un consorzio o da uno o più dei loro membri con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.

(22) È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. Gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni. Tale obbligo di consultazione è stabilito limitatamente alle attività proprie esercitate dai consorzi.

(23) Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni.

(24) Ai fini del presente regolamento, il concetto di forza maggiore è quello che risulta dalla giurisprudenza costante dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(25) Occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che i consorzi non vengano esonerati dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento, violando così le disposizioni degli articoli 81 e 82.

(26) È opportuno specificare i casi in cui, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare l'esenzione per categoria.

(27) Undici consorzi hanno beneficiato dell'esenzione per categoria di cui al regolamento (CE) n. 870/95 in applicazione della procedura di opposizione ivi prevista che ha consentito alla Commissione, in particolare, di accertare che sottostavano ad una concorrenza effettiva. Non si hanno elementi che stiano ad indicare che la situazione si sia modificata in modo che detti consorzi non siano più soggetti ad una concorrenza effettiva. Pertanto, detti consorzi dovrebbero continuare a fruire dell'esenzione alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(28) Gli accordi esentati automaticamente in virtù del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda in forza dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86. Ciononostante, in caso di fondato dubbio, le imprese potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento.

(29) Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.

(30) Poiché il regolamento (CE) n. 870/95 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che preveda esenzioni per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

1) "consorzio", un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in "container", su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenta di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;

2) "trasporto marittimo di linea", trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;

3) "patto sul servizio", un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;

4) "utente del trasporto", qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;

5) "iniziativa tariffaria indipendente" ("indipendent rate action"), il diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati

1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:

i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,

ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,

iii) l'utilizzazione in comune ("pooling") di navi e/o di impianti portuali,

iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,

v) la messa a disposizione di "container", "chassis" e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria ("leasing") o di acquisto di dette attrezzature,

vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

b) aggiustamenti temporanei di capacita;

c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);

d) la partecipazione ad uno o più "pool" di cargo, di conferimento in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;

e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;

f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;

g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

3. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera g):

a) l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

b) l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:

a) esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o altro, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;

b) esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire patti sul servizio propri, qualunque ne sia la forma, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente in qualsiasi momento i servizi offerti per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;

c) esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico o nei traffici in questione.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di mercato

1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi), se opera nell'ambito di una conferenza, e inferiore al 35 % se opera al di fuori di una conferenza.

2. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.

3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione

1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di mercato supera, su uno qualsiasi dei mercati sui quali il consorzio opera, la soglia di cui all'articolo 6 di non oltre il 50 %, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione(5) e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.

Il termine di sei mesi decorre dalla data di decorrenza di efficacia della notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2843/98.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alla condizione che la notificazione o una comunicazione che l'accompagni faccia espresso riferimento al presente articolo.

3. La Commissione può opporsi all'esenzione.

Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne faccia richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo stesso della notificazione di cui al paragrafo 1. La richiesta deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

4. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.

5. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.

6. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.

7. In caso di opposizione da parte della Commissione, e sempreché questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari

Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

a) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;

b) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato comportante un "pool" di compartecipazione agli utili o alle perdite o che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo di navi da parte dei suoi membri appositamente per la sua costituzione, il preavviso, di un periodo massimo di sei mesi, può essere dato solo dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;

c) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di intraprendere, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;

d) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 13, paragrafo 1, sono subordinate agli obblighi di cui al paragrafi da 2 a 5.

2. Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.

Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.

Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte le consultazioni, queste devono svolgersi entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui sono state richieste. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, nei quali il comunicato che annuncia la misura farà espresso riferimento a tale circostanza.

Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:

a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto e/o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.

3. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri - ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa - devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio stesso e dei loro agenti.

4. Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettate dalle parti, che risolvono controversie relative a pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento

5. Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima ed entro un termine non inferiore ad un mese stabilito dalla Commissione caso per caso, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, e deve comunicare alla Commissione stessa entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea

Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafo 5, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.

2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria

In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o sono vietati dall'articolo 82 del trattato, in particolare qualora:

a) su un determinato traffico, la concorrenza al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un determinato consorzio non sia effettiva;

b) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;

c) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 82 del trattato;

d) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi in vigore al 25 aprile 2000, che a tale data soddisfano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (CE) n. 870/95 e ai quali sia stata applicata la procedura di cui all'articolo 7 di detto regolamento.

2. Ogni notificazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 870/95, effettuata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per la quale il termine di sei mesi non sia scaduto alla data del 25 aprile 2000, è considerata come effettuata a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2000.

Esso si applica fino al 25 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.

(2) GU C 379 del 31.12.1999, pag. 13.

(3) GU L 89 del 21.4.1995, pag. 7.

(4) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

(5) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.

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