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Document 31999R2795

    Regolamento (CE) n. 2795/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 337 del 30.12.1999, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2795/oj

    31999R2795

    Regolamento (CE) n. 2795/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0036 - 0037


    REGOLAMENTO (CE) N. 2795/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 29 dicembre 1999

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

    (1) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

    (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    (3) considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    (4) considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92(4), per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b), dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio(5);

    (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b), dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Margot WALLSTRÖM

    Membro della Commissione

    (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2) GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3.

    (3) GU L 365 del 28.12.1990, pag. 17.

    (4) GU L 271 del 16.9.1992, pag. 5.

    (5) GU L 160 del 26.6.1990, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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