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Document 31999D0303

1999/303/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1999, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) [notificata con il numero C(1999) 874] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 118 del 6.5.1999, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/303/oj

31999D0303

1999/303/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1999, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) [notificata con il numero C(1999) 874] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0055 - 0059


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1999

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

[notificata con il numero C(1999) 874]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino;

(1) considerando che la decisione 98/482/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)(2) esclude le apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati;

(2) considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiature terminale per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

(3) considerando che lo sviluppo tecnico delle corrispondenti norme armonizzate è abbastanza avanzato da far sì che il contenuto sia solo marginalmente differente da quello delle norme armonizzate di cui alla decisione 98/482/CE; che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, con esclusioni di livello secondario, in modo da fornire una base ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati; che il risultato può essere conseguito dalla presente decisione della Commissione, complementare alla decisione 98/482/CE; che in questo modo le stesse norme armonizzate verranno utilizzate per i requisiti di connessione di tutti i tipi di apprecchiautre terminali collegate alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN); che tale applicazione dei requisiti essenziali, tenendo conto dei progressi raggiunti e dei benefici economici, è prevista nei considerando della direttiva 98/13/CE;

(4) considerando l'ininterrotto sviluppo tecnico delle reti telefoniche nazionali pubbliche nel corso del secolo ventesimo; che poiché tale sviluppo è stato inizialmente indipendente da una rete all'altra importanti differenze tecniche fra le reti sono destinate a sussistere ancora per un certo tempo;

(5) considerando che nelle reti telefoniche pubbliche commutate (PSTN) sussistono differenze tecniche, le più importanti delle quali sono descritte nella guida dell'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) EG 201-121;

(6) considerando che la guida può contenere utili informazioni per il fabbricante;

(7) considerando che gli organismi notificati debbono pertanto fare in modo che i fabbricanti siano a conoscenza delle differenze;

(8) considerando che deve essere possibile continuare ad approvare le apparecchiature terminali in base alle norme nazionali per un periodo di transizione;

(9) considerando che i fabbricanti devono allegare una nota informativa a tutti i prodotti approvati ai sensi della presente decisione; che i fabbricanti debbono allegare una dichiarazione di compatibilità di rete; che gli organismi notificati debbono garantire che i fabbricanti siano consapevoli di tali obblighi; che gli organismi notificati debbono informare altri organismi notificati delle dichiarazioni di compatibilità di rete ogni volta che un'approvazione è concessa ai sensi della presente decisione;

(10) considerando che le apparecchiature che rientrano nella portata della presente decisione ma che sono state approvate in base alle normative nazionali prima della fine del periodo di transizione, possono continuare ad essere immesse sui mercati nazionali e poste in servizio;

(11) considerando che la regolamentazione tecnica comune di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a una rete analogica PSTN e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/576/CEE della Commissione(3).

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per reti analogiche PSTN di cui al paragrafo 1 in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF). La decisione non riguarda i requisiti di interfunzionamento delle apparecchiature terminali via la rete pubblica di telecomunicazioni, come specificato nell'articolo 5, lettera g), della direttiva 98/13/CE.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normalizzazione competente, che applica nella misura opportuna i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere d) e f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento alla norma figura nell'allegato I.

2. La regolamentazione tecnica comune riguarda i terminali:

a) destinati ad essere provati entro taluni limiti di tensione, come indicato nell'allegato IV, punto 1;

b) non previsti per il collegamento a reti PSTN con una corrente di loop inferiore ai 18 mA, da provare entro taluni limiti di tensione, come inicato nell'allegato IV, punto 2.

3. Le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui ai paragrafi 1 e 2, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e soddisfano i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare la direttiva 73/23/CEE(4) e 89/336/CEE(5).

Articolo 3

1. Gli organismi notificati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione delle parti applicabili della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Gli organismi notificati hanno il compito di controllare che:

a) i fabbricanti o coloro che sollecitano l'omologazione siano a conoscenza delle "Advisory Notes" pubblicate nella guida ETSI EG 201-121 e degli eventuali aggiornamenti; e

b) i fabbricanti siano a conoscenza dell'obbligo di aggiungere una nota informativa, secondo il modello dell'allegato II, a tutti i prodotti approvati dalla presente decisione;

e

c) i fabbricanti compilino la dichiarazione di compatibilità di rete, secondo il modello dell'allegato III.

3. Gli organismi notificati comunicano agli altri organismi notificati le dichiarazioni di compatibilità di rete fatte all'atto della concessione dell'omologazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

1. Le apparecchiature terminali che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono continuare ad essere omologate in base alle norme nazionali in vigore per un periodo di 15 mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali approvate in conformità delle norme nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse sul mercato e messe in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1.

(2) GU L 216 del 4.8.1998, pag. 8.

(3) GU L 278 del 15.10.1998, pag. 40.

(4) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

(5) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

ALLEGATO I

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 è la seguente:

Requisiti di connessione per l'approvazione paneuropea del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale), in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 21 - gennaio 1998

(eccetto l'introduzione e i limiti di portata per le apparecchiature terminali che non supportano il servizio di telefonia vocale in casi giustificati)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 98/34/CE del Consiglio(1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 98/34/CE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione 650, route des Lucioles F - 06921 Sophia Antipolis Cedex Francia

oppure a:

Commissione europea

DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

ALLEGATO II

Testo della nota informativa che i fabbricanti debbono allegare ai prodotti approvati ai sensi della presente decisione

"La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 1999/303/CE della Commissione per la connessione paneuropea a una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto."

Nota:

il fabbricante deve assicurarsi che venditore e utilizzatore dell'apparecchiatura siano a conoscenza dell'informazione di cui sopra, apposta sull'imballaggio e/o inserita nei manuali d'istruzione (o fatta conoscere con altri mezzi).

ALLEGATO III

Dichiarazione di compatibilità di rete che il fabbricante deve trasmettere all'organismo notificato e al venditore

La dichiarazione deve indicare le reti per le quali l'apparecchiatura è stata progettata e le reti notificate con le quali l'apparecchiatura potrebbe avere difficoltà d'interfunzionamento.

Dichiarazione di compatibilità di rete che il fabbricante deve trasmettere all'utilizzatore

La dichiarazione deve indicare le reti per le quai l'apparecchiatura è stata progettata e le reti notificate con le quali l'apparecchiatura potrebbe avere difficoltà d'interfunzionamento. Il fabbricante deve inoltre chiaramente indicare che la compatibilità di rete dipende dai parametri software e hardware selezionati, e deve suggerire all'utilizzatore di prendere contatto con il venditore se intende usare l'apparecchiatura su altre reti.

ALLEGATO IV

1. Condizioni di alimentazione

La presente procedura si applica alle esigenze della norma di cui all'allegato I nelle clausole 4.6.2, 4.7 (e tutte le sottoclausole applicabili) e 4.8 (e tutte le sottoclausole applicabili).

La resistenza di 3200 Ω è sostituita con una resistenza da 2800 Ω.

2. Condizioni di alimentazione delle aparecchiature terminali non previste per il collegamento a reti PSTN con una corrente di loop inferiore ai 18 mA

La presente procedura si applica alle esigenze della norma di cui all'allegato I nelle clausole 4.6.2, 4.7 (e tutte le sottoclausole applicabili) e 4.8 (e tutte le sottoclausole applicabili).

La resistenza di 2800 Ω è sostituita con una resistenza da 2300 Ω se il fabbricante ha dichiarato che l'apparecchiatura terminale è prevista per il collegamento a reti PSTN con una corrente di loop di 18 mA o più.

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