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Document 31999R0805

Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

GU L 102 del 17.4.1999, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2008; abrogato da 32008R0181

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/805/oj

31999R0805

Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 17/04/1999 pag. 0064 - 0066


REGOLAMENTO (CE) N. 805/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1999

che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento;

considerando che è opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnellaggi equivalenti fissati dai regolamenti (CEE) n. 1102/89 della Commissione(2), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/97(3), e (CE) n. 241/97 che si sono dimostrati efficaci;

considerando che è opportuno modificare i livelli dei vari coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione(4), per quanto concerne le navi cisterna, (CE) n. 2310/96(5) per quanto concerne gli spintori e (CE) n. 742/98(6) per quanto concerne i battelli da carico secco, per tener conto degli sviluppi economici nei vari settori;

considerando che per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime "vecchio per nuovo" nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

CONTRIBUTI SPECIALI

Articolo 2

1. L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote:

- Battelli da carico secco:

- Automotori: 120 euro/t

- Chiatte a spinta: 60 euro/t

- Chiatte rimorchiate: 43 euro/t.

- Navi cisterna:

- Automotori: 216 euro/t

- Chiatte a spinta: 108 euro/t

- Chiatte rimorchiate: 39 euro/t.

- Spintori:

180 euro/kilowatt con aumento lineare fino a 240 euro/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1000 kW.

2. - Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %.

- Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

- Per i battelli di portata lorda da 650 a 1650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1650 t restano pari al 115 %.

3. La conversione dei contributi annui, espressi in euro, nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua secondo il corso dei cambi fra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che adottano l'euro stabiliti dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998(7).

TONNELLAGGIO EQUIVALENTE

Articolo 3

1. Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 718/99 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:

- Battelli da carico secco:

- automotori di oltre 650 t: 1,00

- chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50

- chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36

- Navi cisterna:

- automotori di oltre 650 t: 1,00

- chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50

- chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18

2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 650 a 450 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.

COEFFICIENTI DEL REGIME "VECCHIO PER NUOVO"

Articolo 4

A decorrere dal 29 aprile 1999 l'entrata in servizio dei battelli è subordinata alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/1999:

1. Trattandosi di battelli da carico secco il coefficiente è fissato a 1:1 (rapporto fra il tonnellaggio vecchio e quello nuovo).

2. Trattandosi di navi cisterna il coefficiente è fissato a 1,30:1.

3. Trattandosi di spintori, il coefficiente è fissato a 0,75:1.

SOLIDARIETÀ FINANZIARIA

Articolo 5

1. Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (Rdn) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999,

- gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (Pn),

- le rimanenze in data 1o gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (Sn).

2. La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1:

- l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (Pt);

- l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (Rdt);

- la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1o gennaio dell'anno precedente (St);

- gli impegni annui normalizzati (Pnn) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

- per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (Pn) e gli impegni annui normalizzati (Pnn);

- gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati (>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>) versa ad un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati (>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>).

3. Anteriormente al 1o marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al sesto trattino del paragrafo 2.

CONSULTAZIONI

Articolo 6

Per tutte le questioni concernenti la politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie e le modifiche del presente regolamento, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario e degli Stati membri interessati. Il gruppo è denominato "Gruppo di esperti - Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie".

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1999.

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

(2) GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30.

(3) GU L 40 dell'11.2.1997, pag. 11.

(4) GU L 298 del 19.11.1994, pag. 22.

(5) GU L 313 del 3.12.1996, pag. 8.

(6) GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3.

(7) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

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