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Document 31998R2513

Regolamento (CE) n. 2513/98 della Commissione del 20 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

GU L 313 del 21.11.1998, p. 16-16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 026 pag. 55 - 55

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010R0234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2513/oj

31998R2513

Regolamento (CE) n. 2513/98 della Commissione del 20 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 21/11/1998 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 2513/98 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2094/98 (4), per calcolare la restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati è necessario conoscere i coefficienti di trasformazione da applicare; che tali coefficienti sono i valori indicati nell'allegato I del suddetto regolamento; che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica del settore, è necessario adeguare i valori previsti per il malto non torrefatto; che il regolamento (CE) n. 2094/98 ha aggiornato questi coefficienti;

considerando che i nuovi coefficienti sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1998; che tuttavia per i titoli d'esportazione del malto eseguiti nel mese di settembre continuano ad applicarsi, per il calcolo della maggiorazione mensile, i coefficienti in vigore prima della modifica prevista dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori «1 300» e «1 520», indicati nell'ultima colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1501/95 e riferiti al malto non torrefatto di cui ai codici NC 1107 10 19 e 1107 10 99 e al malto torrefatto di cui al codice NC 1107 20 00, sono sostituiti, rispettivamente, dai valori «1 270» e «1 490».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2094/98 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Tuttavia, per i titoli d'esportazione eseguiti tra il 1° e il 30 settembre 1998, l'importo della maggiorazione mensile è calcolato in base ai coefficienti di trasformazione in vigore prima del 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(4) GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 61.

Sus