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Document 31998R2316

    Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione del 26 ottobre 1998 che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 289 del 28.10.1998, p. 4–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2316/oj

    31998R2316

    Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione del 26 ottobre 1998 che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 pag. 0004 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 2316/98 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1998 che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,

    considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

    considerando che la direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (3), fissa una nuova procedura di autorizzazione degli additivi mediante regolamento che sarà interamente applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1999; che nel periodo transitorio gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare disposizioni legislative per evitare l'insorgere di confusione circa la normativa in vigore; che gli Stati membri devono assicurare che tutta la normativa non conforme al presente regolamento venga abrogata;

    considerando che in alcuni Stati membri sono stati sperimentati con successo nuovi additivi appartenenti alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi additivi;

    considerando che, per distinguere un nuovo additivo appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti» da un altro additivo del medesimo gruppo già autorizzato, occorre modificare la denominazione di quest'ultimo;

    considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati nuovi additivi appartenenti al gruppo «Oligoelementi», in particolare agli elementi «Rame-Cu», «Manganese-Mn» e «Zinco-Zn»; che dagli studi realizzati risulta che questi nuovi additivi possono essere autorizzati;

    considerando che, per prevenire qualsiasi effetto dannoso per i cani, è opportuno ridurre il tenore massimo ammesso in un alimento completo dell'additivo «Etossichina» appartenente al gruppo «Antiossidanti»;

    considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego di un additivo già autorizzato appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego;

    considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego dell'additivo «3-fitasi» già autorizzato e appartenente al gruppo «Enzimi»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego;

    considerando che, per fini di trasparenza, è opportuno che negli allegati del presente regolamento figurino, a seconda del caso, gli altri additivi appartenenti al medesimo gruppo o gli altri impieghi autorizzati dell'additivo; che al tempo stesso è opportuno prorogare per un periodo determinato il termine per l'autorizzazione degli additivi già autorizzati a livello nazionale, il cui studio non è stato completato e che appartengono al medesimo gruppo di additivi delle nuove sostanze autorizzate dal presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La sostanza «Beta-carotene», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo E 160a nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

    2. La sostanza «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) ricca di astaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo n. 12 nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

    3. La sostanza «Chelato rameico di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E4 «Rame-Cu», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

    4. La sostanza «Chelato di manganese di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E5 «Manganese-Mn», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

    5. La sostanza «Chelato di zinco di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E6 «Zinco-Zn», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo E 324 «Etossichina», appartenente al gruppo «Antiossidanti», sono sostituite, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, dalle condizioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

    2. L'additivo E 161g «Cantaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», per quanto riguarda la categoria di animali «Uccelli da compagnia e ornamentali», può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    3. L'additivo «3-fitasi (EC 3.1.3.8)», appartenente al gruppo «Enzimi», può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

    4. L'additivo n. 11 «Phaffia rodozyma ricca di astaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», per quanto riguarda la categoria di animali «Salmoni, trote» può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 15 dicembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

    (2) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

    (3) GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 39.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

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