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Document 31998H0485

98/485/CE: Raccomandazione della Commissione del 1° luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati [notificata con il numero SEC(1998) 738]

GU L 217 del 5.8.1998, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/485/oj

31998H0485

98/485/CE: Raccomandazione della Commissione del 1° luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati [notificata con il numero SEC(1998) 738]

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0035 - 0037


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati [notificata con il numero SEC(1998) 738] (98/485/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve contribuire alla realizzazione di un livello elevato di protezione della salute dei consumatori;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), soltanto prodotti sicuri possono essere immessi sul mercato; che la direttiva sottolinea in particolare la necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini;

considerando che il Comitato scientifico tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione il 24 aprile 1998, ha emesso un parere, integrato da chiarimenti il 16 giugno 1998, sugli effetti che può avere sulla salute dei bambini l'utilizzazione di taluni giocattoli ed articoli di puericultura in PVC morbido contenente ftalati; che tale parere esprime preoccupazioni circa l'esposizione dei bambini a taluni di questi ftalati;

considerando che il CSTEA ha in particolare raccomandato di non superare determinati valori limite di migrazione per gli ftalati DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP e BBP emessi dai giocattoli e dagli articoli di puericultura in PVC morbido destinati ad un'utilizzazione orale da parte di bambini di età inferiore ai tre anni;

considerando l'importanza che gli Stati membri decidano provvedimenti atti a garantire un elevato livello di protezione della salute dei bambini riguardo a tali prodotti, in attesa dell'attuazione di misure comunitarie permanenti;

considerando che, in determinati casi, detti valori limite potrebbero venire superati; che è quindi importante che gli Stati membri procedano, nell'ambito di verifiche adeguate, alla sorveglianza dei livelli dell'esposizione dei bambini agli ftalati suscettibile di derivare dalla migrazione di dette sostanze in sede di utilizzazione dei prodotti in questione;

considerando che è importante che gli Stati membri procedano a scambi di informazioni circa i metodi di prova e di misurazione impiegati in sede di verifica e circa i risultati ottenuti, come pure che collaborino fra loro e con la Commissione per giungere, in attesa di un metodo normalizzato, ad un approccio il più possibile coerente in tutta la Comunità;

considerando che sarà fra l'altro opportuno esaminare, nel contesto di detta cooperazione, i risultati dello studio in corso nei Paesi Bassi condotto dal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM, suscettibile di definire un metodo di riferimento comune;

considerando che, qualora uno Stato membro sottoponga a restrizioni l'immissione sul mercato dei prodotti oggetto della presente raccomandazione, deve informarne la Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti nel caso degli articoli di puericoltura, all'articolo 7 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa alla sicurezza dei giocattoli (2), nel caso di questi ultimi, oppure in base alla procedura dell'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE, se ritiene di essere in presenza di un rischio grave ed immediato, e, se del caso, procedere ad una notifica alla Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel campo delle norme e regolamentazioni tecniche (3),

HA EMESSO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri decidono i provvedimenti atti ad assicurare un elevato livello di protezione della salute dei bambini riguardo agli articoli di puericultura e ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente ftalati, ed in particolare le sostanze ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di diisodecile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP). Occorre rivolgere una particolare attenzione alle sostanze DINP et DEHP.

2. Nel contesto dei controlli relativi ai prodotti in questione, gli Stati membri sorvegliano con adeguate verifiche il livello di migrazione di tali sostanze, tenendo conto del parere sugli ftalati contenuti nei giocattoli pronunciato dal Comitato scientifico tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA) il 24 aprile 1998, ed in particolare dei valori limite di migrazione degli ftalati provenienti da questi prodotti, raccomandati da detto comitato e che figurano in allegato.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione circa i metodi di prova e di misurazione impiegati per accertare i livelli di migrazione in questione, circa i risultati delle verifiche effettuate e le conclusioni raggiunte. Gli Stati membri sono invitati a fornire le prime informazioni entro la fine del mese di agosto 1998.

4. Gli Stati membri partecipano allo scambio reciproco di informazioni ed ai lavori, che verranno organizzati dalla Commissione, intesi a garantire un approccio coerente riguardo ai metodi di prova e di misurazione, nonché ad individuare un metodo comune.

Articolo 2

Ai sensi della presente raccomandazione si intende con:

1) «giocattolo»: ogni prodotto ideato o manifestamente destinato ad essere utilizzato per fini ludici da parte dell'infanzia;

2) «articolo di puericultura»: ogni prodotto destinato a facilitare il sonno, il rilassamento, l'alimentazione e la suzione dei bambini.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

(2) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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