Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0091

    Direttiva 96/91/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi

    GU L 13 del 16.1.1997, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/91/oj

    31996L0091

    Direttiva 96/91/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/1997 pag. 0026 - 0027


    DIRETTIVA 96/91/CE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che la direttiva 72/462/CEE (3) ha stabilito le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nella Comunità dei prodotti a base di carne contemplati dalla direttiva 77/99/CEE (4);

    considerando che l'inclusione, a mezzo della direttiva 92/5/CEE (5), degli stomachi, delle vesciche e delle budella, puliti, salati o essiccati e/o riscaldati, nel campo di applicazione della direttiva 77/99/CEE ha sottoposto le importazioni di tali prodotti ai requisiti della direttiva 72/462/CEE subordinandoli, in particolare, all'obbligo di provenire da un macello autorizzato riconosciuto a norma della direttiva 72/462/CEE;

    considerando che la Commissione ha proposto di applicare loro un regime diverso e di includerli nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE (6);

    considerando che il Consiglio ritiene di non essere in grado di pronunciarsi su tale proposta in assenza di condizioni di importazione, di certificati armonizzati e di accordi d'equivalenza veterinaria con i principali partner della Comunità;

    considerando che, per evitare l'interruzione delle correnti commerciali con taluni paesi terzi per questi prodotti al 1° gennaio 1997, data in cui scadono le misure transitorie applicabili alle importazioni di tali prodotti, occorre autorizzare il mantenimento di importazioni dagli stabilimenti che offrano le garanzie sanitarie e di polizia sanitaria richieste dalla legislazione sanitaria diversi dai macelli riconosciuti a norma della direttiva 72/462/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 21 ter della direttiva 72/462/CEE è inserito il comma seguente:

    «In attesa della fissazione da parte della Commissione di certificati di importazione e di elenchi di stabilimenti in provenienza dei quali sono consentite le importazioni di budella e degli altri prodotti di cui all'articolo 2, lettera b), punto v) della direttiva 77/99/CEE o della conclusione di accordi di equivalenza veterinari e al più tardi fino al 31 dicembre 1997, gli Stati membri sono autorizzati ad importare tali prodotti in base alle norme nazionali vigenti in deroga ai requisiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 4, lettera a), punto i).»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 206.

    (2) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 37.

    (3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    (4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE (GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10).

    (5) GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1.

    (6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/340/CE (GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 35).

    Top