EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R1992

Regolamento (CEE) n. 1992/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

GU L 195 del 29.7.1980, p. 10–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1992/oj

31980R1992

Regolamento (CEE) n. 1992/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 29/07/1980 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 16 tomo 1 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0234
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0234


REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/80 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 357/79 (3) dispone che gli Stati membri interessati effettuino ogni dieci anni indagini di base sulla superficie viticola e annualmente indagini intermedie; che, in seguito a difficoltà imprevedibili la prima indagine di base sulle superfici viticole non potrà essere eseguita in Italia entro i termini prescritti; che è quindi opportuno accordare a tale Stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate per l'esecuzione dell'indagine e la comunicazione dei risultati alla Commissione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 357/79 gli Stati membri interessati, nel corso delle indagini intermedie sulle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, sono tenuti a rilevare solamente dati globali relativi agli impianti e ai reimpianti; che il Consiglio ha adottato in seguito disposizioni in materia di diritto di reimpianto, che rendono opportuno rilevare separatamente le variazioni intervenute in seguito a nuovi impianti e quelle intervenute in seguito a reimpianti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

1. L'articolo 1, paragrafo 1, è completato con il seguente capoverso:

« Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1981 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1980/1981. La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1983 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1981/1981 e 1982/1983 ».

2. L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. La campagna viticola è quella fissata in base all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 (2).

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6 ».

3. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:

« - ad un reimpianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera d) del regolamento (CEE) n. 337/79 e, separatamente, quelle in cui si sia proceduto ad un nuovo impianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e) di detto regolamento ».

4. L'articolo 5, paragrafo 4, è completato con il seguente capoverso:

« Tuttavia l'Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1982 ».

5. L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. A decorrere dalla campagna viticola 1979/1980 - o per l'Italia dalla campagna viticola 1981/1982 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in hl/ha di mosto d'uva o di vino oppure in dt/ha di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 ».

6. L'articolo 6, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Per ogni campagna viticola e a decorrere dalla campagna 1979/1980 - o per l'Italia dalla campagna viticola 1981/1982 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico volumico naturale medio in % vol o in gradi Oechsle delle uve fresche, dei mosti d'uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino destinate normalmente alla produzione:

- di v.q.p.r.d.,

- di altri vini:

- di cui vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione d'origine ».

7. L'articolo 6, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1o aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 1. Le stime dell'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate:

- per la prima volta, anteriormente al 1o ottobre 1981 o, per l'Italia, entro il 1o ottobre 1983;

- successivamente, ogni cinque anni, anteriormente al 1o aprile; tuttavia, la seconda stima da parte dell'Italia deve essere comunicata dopo tre anni ».

8. L'articolo 7, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. La Commissione provvede alla pubblicazione dei risultati delle indagini intermedie e dei dati annuali di cui all'articolo 6 nell'ambito delle relazioni annuali di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

9. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 - o per l'Italia alla campagna 1980/1981 - sono a carico del bilancio delle Comunità europee, per un importo forfettario da stabilirsi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. C 108 del 2. 5. 1980, pag. 5.(2) Parere reso l'11 luglio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

Top