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Document 31980L0215

Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

GU L 47 del 21.2.1980, p. 4–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/215/oj

31980L0215

Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0004 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0206
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0240
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0116


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1980 relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (80/215/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (2), è applicabile dal 1º luglio 1979;

considerando che l'applicazione della summenzionata direttiva non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri in materia di prescrizioni di polizia sanitaria nel settore dei prodotti a base di carni ; che è opportuno, specie per eliminare tali disparità, definire in questo campo disposizioni comuni;

considerando che, per evitare una propagazione di epizoozie tramite i prodotti a base di carni, occorre che le carni utilizzate per la fabbricazione di taluni di questi prodotti siano conformi alle norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche;

considerando che occorre vigilare affinché i prodotti a base di carni non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano muniti del bollo sanitario previsto dalla suddetta regolamentazione;

considerando che, quando i prodotti a base di carni hanno subito un trattamento che assicuri la distruzione di tutti gli agenti etiologici delle malattie trasmissibili agli animali, bisogna menzionare tale trattamento sul certificato sanitario che accompagna i prodotti in questione;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'immissione in commercio nel loro territorio dei prodotti a base di carni nei quali è stata rilevata la presenza di germi di una malattia contagiosa o che non rispondano alle prescrizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;

considerando che è opportuno autorizzare la rispedizione di tali prodotti a base di carni se non vi si oppongono considerazioni di polizia sanitaria e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta;

considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno dato luogo ad un divieto o ad una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario, nonché, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;

considerando che occorre dare allo speditore, nel caso di controversia fra lo stesso e le autorità del paese destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di vietare l'introduzione nel loro territorio di taluni prodotti a base di carni provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia ; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato ai prodotti a base di carni provenienti da una parte del territorio del paese speditore o può estendersi all'insieme di tale territorio ; che, qualora si manifesti nel territorio di uno Stato membro una malattia contagiosa, si rende necessaria una rapida adozione di misure adeguate per combatterla ; che è opportuno che i rischi derivanti da tali malattie e le necessarie misure di difesa siano valutati nella stessa maniera nell'insieme della Comunità;

considerando che, per facilitare l'applicazione delle disposizioni proposte, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (3), (1)GU n. C 114 dell'11.11.1971, pag. 40. (2)GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85. (3)GU n. L 255 del 28.10.1968, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce prescrizioni di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/54/CEE (2), e all'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE.

I prodotti sottoposti ad una fermentazione naturale e ad una maturazione di lunga durata sono considerati come aventi subito un trattamento completo finché il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, non abbia adattato i parametri di cui all'allegato A, capitolo V, punto 27, lettera b) della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 3

Ogni Stato membro vigila affinché i prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari siano preparati a base di o con: - carni fresche definite nell'articolo 1 della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3) ; modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE (4) e che soddisfino alle esigenze di polizia sanitaria prescritte dagli articoli 3 e 4 della direttiva 72/461/CEE,

- carni fresche definite nell'articolo 2, lettera o) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (6), e che soddisfino alle esigenze di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 72/462/CEE.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, primo trattino, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, possono essere destinati agli scambi intracomunitari i prodotti a base di carni preparati totalmente o parzialmente a base di o con carni fresche definite all'articolo 1 della direttiva 64/433/CEE e conformi ai requisiti prescritti dall'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE, che hanno subito uno dei seguenti trattamenti: a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc è pari o superiore a 3,00;

b) qualora le carni fresche provengano da animali non provenienti da un'azienda infetta colpita da misure di divieto in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 64/432/CEE: i) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 ºC, oppure

ii) un trattamento costituito da una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche: - aW pari o inferiore a 0,93,

- pH pari o inferiore a 6.

2. Ogni Stato membro si adopera affinché: a) le carni fresche di cui al paragrafo 1 i) siano trasportate e immagazzinate separatamente, o in tempi diversi, dalle carni fresche di cui all'articolo 3;

ii) siano utilizzate in modo da evitarne l'introduzione nei prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari, diversi da quelli menzionati al paragrafo 1;

b) il certificato sanitario previsto nell'allegato A, capitolo VIII, della direttiva 77/99/CEE comporti - fatta salva la nota in calce 3 di detto certificato - sotto la voce «natura dei prodotti» la menzione seguente : «trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE».

Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti a base di carni non conformi alle disposizioni degli articoli 3 e 4 non siano muniti del bollo sanitario di cui al capitolo VII dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE.

2. Il paese destinatario può vietare l'immissione in commercio nel suo territorio di prodotti a base di (1)GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24. (2)GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 22. (3)GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (4)GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 17. (5)GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (6)GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81. carni se è stato constatato che le disposizioni degli articoli 3 e 4 non sono state osservate.

3. In tal caso il paese destinatario deve autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione di tutta la partita di prodotti a base di carni, sempreché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

4. L'autorità competente del paese destinatario può ordinare la distruzione di tale partita a spese dello speditore, del destinatario dei loro mandatari, senza indennizzo da parte dello Stato, qualora ne sia vietata l'immissione in commercio in applicazione del paragrafo 2, e il paese speditore, o eventualmente il paese di transito, non autorizzi la rispedizione.

5. Le decisioni dell'autorità competente prese in virtù dei paragrafi 2, 3 e 4, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali possibilità. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità centrale competente del paese speditore.

Articolo 6

1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso ammesse dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti, previste dalla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui prodotti a base di carni non possono essere immessi in commercio conformemente agli articoli 3 e 4, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario.

Ciascuno Stato membro provvede affinché gli esperti veterinari possano stabilire se le condizioni degli articoli 3 e 4 sono state soddisfatte, prima che le autorità competenti abbiano adottato altre misure, quale la distruzione dei prodotti a base di carni.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diverso e dal paese speditore e dal paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri.

Articolo 7

1. Se vi è pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di prodotti a base di carni provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può adottare i seguenti provvedimenti: a) in caso di insorgenza di afta epizootica (tipo classico), di peste suina classica e di morbo di Teschen nell'altro Stato membro, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione dei prodotti preparati a base di carni di animali contagiabili da tali malattie e diversi dai prodotti che hanno subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, proveniente dalle zone del territorio dello Stato membro in cui tale malattia si è manifestata;

b) qualora una malattia epizootica assuma carattere estensivo o in caso di insorgenza di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione, dall'intero territorio dell'altro Stato, dei prodotti preparati con carni di animali contagiabili da tali malattie.

2. Ogni Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'insorgere nel proprio territorio di qualsiasi malattia di cui al paragrafo 1 e le misure di lotta adottate. Esso deve del pari comunicare loro, senza indugio, l'estinzione della malattia.

3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 1 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 8, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

4. Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 1 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo, eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le disposizioni appropriate sono decise secondo la procedura definita all'articolo 8.

5. All'atto di elaborare le modifiche previste al paragrafo 3, secondo comma, ovvero le disposizioni previzeste al paragrafo 4, può esserne deciso, secondo la stessa procedura, l'adattamento in base alla malattia in questione, ai trattamenti subiti dai prodotti considerati, alla data in cui sono ottenute le carni utilizzate e ai termini di fabbricazione.

Articolo 8

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantun voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

L'articolo 8 è applicabile fino al 21 giugno 1981.

Articolo 10

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide, anteriormente al 1º luglio 1980, in merito alle eventuali disposizioni relative alla peste suina, da inserire per taluni prodotti nella presente direttiva alla luce delle soluzioni adottate per gli scambi intracomunitari delle carni fresche di suini.

Articolo 11

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa i requisiti di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile e alle importazioni di tali carni provenienti dai paesi terzi.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano le legislazioni nazionali di polizia sanitaria in materia di importazione di prodotti a base di carni preparati parzialmente o totalmente a base di o con carni fresche di volatili da cortile, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 12

Sino all'entrata in applicazione delle direttive comunitarie di polizia sanitaria relative alle importazioni di prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in provenienza dai paesi terzi, le disposizioni nazionali applicabili all'importazione di tali prodotti non dovranno essere più favorevoli di quelle risultanti dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi - alle disposizioni dell'articolo 3, secondo trattino, alla data prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 72/462/CEE,

- alle altre disposizioni della presente direttiva, al più tardi il 31 dicembre 1980,

e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

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