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Document 62021TA0599

Causa T-599/21: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento»]

GU C 463 del 5.12.2022, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/37


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2022 — bett1.de / EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star)

(Causa T-599/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Body-Star - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Bodyguard - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento»)

(2022/C 463/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bett1.de GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Brexl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020-2)

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 (procedimento R 1712/2020-2) è annullata per quanto riguarda i «[m]aterassi; coprimaterasso; letti; telai di letti; reti a doghe per letti; materiale per effetti letterecci (esclusa la biancheria); cuscini; guanciali; guanciali di supporto per il collo; letti idrostatici non per uso medico; materassi pneumatici», rientranti nella classe 20 e i «[c]opriletto; biancheria da letto e coperte; tela per materassi; federe di materassi; tele (coprimaterassi e copriguanciali); sacchi a pelo», appartenenti alla classe 24.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 452 dell’8.11.2021.


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