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Document 62020CA0713

Causa C-713/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / X, Y / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale – Incarichi di lavoro interinale – Intervalli – Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale – Cessazione del rapporto di lavoro]

GU C 463 del 5.12.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / X, Y / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-713/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) - Persona che risiede in uno Stato membro e esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro - Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale - Incarichi di lavoro interinale - Intervalli - Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale - Cessazione del rapporto di lavoro)

(2022/C 463/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Convenuti: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

deve essere interpretato nel senso che:

una persona che risiede in uno Stato membro e che svolge, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato membro, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato membro è assoggettata, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui risiede, qualora, in forza del contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro sia cessato durante tali intervalli.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


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