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Document 52022IP0103

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sul futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE (2021/2016(INI))

GU C 434 del 15.11.2022, pp. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/2


P9_TA(2022)0103

Il futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sul futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE (2021/2016(INI))

(2022/C 434/01)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (1),

visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2) (l'«accordo di recesso») e la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (la «dichiarazione politica»),

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (4) (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare la parte seconda, rubrica quinta, sulla pesca,

visto il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (5),

visto il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (6),

visto il regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l'inclusione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca (7),

visti il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (8) e il parere della commissione per la pesca dell'11 maggio 2021 (A9-0178/2021),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982 (9),

visto l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995 (10),,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

visto il trattato dell'arcipelago di Spitsbergen (trattato Svalbard), firmato a Parigi il 9 febbraio 1920,

vista la Convenzione sulla pesca nell'Atlantico nord-orientale (11),

visto l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, entrato in vigore il 25 giugno 2021 (12),

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altro (13),

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (14),

visto l'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (15),

visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (16),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (17),

visti la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (18) e il parere della commissione per la pesca del 26 maggio 2020 (A9-0117/2020),

visti la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito (19) e il parere della commissione per la pesca sotto forma di lettera in data 4 febbraio 2021 sulla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (A9-0128/2021),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita (20),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 13 ottobre 2021, dal titolo «Un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero» (JOIN(2021)0027),

viste la prima dichiarazione di Santiago de Compostela, del 25 ottobre 2017, e la seconda dichiarazione di Santiago de Compostela, del 20 giugno 2020, delle comunità di pescatori europei sul futuro del settore della pesca in Europa dopo la Brexit,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0042/2022),

A.

considerando che l'accordo di recesso definisce le condizioni del recesso ufficiale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, che la dichiarazione politica definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che ne è scaturito stabilisce le basi di ampie relazioni in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti;

B.

considerando che si riconosce l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, nonché il ruolo chiave che gli scambi commerciali rivestiranno nel conseguimento di tali obiettivi, in particolare mediante un'azione coerente in ottemperanza agli accordi internazionali pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tra cui sforzi volti a prevenire ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e ad escludere la commercializzazione dei prodotti della pesca provenienti da tale attività nociva;

C.

considerando che la politica comune della pesca (PCP) obbliga l'Unione europea a promuovere gli obiettivi di tale politica a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'UE svolte al di fuori delle sue acque si fondino sugli stessi principi e garantendo condizioni di parità per gli operatori dell'UE e dei paesi terzi, e a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di migliorare il rispetto delle misure internazionali, ivi comprese le misure in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;

D.

considerando che uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite è la tutela della vita marina (OSS 14);

E.

considerando che, in passato, gli stock ittici gestiti esclusivamente dall'UE erano gestiti in maniera più sostenibile rispetto agli stock condivisi; che un certo numero di stock che venivano gestiti esclusivamente dall'UE saranno ora gestiti in maniera condivisa con il Regno Unito;

F.

considerando che la PCP sancisce che, data la mutevole situazione biologica degli stock, la stabilità relativa delle attività di pesca dovrebbe salvaguardare le esigenze specifiche delle regioni in cui le comunità locali dipendono particolarmente dalla pesca e dalle attività connesse;

G.

considerando che le parti hanno convenuto di lavorare insieme alla conservazione e alle politiche e misure commerciali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, a seconda dei casi, in altre istanze multilaterali, allo scopo di promuovere pratiche di pesca e acquacoltura sostenibili e il commercio di prodotti ittici provenienti da operazioni di pesca e acquacoltura gestite in modo sostenibile;

H.

considerando che le parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi in base a tassi che consentono di mantenere e di ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate ai livelli di biomassa in grado di generare il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli;

I.

considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce principi per la gestione della pesca e per la sostenibilità economica, sociale e ambientale a lungo termine, nell'ottica di sfruttare al meglio gli stock condivisi, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, innanzitutto quelle fornite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;

J.

considerando che la pesca ha svolto un ruolo molto importante nella campagna referendaria del 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'UE; che le questioni relative alla pesca hanno rappresentato l'ultimo scoglio nei negoziati per l'accordo tra il Regno Unito e l'UE e che non è stato raggiunto l'obiettivo stabilito nella dichiarazione politica di concludere e ratificare un accordo di pesca entro il 1o luglio 2020;

K.

considerando che il trasferimento di quote di contingenti dall'UE al Regno Unito durante il periodo di transizione, come convenuto nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, avrà importanti ripercussioni economiche negative sui pescatori dell'UE; che si riconosce l'importanza di limitare l'impatto economico negativo dei futuri accordi con il Regno Unito;

L.

considerando che nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato istituito il comitato specializzato per la pesca; che tale comitato elaborerà strategie pluriennali di conservazione e gestione che fungeranno da base per stabilire i totali ammissibili di catture e altre misure di gestione, anche per gli stock fuori contingente, organizzare la raccolta di dati scientifici a fini di gestione della pesca e condividere tali dati con gli organismi scientifici in modo da disporre dei migliori pareri scientifici possibili;

M.

considerando che il protocollo sull'accesso alle acque, integrato come allegato 38 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, istituisce il cosiddetto «periodo di adeguamento», che si estende dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2026 e durante il quale ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare gli stock ittici elencati;

N.

considerando che i pescatori hanno risentito dei ritardi e delle incertezze legati alla questione delle licenze per accedere alle acque;

O.

considerando che rimangono irrisolte alcune questioni relative all'accesso dei pescherecci dell'UE alle acque che circondano le isole disabitate nell'Atlantico settentrionale, come Rockall, causando incertezza e rischi per i pescatori;

P.

considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un accesso esente da dazi doganali e contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti dalle acque britanniche, nonostante i territori d'oltremare britannici non siano più associati all'UE, né beneficino delle esenzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l'UE, essendo esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo;

Q.

considerando che il 18 novembre 2020 la Norvegia ha deciso, in modo unilaterale e discriminatorio, di ridurre il contingente di merluzzo bianco delle Svalbard che sarebbe spettato all'UE nel 2021; che il 28 maggio 2021 la Norvegia ha deciso, sempre in modo unilaterale e contrariamente ai pareri scientifici, di assegnarsi un 55 % in più del contingente condiviso di sgombro; che anche le isole Fær Øer e l'Islanda hanno aumentato unilateralmente il proprio contingente di sgombro;

R.

considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha causato perturbazioni significative nella catena di approvvigionamento sull'isola d'Irlanda e ha interrotto collegamenti di lunga data tra l'isola d'Irlanda e l'Europa continentale;

1.

pone l'accento sulla necessità che l'Unione europea e il Regno Unito continuino a collaborare al fine di garantire una solida governance internazionale degli oceani promuovendo un uso e uno sfruttamento sostenibili delle risorse oceaniche e incoraggiando la protezione e il ripristino delle zone sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche;

2.

sottolinea che non si conosce ancora il pieno impatto della Brexit, non da ultimo poiché la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è ancora in corso e non è ancora stata conseguita del tutto, ed evidenzia che stanno tuttora sorgendo questioni non contemplate nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, come taluni aspetti relativi all'acquacoltura;

3.

osserva che l'impatto della Brexit sul settore della pesca si estende oltre l'area geografica del Regno Unito e ha importanti ripercussioni in tutta la zona nord-orientale dell'Oceano Atlantico, così come sulla flotta dell'UE che opera in altre parti del mondo, come le acque che circondano le isole Falkland, la Groenlandia e le Svalbard; sottolinea che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito devono costituire un pilastro della governance della pesca nell'Atlantico nord-orientale e della gestione sostenibile degli stock condivisi con altri paesi terzi, come quelli di sgombro e di melù;

4.

deplora il fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione preveda una riduzione graduale per la flotta dell'UE del 25 % della quota delle opportunità di pesca nelle acque britanniche su un periodo di cinque anni e mezzo, riduzione che inciderà su tutti i segmenti della flotta dell'UE, inclusa la pesca su piccola scala; esprime preoccupazione per la situazione successiva alla fine del periodo di adeguamento; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che sia mantenuto l'accesso reciproco alle acque e alle risorse ittiche dopo il 30 giugno 2026 e che, una volta terminato il periodo di transizione, non siano ulteriormente ridotti i contingenti per i pescatori dell'UE;

5.

invita le parti a prestare la debita attenzione agli aspetti socioeconomici nel momento in cui concordano i totali ammissibili di catture per gli stock elencati nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; chiede che il funzionamento dei meccanismi di scambio di contingenti di pesca tra le parti sia semplificato e non oneroso per il settore;

6.

osserva che spetta agli Stati membri assegnare i contingenti alle loro flotte e li incoraggia, ove opportuno, ad avvalersi delle possibilità previste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per attenuare l'impatto dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulle loro flotte, inclusa la pesca su piccola scala, al momento dell'assegnazione dei contingenti;

7.

ribadisce l'urgente necessità di verificare qualsiasi possibile effetto negativo, non solo nel Mare del Nord ma nell'intero Atlantico, in particolare sulle comunità dedite alla pesca nelle regioni ultraperiferiche, dove le economie sono vulnerabili, gli ecosistemi sono fragili e la dipendenza dai settori primari è forte;

8.

osserva che l'accresciuta espansione dei parchi eolici offshore nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico renderà ancora più difficoltoso l'accesso dei pescatori alle zone di pesca;

9.

evidenzia che l'accesso alle acque e alle risorse per le flotte dell'UE e del Regno Unito deve essere considerato nell'ambito del campo di applicazione complessivo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, pertanto, non può essere dissociato da questioni come l'accesso al mercato; sottolinea che una parte significativa della flotta dell'UE dipende storicamente da zone di pesca ora gestite esclusivamente dal Regno Unito, che molte imprese britanniche, in particolare nel settore dell'acquacoltura, dipendono dal mercato unico dell'Unione e che nell'UE esiste una domanda per tali prodotti; plaude al fatto che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione integri un legame diretto tra le disposizioni commerciali e le disposizioni in materia di pesca; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i negoziati in materia di pesca con il Regno Unito e altri paesi che si affacciano sull'Atlantico nord-orientale presentino altresì un legame con le questioni commerciali e di accesso al mercato unico dell'UE;

10.

invita la Commissione a tenere aperti tutti i canali negoziali con il Regno Unito, nell'ottica di trovare soluzioni stabili, durature e vantaggiose per entrambe le parti che offrano condizioni stabili e prevedibili per i pescatori e il settore della pesca nel suo complesso e che coprano il periodo successivo al 2026; sottolinea tuttavia che, al fine di garantire la piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno utilizzare tutti gli strumenti giuridici, compresi quelli relativi all'accesso al mercato, nonché tutte le misure compensative e di risposta e i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dal suddetto accordo;

11.

osserva che molte regioni costiere nell'UE dipendono fortemente dal settore della pesca e necessitano pertanto di una certa stabilità e prevedibilità in relazione all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e al suo impatto; chiede, pertanto, che sia assicurata quanta più trasparenza possibile nei confronti degli Stati membri con riferimento al processo negoziale con il Regno Unito e che le informazioni non siano mantenute al livello tecnico all'interno della Commissione;

12.

chiede che, in seguito alla cessazione dell'accordo della Baia di Granville, sia trovata una soluzione permanente alla questione della pesca in tale zona;

13.

ricorda che, qualora il Regno Unito intenda limitare l'accesso dopo il periodo di adeguamento, l'UE potrà intraprendere azioni per proteggere i propri interessi, anche ristabilendo tariffe o contingenti per le importazioni di pesce del Regno Unito o sospendendo altre parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, se vi fosse il rischio di gravi difficoltà economiche o sociali per le comunità dell'UE dedite alla pesca;

14.

esprime la sua profonda preoccupazione per l'incertezza generata dalla clausola contenuta nell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la quale prevede un riesame della quinta rubrica («Pesca») della parte seconda dell'accordo quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento;

15.

osserva che la situazione della pesca dopo il 2026 è ancora altamente incerta e non del tutto disciplinata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; ritiene che un accordo pluriennale post-2026 offrirebbe una maggiore stabilità e una maggiore visibilità economica; invita la Commissione a intavolare negoziati tenendo presente tale obiettivo;

16.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri affinché sfruttino appieno i fondi della riserva di adeguamento alla Brexit per promuovere e sostenere il settore e le comunità costiere interessate e per compensare le perdite subite, in particolare la perdita di contingenti in tutta la sua portata; invita gli Stati membri a utilizzare i fondi destinati alla pesca nell'ambito della riserva e a stanziare ulteriori cifre, ove necessario; ritiene che tali fondi dovrebbero essere impiegati tenendo conto del fatto che il periodo di transizione per i contingenti avrà termine il 30 giugno 2026;

17.

sottolinea che tali fondi devono andare a beneficio dei pescatori e delle imprese interessati, comprese le attività di pesca su piccola scala, e che andrebbe eliminato qualsiasi potenziale ostacolo al finanziamento diretto, come ad esempio le norme in materia di aiuti di Stato, che intralci la prestazione di assistenza ai pescatori interessati; invita la Commissione a tenere in debita considerazione il parere della commissione per la pesca dell'11 maggio 2021 sulla riserva di adeguamento alla Brexit e ad adottare tutte le misure necessarie al riguardo, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa;

18.

invita la Commissione ad agevolare lo sviluppo di ulteriori opportunità economiche per le comunità costiere, in particolare quelle più colpite dalla Brexit;

19.

osserva che la Brexit ha destabilizzato le relazioni tra gli Stati costieri dell'Atlantico settentrionale e sottolinea che l'UE si trova ad affrontare effetti negativi, come la perdita dei contingenti di merluzzo delle Svalbard, a causa della presenza di un altro paese nei negoziati bilaterali con i paesi terzi dell'Atlantico settentrionale; deplora il fatto che il nuovo contesto internazionale venuto a prodursi nell'Atlantico nord-orientale dopo la Brexit sia utilizzato da paesi terzi e territori come la Norvegia, l'Islanda o le isole Fær Øer per adottare decisioni unilaterali, il che ha effetti significativi e negativi sugli stock ittici e sulla flotta peschereccia dell'UE; sottolinea che occorre tener conto di tali effetti negativi e richiede una risposta in merito; evidenzia la necessità di fornire al settore un sostegno che affronti tali effetti negativi, se non già coperto da altri fondi o aiuti di Stato esistenti;

20.

invita la Commissione, alla luce della sfida rappresentata dalla necessità di affrontare in maniera coordinata i problemi posti dalla Brexit nell'Atlantico nord-orientale, ad adottare le decisioni appropriate in merito alla struttura organizzativa e alle risorse e a lavorare a soluzioni strutturali con altri Stati costieri della regione al fine di conseguire una migliore gestione della pesca, tra cui una cooperazione e uno scambio più approfonditi in materia di studi scientifici e raccolta di dati;

21.

ricorda che le relazioni internazionali devono fondarsi sullo Stato di diritto, salvaguardare la necessaria autonomia di ciascun paese o ciascuna unione di paesi ed essere sempre animate da uno spirito di buone relazioni, nonché rispettare gli accordi vigenti;

22.

si oppone a tutte le decisioni, specialmente quelle unilaterali, che stabiliscono opportunità di pesca in violazione del diritto internazionale o in contrasto con i pareri basati sulle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, mettendo in discussione gli accordi internazionali e lo sfruttamento sostenibile delle risorse condivise;

23.

esorta, in particolare, la Norvegia a rettificare la sua decisione di ridurre unilateralmente i contingenti di merluzzo delle Svalbard per la flotta dell'UE; esorta altresì la Norvegia, l'Islanda, le isole Fær Øer e la Groenlandia a rettificare le decisioni adottate in merito all'aumento dei rispettivi contingenti di sgombro, in modo unilaterale e contravvenendo ai criteri scientifici; invita la Commissione e il Consiglio a tutelare i diritti storici e i legittimi interessi socioeconomici della flotta dell'UE nell'Atlantico nord-orientale;

24.

invita la Commissione, pur mantenendo negoziati con tutti i partner, a consolidare la propria posizione nei confronti del Regno Unito, a impegnarsi a tutti i livelli, anche al massimo livello politico, e a essere pronta a ricorrere a tutti gli strumenti opportuni, comprese misure di accesso al mercato, anche nell'ambito dello Spazio economico europeo, con la fermezza necessaria, in particolare per quanto riguarda le decisioni unilaterali di paesi terzi, in modo da dimostrare l'importanza di risolvere qualsiasi eventuale situazione di conflitto; esorta inoltre la Commissione a non escludere la possibilità di ricorrere alle misure di risposta contemplate dal regolamento (UE) n. 1026/2012, che possono comprendere restrizioni alle importazioni di prodotti della pesca o all'accesso ai porti dell'Unione;

25.

deplora il fatto che la Norvegia, l'Islanda e le isole Fær Øer mantengano un approccio restrittivo rispetto agli investimenti europei nei relativi settori della pesca; sottolinea che l'UE dovrebbe mantenere con tali paesi e territori una relazione più equilibrata, in modo da progredire verso la revoca delle restrizioni alla libertà di stabilimento e di investimento;

26.

ricorda che l'Unione rappresenta il mercato più importante e interessante per quanto riguarda le importazioni di prodotti ittici; chiede che questa posizione di forza sia riconosciuta e sfruttata come leva per tutelare gli interessi della flotta peschereccia unionale, evitare che i partner violino gli accordi o si sottraggano agli impegni presi e favorire condizioni di concorrenza eque a livello internazionale, con particolare riferimento alle norme sociali, economiche e ambientali;

27.

ricorda che è nell'interesse di entrambe le parti perseguire una cooperazione leale per quanto riguarda lo sfruttamento non soltanto delle aree soggette alla giurisdizione dell'Unione europea, del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, ma anche delle acque internazionali adiacenti; ricorda inoltre che le risorse biologiche marine non conoscono confini e che la gestione di tali risorse ha, quindi, ripercussioni dirette sulle acque soggette alla giurisdizione di ciascuna parte; sottolinea, a tal proposito, l'importanza di una cooperazione e di uno scambio positivi per quanto riguarda le attività scientifiche e la raccolta di dati;

28.

ricorda che la Brexit non deve essere usata come pretesto per ritardare i tanto necessari interventi per ripristinare gli ecosistemi marini, conseguire il buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (21), o raggiungere gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

29.

evidenzia la necessità che la Commissione garantisca che le decisioni più recenti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale siano rispettate da tutte le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti e siano pienamente e rapidamente integrate nel diritto dell'Unione; esorta la Commissione a collaborare con altre parti contraenti al fine di includere misure ambiziose di controllo e di gestione della pesca che siano in linea con gli obiettivi stabiliti nella PCP e nel Green Deal europeo, nonché compatibili con le norme previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse soggette alla giurisdizione di ciascuna parte;

30.

elogia i negoziati, svolti malgrado le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, e riconosce che sono sfociati in un ambizioso accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che tuttavia ha comportato una perdita di contingenti per i pescatori dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che l'accesso alle acque del Regno Unito sia stato concesso solo per un periodo di cinque anni e mezzo, con una conseguente incertezza riguardo al futuro; sottolinea, cionondimeno, che è necessario rispettare e far rispettare gli impegni presi;

31.

invita la Commissione, gli Stati membri e il Regno Unito a rispettare e a far rispettare l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione senza ricorrere a un'interpretazione delle norme che sarebbe incoerente con lo spirito di buona fede e di buon vicinato, perseguendo relazioni strette, pacifiche e costruttive basate sulla cooperazione, che assicurino la certezza del diritto e il rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti; segnala che il Regno Unito ha tentato di dare un'interpretazione dei termini dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che è in contrasto con lo spirito che lo anima, ad esempio fissando ulteriori condizioni per l'acquisizione di licenze per i pescherecci;

32.

è preoccupato per la situazione relativa alle licenze per i pescherecci dell'UE nelle acque delle dipendenze della Corona e per la mancanza di impegno da parte del Regno Unito ad attuare fedelmente l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in tale ambito; invita, pertanto, il Regno Unito ad astenersi da interpretazioni restrittive o controverse delle condizioni per l'ottenimento di licenze, in particolare per i pescherecci che storicamente hanno pescato nella zona da sei a dodici miglia nautiche del mare territoriale britannico e nelle acque dei Baliati di Jersey e Guernsey e dell'Isola di Man; invita le parti a prestare particolare attenzione alla situazione delle navi appartenenti alla flotta di pesca su piccola scala, le quali, prima della Brexit, non erano tenute a impiegare tecnologie per registrare costantemente le loro attività di pesca e ora incontrano maggiori difficoltà a fornire queste informazioni;

33.

esorta la Commissione a vagliare tutte le alternative per assicurare che il Regno Unito rispetti i diritti dei pescherecci dell'UE; osserva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene disposizioni che consentono al consiglio di partenariato di prendere in esame modalità diverse per la cooperazione nelle acque delle dipendenze della Corona; sottolinea, a tal proposito, che le modalità precedenti stabilite nell'accordo della Baia di Granville potrebbero fungere da base per eventuali futuri adeguamenti delle norme da parte del consiglio di partenariato;

34.

chiede al Regno Unito di non ostacolare le attività di pesca dei pescherecci con palangari di superficie dell'Unione, che tradizionalmente si addentrano in acque britanniche inseguendo i banchi di alalunga o pesce spada; ricorda che la pesca di tali specie altamente migratorie è disciplinata in seno alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla situazione di tali segmenti della flotta;

35.

sottolinea che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate e basate sui migliori pareri scientifici, non dovrebbero essere discriminatorie, dovrebbero applicarsi equamente ai pescherecci di entrambe le parti e devono essere notificate previamente; chiede una migliore collaborazione e un miglior coordinamento per quanto concerne l'introduzione di misure tecniche, di gestione e di controllo, anche tramite la definizione di criteri chiari e non discriminatori per tali misure, onde assicurare che non possano essere sfruttate per limitare indirettamente l'accesso delle flotte da pesca a zone per le quali godono di diritti di pesca;

36.

invita le parti a garantire che la designazione di aree marine protette all'interno delle rispettive giurisdizioni sia non discriminatoria, basata su dati scientifici e proporzionata; sottolinea che le aree marine protette dovrebbero essere create con obiettivi ben definiti di conservazione e non dovrebbero essere sfruttate come strumento per limitare l'accesso straniero alle acque; deplora, a tal proposito, la mancanza di collaborazione da parte del Regno Unito nel designare nuove aree intorno al Dogger Bank;

37.

chiede al Regno Unito di porre immediatamente fine a qualsiasi controllo intimidatorio nei confronti dei pescherecci dell'Unione e di astenersi dall'imporre qualsiasi misura tecnica che risulti discriminatoria; esprime la sua profonda preoccupazione per la possibilità che il Regno Unito si discosti ingiustificatamente dai regolamenti dell'Unione relativi alle misure tecniche e da altre normative ambientali correlate dell'Unione, imponendo quindi de facto restrizioni all'accesso alle acque britanniche per alcuni pescherecci europei e rendendo l'attività di pesca eccessivamente onerosa; evidenzia il ruolo del comitato specializzato per la pesca nella ricerca di un approccio comune alle misure tecniche e, se del caso, nella discussione di eventuali misure notificate da una parte all'altra; ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione obbliga ciascuna parte a dimostrare con precisione il carattere non discriminatorio di qualsiasi misura in tale ambito e che occorre garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine, sulla base di dati scientificamente verificabili; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;

38.

prende atto delle misure adottate dal Regno Unito in materia di «legami economici», che dal 1o aprile 2022 limiteranno l'attribuzione di bandiera delle sue navi, aumenteranno la percentuale minima di membri dell'equipaggio del Regno Unito a bordo delle sue navi e fisseranno al 70 % il quantitativo minimo di pesce che deve essere sbarcato nei porti del Regno Unito; invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'impatto di queste misure protezionistiche e a reagire di conseguenza, ove necessario;

39.

accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) 2021/1203 al fine di mitigare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei territori d'oltremare; invita la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'importazione esente da dazi del calamaro di Patagonia (Loligo gahi);

40.

esprime preoccupazione per la recente approvazione, da parte dell'Assemblea delle isole Falkland, della legge sulla pesca (conservazione e gestione) del 2021, la quale impone che il 51 % dell'azionariato di tutte le imprese del settore della pesca operanti nelle isole Falkland sia di proprietà delle isole Falkland;

41.

esprime preoccupazione per i recenti episodi di eccesso di zelo nell'applicare le norme di controllo della pesca nel mar Celtico; esorta tutti gli Stati membri a evitare pratiche che possano comportare una manifestazione di «nazionalismo della pesca» ingiustificato;

42.

pone l'accento sulla necessità di garantire che il comitato specializzato per la pesca, che sarà responsabile di adottare decisioni giuste per entrambe le parti e di garantire che le risorse siano gestite in modo sostenibile nel lungo termine, prenda forma e avvii tempestivamente le proprie attività, anche per accordare la priorità ai lavori che interessano questioni urgenti, come l'applicazione pratica dell'accesso alle acque e la definizione di «sostituzione diretta» di una nave avente diritto, al fine di agevolare ulteriormente un'attuazione fedele dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

43.

sottolinea la necessità di assicurare la trasparenza nei lavori del comitato specializzato per la pesca e di aggiornare regolarmente il Parlamento europeo sui lavori di tale comitato e sulle decisioni da esso adottate, sia prima che dopo le sue riunioni; chiede che i rappresentanti tecnici della commissione per la pesca del Parlamento europeo siano invitati a partecipare alle riunioni del comitato specializzato per la pesca in qualità di osservatori;

44.

esorta la Commissione e il Consiglio ad assicurare che tutte le decisioni adottate nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione rispettino le prerogative delle diverse istituzioni e seguano il corretto iter legislativo, in particolare per quanto concerne le misure tecniche;

45.

ricorda che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che le parti consultino la società civile; sottolinea l'importanza di coinvolgere le entità regionali che rappresentano il settore e le autorità pubbliche regionali nei gruppi consultivi, assicurando che le comunità costiere delle regioni direttamente o indirettamente interessate siano giuridicamente protette dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e anche dagli effetti di qualsiasi decisione unilaterale adottata dal Regno Unito;

46.

esorta i rappresentanti del settore della pesca, le autorità regionali, le comunità costiere e gli altri attori interessati a partecipare attivamente al monitoraggio e all'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare prendendo parte ai gruppi consultivi interni e al forum della società civile previsti agli articoli 13 e 14 dell'accordo; invita la Commissione a promuovere l'istituzione di un gruppo consultivo interno in materia di pesca, fatti salvi i consigli consultivi esistenti;

47.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Baliato di Jersey, del Baliato di Guernsey, dell'Isola di Man, della Norvegia, dell'Islanda, della Groenlandia e delle isole Fær Øer.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

(3)  GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(5)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.

(6)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

(7)  GU L 261 del 22.7.2021, pag. 1.

(8)  GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1.

(9)  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

(10)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

(11)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(12)  Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 1).

(13)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(14)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(15)  GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2.

(16)  GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(17)  GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

(18)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 90.

(19)  GU C 506 del 15.12.2021, pag. 26.

(20)  GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.

(21)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).


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